Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1968
ECLI:EU:C:1968:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0030
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
dell'8 febbraio 1968 (
1
)
Signor presidente, signori Giudici
,
Le ricorrenti nella causa di cui devo occuparmi oggi sono imprese molitorie — in parte società e in parte imprese individuali — con sede nelle zone di Bologna e di Ancona. Esse si procurano la materia prima, almeno in parte, in dette zone.
Esse si considerano lese dal regolamento 128/67 del 13 giugno 1967, con cui il Consiglio, in base al regolamento 120/67 (relativo all'organizzazione comune dei mercati per i cereali), ha fissato i prezzi e i principali centri di commercializzazione nel settore dei cereali per la campagna 1967-1968, e più precisamente dagli articoli 2 e 3, come pure dagli allegati A e B di detto regolamento, nella parte in cui vengono fissati i prezzi d'intervento del grano tenero per i centri di commercializzazione di Bologna e di Ancona, cioè il livello al disotto del quale, nell'interesse dei produttori, il prezzo di mercato non può scendere. Secondo le ricorrenti detto livello, se si tiene conto del costo medio del trasporto nelle zone deficitarie, è troppo elevato.
Esse hanno quindi proposto, il 18 agosto 1967, un ricorso basato sull'articolo 173, 2
o
comma, del trattato C.E.E. Il Consiglio ne ha eccepito l'irricevibilità per mancanza dei presupposti contemplati in detto articolo. Il convenuto si è quindi limitato a sollevare l'eccezione d'irricevibilità, a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura.
Le parti hanno risposto con una memoria. Dopo la discussione orale del 17 gennaio 1968, relativa all'eccezione d'irricevibilità, devo ora esaminare se, tenuto conto delle particolarità della fattispecie, il ricorso sia ricevibile.
Valutazione giuridica
Nel presente caso, va applicato l'articolo 173, 2
o
comma, del trattato C.E.E. il quale disciplina il diritto d'impugnazione dei singoli. Posto che l'atto impugnato non può essere evidentemente considerato come una decisione
adottata nei confronti di altri
(nel senso dell'art. 189: cioè un atto che riguarda una
persona diversa dal destinatario)
, il ricorso è ricevibile solo se si tratta di una decisione, adottata sotto forma di regolamento e riguardante le ricorrenti direttamente e individualmente.
Sulle questioni così sollevate esiste una giurisprudenza così copiosa e consolidata, che la soluzione del presente caso è molto semplice.
Se prendiamo anzitutto in esame la
natura giuridica
dell'atto impugnato, come può apparire naturale in base all'articolo 173 (pur non essendo indispensabile, secondo la giurisprudenza; vedi sentenza
40-64, XI-1965, pag. 288
), dal contenuto e dall'oggetto del provvedimento (la sua
denominazione
non è ovviamente determinante) risulta quanto segue. L'atto impugnato non è una decisione, cioè un atto che, ai sensi dell'articolo 189, sia diretto a un persona nominativamente designata o che almeno, per il suo contenuto, valga solo per una cerchia limitata di persone (come nel caso in cui è stata omessa l'indicazione del destinatario; si pensi ad un atto particolare erroneamente incluso in un regolamento). Non abbiamo quindi a che fare con un regolamento apparente che, ad un esame più attento, risulti essere una decisione (art. 173, 2
o
comma), bensì con un
vero regolamento
, cioè con un atto normativo di portata generale. Ciò vale non solo per l'atto nel suo complesso, ma anche per le singole parti — ad esempio la fissazione dei prezzi — in cui vengono presi in considerazione i singoli centri di commercializzazione e le singole regioni. È cioè decisivo il fatto che anche le disposizioni riguardanti le singole regioni hanno carattere generale, valgono per una cerchia astrattamente determinata di persone, una categoria di operatori, non già per un numero limitato di destinatari determinabili, nel senso delle sentenze 16 e 17-62 e 19- 22-62. In effetti, il limite di prezzo che sta a cuore alle ricorrenti (e che provoca l'intervento dei competenti organi nazionali qualora i prezzi scendano al disotto di esso) è obbligatorio per tutti coloro che, durante una determinata campagna, vogliono concludere affari coi produttori di quella determinata zona; in altre parole — per dirla colla sentenza 40-64, ibid. — abbiamo a che fare con un criterio generale, adottato «nell'interesse pubblico».
È vero che, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento, la cerchia degli interessati avrebbe potuto essere determinata, anche se non senza qualche difficoltà. Si può pure ammettere che le ricorrenti, quali principali acquirenti della regione (non «necessari» acquirenti, come esse erroneamente affermano), sono i primi interessati, costituiscono la «destinazione effettuale» dell'atto (com'è detto nella loro memoria relativa all'eccezione d'irricevibilità). Ciò nondimeno, quello che conta non sono dette circostanze, bensì unicamente il fatto che l'atto riguarda anche gli altri trasformatori (estranei alla regione) e le altre persone che, nel corso della campagna, vogliano concludere gli affari sopra menzionati (il che è sempre lecito a chiunque). All'atto dell'entrata in vigore manca quindi effettivamente la possibilità di determinare quali persone l'atto riguardi; secondo la nostra giurisprudenza, abbiamo dinanzi a noi un atto che deve essere applicato in ipotesi obiettivamente determinate, cioè un atto normativo o — secondo la terminologia degli articoli 173, 2
o
comma, e 189 — un regolamento, che non può essere impugnato dai singoli. Anche se questa conclusione può apparire insoddisfacente,
de jure condito
non vi è modo di evitarla: il ricorso va dichiarato irricevibile già in considerazione della natura giuridica dell'atto impugnato.
Ad un diverso risultato non si giungerebbe nemmeno prescindendo dalla natura dell'atto per considerare soltanto se esso — come l'articolo 173 esige — riguardi le ricorrenti
direttamente
e
individualmente.
All'uopo è sufficiente, trattandosi di presupposti cumulativi, prendere in considerazione il secondo di essi, sul quale esiste già un'ampia giurisprudenza.
Questa giurisprudenza ha in particolare chiarito che la lettera e lo spirito dell'articolo 173 impediscono di adottare semplicemente i criteri elaborati dalla Corte (e accolti con molto favore dalla dottrina) a proposito dell'articolo 33 del trattato C.E.C.A. (
2
). Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non è di conseguenza sufficiente possedere un interesse diretto e attuale, bensì è necessario che l'atto riguardi «individualmente» il ricorrente. Cosa si debba intendere con ciò — tanto se si tratta di una decisione adottata nei confronti di altri, quanto nel caso della decisione dissimulata in un regolamento — è chiaramente detto in precedenti sentenze: il ricorrente dev'essere colpito in ragione di determinate qualità che gli sono peculiari, ovvero di una situazione di fatto che lo caratterizzi rispetto a qualsiasi altra persona e quindi lo distingua in modo analogo al destinatario (sentenze 25-62, 1-64, 38-64 e 40-64).
Nella fattispecie queste condizioni non sono soddisfatte, come non lo erano nei casi Plaumann (25-62) e Glucoseries réunies (1-64) (in cui del resto si trattava pure di
un solo
prodotto). Nel primo caso, degli importatori abituali di clementine e, nel secondo, un produttore di glucosio della Comunità, che aveva motivi per preoccuparsi delle sue vendite in Francia, furono considerati come non
particolarmente
colpiti da una decisione della Commissione in materia doganale, e ciò in entrambi i casi per il fatto che anche altre persone avrebbero sempre potuto concludere dei negozi dello stesso genere e quindi venire a far parte della cerchia di soggetti colpiti dall'atto impugnato. Nella fattispecie, già l'esame relativo alla natura giuridica dell'atto impugnato ha mostrato che esso non riguarda solo i mulini delle zone di Bologna e di Ancona, ma anche i trasformatori di altre zone, i produttori di cereali ed infine chiunque abbia intenzione di commerciare in grano tenero, nelle dette zone, durante la campagna 1967-1968. È quindi senz'altro da escludersi una «individualizzazione» delle ricorrenti nel senso della nostra giurisprudenza.
Senza che sia necessario stabilire quindi se l'atto riguardi
direttamente
le ricorrenti, il ricorso va dichiarato irricevibile giacché l'atto stesso non le riguarda individualmente, e ciò, anche qui, a prescindere da qualsiasi considerazione sull'opportunità dei criteri adottati dal legislatore.
Conclusioni finali
Le mie conclusioni sono pertanto le seguenti :
L'eccezione d'irricevibilità, opposta dal convenuto a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, è fondata. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
Posto che le questioni sollevate erano già state risolte dalla giurisprudenza e che il Consiglio non ha concluso circa le spese, non rimane che porre a carico delle ricorrenti le spese da esse sostenute.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Si veda la sentenza
16 e 17-62, VIII-1962, pag. 892
.