Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 1974

Cassazione n. 20146/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1974 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 novembre 2019, il Tribunale di Pescara, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di dodici mesi di arresto per il reato di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.

L'imputato era ritenuto responsabile di aver portato in luogo pubblico un'arma, qualificata come pugnale, dalla lunghezza di 33 cm, rinvenuta nel vano porta-oggetti dell'automezzo condotto dallo stesso.

2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame lamentando, tra l'altro, la mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e l'erroneità della qualificazione del fatto poiché, in ragione dell'assenza di punta acuminata e di doppia lama dell'oggetto in questione, il giudice avrebbe dovuto ritenere integrato il diverso reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.

3. Con sentenza del 23 novembre 2021, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado.

In particolare, il giudice di appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa le differenze tra arma propria e impropria, riteneva corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 699 cod. pen., basando la propria valutazione sulla circostanza che l'oggetto, caratterizzato da una punta estremamente acuminata e quantomeno da un lato affilato, era da qualificarsi come pugnale.

Il giudice di appello disattendeva altresì la doglianza difensiva circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., escludendo la sussistenza delle relative condizioni di operatività della norma sulla base della lunghezza della lama, pari a 18 cm, e del luogo in cui era tenuta, che consentiva un immediato e facile utilizzo dell'oggetto in questione in ogni occasione, anche in quella di alterco stradale.

4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione con travisamento di prove.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia fatto erronea applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - che il ricorrente richiama - in materia di distinzione tra arma propria e impropria.

Il ricorrente afferma, infatti, che l'oggetto in questione è dotato di un solo lato affilato e, perciò, non può essere qualificato come pugnale.

Secondo le doglianze difensive, le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal testimone [OSCURATO:PERSONA], negoziante e precedente proprietario dell'oggetto in questione, confermerebbero che l'oggetto in questione sia privo di lati affilati e dimostrerebbero che lo stesso abbia come destinazione naturale quella di tipo ornamentale.

Il ricorrente afferma che l'esame di tali dichiarazioni è stato omesso dal giudice di appello e che, in ogni caso, la sentenza di appello è contraddittoria, perché il giudice del merito, dopo aver affermato la necessità, al fine della qualificazione dell'oggetto come arma propria, della presenza di una lama a due tagli, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 699 cod. pen. poiché l'oggetto in questione aveva quantomeno un lato affilato.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione di legge e vizi di motivazione.

In base alle doglianze difensive, la sentenza di appello presenterebbe una motivazione apparente circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché il giudice di appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi indicati dalla difesa, quali l'inidoneità all'offesa dell'oggetto, le sue caratteristiche, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], anche lui indagato del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per la detenzione del medesimo oggetto, era stato destinatario di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello si sia limitato a svolgere valutazioni aprioristiche, basate sulla considerazione in astratto e in generale che qualsiasi porto di un'arma in luogo pubblico sia ex se non particolarmente tenue. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252-01; Sez. 1, n. 10979 del 03/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867-01).

1.2. Nel caso ora in esame, le censure difensive colgono nel segno, nella parte in cui deducono una contraddittorietà nella motivazione della sentenza.

La sentenza risulta contraddittoria nella parte in cui, come dedotto dal ricorrente, ha dapprima richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra arma propria e arma impropria, per poi ritenere che l'oggetto in questione potesse essere qualificato come pugnale per la presenza di un lato affilato.

Tali affermazioni sono fra loro contraddittorie: infatti, o si accerta che l'oggetto presenta una lama a due tagli, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 699 cod. pen.; oppure si accerta che l'oggetto presenta un solo lato affilato, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, con rinvio per nuovo giudizio in proposito al giudice indicato nel seguente dispositivo.

2. Il secondo motivo di ricorso, recante doglianze circa la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del primo motivo, poiché una diversa qualificazione del fatto può incidere sulla valutazione circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della citata causa di non punibilità.

3. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1974 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2019, il Tribunale di Pescara, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di dodici mesi di arresto per il reato di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen. L'imputato era ritenuto responsabile di aver portato in luogo pubblico un'arma, qualificata come pugnale, dalla lunghezza di 33 cm, rinvenuta nel vano porta-oggetti dell'automezzo condotto dallo stesso. 2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame lamentando, tra l'altro, la mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e l'erroneità della qualificazione del fatto poiché, in ragione dell'assenza di punta acuminata e di doppia lama dell'oggetto in questione, il giudice avrebbe dovuto ritenere integrato il diverso reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. 3. Con sentenza del 23 novembre 2021, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa le differenze tra arma propria e impropria, riteneva corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 699 cod. pen., basando la propria valutazione sulla circostanza che l'oggetto, caratterizzato da una punta estremamente acuminata e quantomeno da un lato affilato, era da qualificarsi come pugnale. Il giudice di appello disattendeva altresì la doglianza difensiva circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., escludendo la sussistenza delle relative condizioni di operatività della norma sulla base della lunghezza della lama, pari a 18 cm, e del luogo in cui era tenuta, che consentiva un immediato e facile utilizzo dell'oggetto in questione in ogni occasione, anche in quella di alterco stradale. 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione con travisamento di prove. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia fatto erronea applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - che il ricorrente richiama - in materia di distinzione tra arma propria e impropria. Il ricorrente afferma, infatti, che l'oggetto in questione è dotato di un solo lato affilato e, perciò, non può essere qualificato come pugnale. Secondo le doglianze difensive, le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal testimone [OSCURATO:PERSONA], negoziante e precedente proprietario dell'oggetto in questione, confermerebbero che l'oggetto in questione sia privo di lati affilati e dimostrerebbero che lo stesso abbia come destinazione naturale quella di tipo ornamentale. Il ricorrente afferma che l'esame di tali dichiarazioni è stato omesso dal giudice di appello e che, in ogni caso, la sentenza di appello è contraddittoria, perché il giudice del merito, dopo aver affermato la necessità, al fine della qualificazione dell'oggetto come arma propria, della presenza di una lama a due tagli, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 699 cod. pen. poiché l'oggetto in questione aveva quantomeno un lato affilato. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione di legge e vizi di motivazione. In base alle doglianze difensive, la sentenza di appello presenterebbe una motivazione apparente circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché il giudice di appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi indicati dalla difesa, quali l'inidoneità all'offesa dell'oggetto, le sue caratteristiche, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], anche lui indagato del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per la detenzione del medesimo oggetto, era stato destinatario di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello si sia limitato a svolgere valutazioni aprioristiche, basate sulla considerazione in astratto e in generale che qualsiasi porto di un'arma in luogo pubblico sia ex se non particolarmente tenue. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252-01; Sez. 1, n. 10979 del 03/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867-01). 1.2. Nel caso ora in esame, le censure difensive colgono nel segno, nella parte in cui deducono una contraddittorietà nella motivazione della sentenza. La sentenza risulta contraddittoria nella parte in cui, come dedotto dal ricorrente, ha dapprima richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra arma propria e arma impropria, per poi ritenere che l'oggetto in questione potesse essere qualificato come pugnale per la presenza di un lato affilato. Tali affermazioni sono fra loro contraddittorie: infatti, o si accerta che l'oggetto presenta una lama a due tagli, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 699 cod. pen.; oppure si accerta che l'oggetto presenta un solo lato affilato, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, con rinvio per nuovo giudizio in proposito al giudice indicato nel seguente dispositivo. 2. Il secondo motivo di ricorso, recante doglianze circa la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del primo motivo, poiché una diversa qualificazione del fatto può incidere sulla valutazione circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della citata causa di non punibilità. 3. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
Sentenza Cassazione n. 20146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris