CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04488/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11783-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3979/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11783 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Rg 11783/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Calabria, con la sentenza nr3979/2019, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Catanzaro con cui era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell'avviso di accertamento che aveva ritenuto soggetto a tassazione ai sensi dell'art 6 comma secondo del TUIR ,le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno nell'ambito della vertenza lavoristica poi transatta tra ASP di Crotone e la contribuente . [OSCURATO:PERSONA] di appello considerava , che il contenzioso riguardava la quantificazione del risarcimento del danno da perdita di Chance da accrescimento professionale subito dalla appellata a seguito della condotta inadempiente del datore di lavoro e riteneva pertanto che tale voce di danno rappresentava la riparazione di un pregiudizio di natura diversa come tale esso è risarcibile indipendentemente da un pregiudizio patrimoniale futuro, non ha natura reddituale e non è assoggettabile a tassazione. Avverso tale decisione l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria. Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 5 e 6 del D.P.R. nr 917/1986 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la CTR qualificato il pregiudizio come pregiudizio economico. Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, contiene una norma di carattere generale, la quale dispone che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. i Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati". La norma ha portata generale ed è applicabile a tutti i casi di indennità (anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione. Questa Corte, però, ha avuto modo di chiarire che "in tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (nel testo applicabile "ratione temporis"), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera)" (Sez. 5, Sentenza n. 29579 del 29/12/2011;2019 nr 3632); Invero, il titolo al risarcimento del danno, connesso alla "perdita di chance", non ha natura reddituale, poichè consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale. Ciò posto nel caso in esame la CTR valorizzando il passaggio motivazionale della decisione del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento demandando la quantificazione ad un separato giudizio ,ha correttamente ritenuto che il danno doveva essere ravvisato sotto il profilo della lesione della professionalità e l'ha conseguentemente inquadrato come danno da perdita di chance senza che al riguardo possa assumere un qualche rilievo la mancata quantificazione della posta risarcitoria inidonea a modificate il titolo dell'attribuzione.Ne consegue che la chance è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale"(Cass. n. 11322/2003). Il ricorso va pertanto rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 1400,00 oltre accessori di l