CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la riabilitazione con riferimento alle pene applicate con sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona del 24 gennaio 2006 e del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 25 maggio 2007. Il predetto provvedimento è stato emesso de plano, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, in ragione della ritenuta, manifesta inammissibilità dell'istanza, riferita a sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ovvero scaturite dall'accordo delle parti sulla pena, che ha comportato, di per sé, l'estinzione di ogni effetto penale ex art. 445 cod. proc. pen., con conseguente assenza di interesse alla pronunzia della riabilitazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un un unico motivo, con cui lamenta violazione della legge sostanziale e processuale e, specificamente, degli artt. 178 cod. pen. e 445 e 683 cod. proc. pen., riportandosi all'indirizzo ermeneutico che attesta la maggiore ampiezza degli effetti della riabilitazione, rispetto a quelli previsti dall'art. 445 cod. proc. pen., norma che non prevede l'eliminazione dal casellario della relativa iscrizione, laddove, invece, quella della pronuncia di riabilitazione fonda l'interesse del condannato a che anche le pubbliche autorità abilitate ad ottenere un integrale certificato del casellario siano in grado di essere informate circa il positivo percorso di risocializzazione compiuto e riconosciuto in sede giudiziale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata ed è, pertanto, passibile di accoglimento. 2. Avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania emesso decreto di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., occorre svolgere una preliminare puntualizzazione di carattere procedimentale. 2.1. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., stabilisce, tra l'altro, che il tribunale di sorveglianza, nella materia relativa alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. che, a sua volta, prescrive che il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, in tal caso procedendosi ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen.. L'istanza di riabilitazione, dunque, è annoverata fra le materie in riferimento alle quali il tribunale di sorveglianza procede con l'emissione dell'ordinanza, inaudita altera parte, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., salva la susseguente opposizione innescata da parte di chi ne abbia interesse. 2.2. Per altro verso, la disciplina del procedimento esecutivo richiamata dall'art. 678 cod. proc. pen. stabilisce, all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato ed avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). 2.3. Atteso che sia il rito di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quello di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contemplano l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, deve evidenziarsi come, nel caso in esame, è certo che il provvedimento impugnato si configura come decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., secondo quanto attestato dalla motivazione resa, dalla formula terminativa adottata, nonché dalla richiesta e dall'espressione del previo parere del pubblico ministero. Il decreto è stato correttamente impugnato con il ricorso per cassazione, laddove se il provvedimento si fosse risolto nell'ordinanza di cui all'art. 667, comma 4, in relazione all'art. 678, comma 1-bis, l'impugnazione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione (Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370; sulla medesima tematica, cfr. anche Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643).2 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento di inammissibilità è stato adottato, nel caso in esame, al di fuori dei casi che consentono il ricorso al modulo procedimentale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. 3.1. Infatti, esclusa, per un verso, l'ipotesi della riproposizione di istanza già rigettata, nemmeno può, per altro verso, ritenersi che l'istanza apparisse manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, atteso, in specie, che non era possibile apprezzare, ictu ocu/i, l'assenza, in capo all'istante, dell'interesse ad ottenere la riabilitazione ed accertare, quindi, con immediatezza la carenza delle condizioni di legge a base della domanda. Ciò, in ragione della possibilità di individuare un autonomo interesse del condannato all'ottenimento della riabilitazione, pur dopo che siano maturate le condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., riconosciuta da condiviso orientamento applicativo, del quale costituiscono espressione, tra le altre, Sez. 1, n. 31089 del 18/06/2009, Ruzzu, Rv. 244314 (ripresa, in termini conformi, da Sez. 1, n. 51115 del 05/12/2013, Nardelli, non massimata, e Sez. 1, n. 30838 del 26/05/2016. Monica, non massimata), secondo cui è configurabile l'interesse a ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nonché Sez. 1, n. 35893 del 18/07/2012, Lufino, Rv. 253185, che, specularmente, ha ritenuto configurabile l'interesse all'ottenimento della riabilitazione in relazione a pena irrogata con decreto penale per reato del quale sia dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.. In questa prospettiva, si è ulteriormente evidenziato, sempre in tema di richiesta di riabilitazione, che anche in relazione a una sentenza di patteggiamento il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa, ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli (Sez. 1, n. 4004 del 09/01/2014, Pollero, Rv. 259141). 3.2. Operati tali riferimenti e, quindi, apprezzati la serietà e lo spessore della questione giuridica implicata dallo scrutinio della domanda, può ragionevolmente stimarsi che, in ragione della sua emersione, il caso esorbitava dalla sfera di applicabilità del rito di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: l'opzione compiuta dal giudice emittente costituisce, infatti, il risultato di una valutazione ermeneutica controvertibile sulle condizioni dell'azione esperita dall'istante, la cui domanda non avrebbe potuto catalogarsi fra quelle manifestamente infondate (esattamente in questi termini, in relazione ad un caso analogo, cfr. Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, non massimata). Viceversa, come si è premesso, anche in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali. Quando il decreto venga assunto al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, esso è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 18884 del 27/10/2020, dep. 2021, Costa, non mass.; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111). Tale violazione, se accertata in sede di legittimità, determina ineludibilmente l'annullamento del decreto, cui consegue, in pari tempo, la constatazione che l'adozione del provvedimento di inammissibilità oggetto di impugnazione ha comportato il mancato rispetto dello schema procedimentale previsto dal rito, ossia quello di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per la materia in esame dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e caratterizzato dalla distinzione tra una prima fase, de plano, davanti al tribunale di sorveglianza ed una seconda, eventuale, innescata dell'opposizione, in camera di consiglio, davanti allo stesso tribunale. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»), finalizzato a consentire al Tribunale di sorveglianza di Catania di provvedere sull'istanza, secondo il rito di cui all'art. 678, comma 1- bis, cod. proc. pen. e, quindi, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nel rispetto dei principi testé esposti. P.Q.M.