CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 09214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16291-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N. 16291/2018 Cron. Rep. Ud. 19/01/2023 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrico rrenti - nonchè contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimato - avverso la sentenza n. 70/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/03/2018 R.G.N. 449/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.16291/2018 [OSCURATO:PERSONA]: nel giudizio concernente l’attribuzione dei benefici in favore dei superstiti di vittima del dovere, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero della Difesa ad erogare i predetti benefici ai figli di [OSCURATO:PERSONA], capitano di corvetta riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere, in presenza del coniuge superstite e sebbene gli stessi fossero maggiorenni e non più a carico del padre all’epoca del decesso di quest’ultimo; ha, inoltre, riformat o la sentenza di primo grado nel capo in cui questa aveva dichiarato la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, escludendolasul presupposto che l’art. 3, co.6 del d. P.R. n. 243 del 2006 non preveda il coinvolgimento didetto Ministero, neppure quale soggetto deputato ad erogare la prestazione;la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero della Difesa sulla base di un motivo unico; [OSCURATO:PERSONA] e i suoi litisconsorti hanno depositato tempestivo controricorso , illustrato da successiva memoria; il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp.prel.c.c., 2 della L. n.407/1998, 5 comma 3 della L. n.206/2004, 2 commi 105 e 106, L. n. 244/07, 6 legge 13 agosto 1980, n.466;pacifici i fatti di causa, sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui motiva, sulla base di un’errataesegesi delle norme in materia, l’estensibilità dei benefici previsti per le vittime del dovere ed equiparati in favore dei figli maggiorenni e non conviventi al tempo dell’evento, in presenza del coniuge superstite; il motivo merita accoglimento; questa Corte si è già pronunciata su fattispecie sovrapponibile con la sentenza Cass. n. 11181 del 2022, alla quale va data in questa sede continuità, affermando che “I superstiti dellevittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n.244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non acarico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”; pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, stabilendo ilrigetto dell’originaria domanda; le spese dell’intero processo vanno compensate per il sopraggiungere, in tempi recenti, dell’orientamento qui seguito; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese