CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 30361/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI4;tate-ervviscralte-p-a di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7762/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, deducendo, con quattro motivi, violazione di legge in punto di errata qualificazione giuridica del fatto nonché violazione di legge e/o vizio motivazionale in punto di applicazione dell'art. 99 cod. pen., zEik mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dè dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarai-s; senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. peri, introdotto dall'ad. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex ad. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appiii care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le et E, questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione cerco date della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prei fino al 2008 dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'impu- tato, nei concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi conte-. stualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinielici„ Rv. 276102) Sicché devdntendersi preclus* la riproposizione e il riesame, in sede t:mita, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, quali sono - come ricorda !a Corte territoriale a oag. quelle sulla riconducibilità dei fatti all'ipotesi lieve di cui all'art. 73 co. 309/90, sull'esclusione della contestata recidiva e sulle negate circostanze asete. nuanti generiche. Quanto alle proposte questioni in punto di dosimetria-2 della pena, onesta Corte, ancora di recente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincoiante nella sua intearalità, senza che giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della ri- chiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 de! 20/11/2019 dep, 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'appiicazione di una pena diversa da quella concordata implica i'annuilarriento senza rinvio della decisione. ; aneso che ii negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestariqosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione) N. 7762/2022 R.G. Dopo che le parti hanno esercItato il potere dispositivo loro riconosciuta) dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato CS, una voik.a consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha pro- mosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricoi.a;o 9er cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nei caso di specie. S. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen n ravvisandosi assenza ci: coipa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente dea colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prc.)v-- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sarizone pecuniaria neila misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro quattromila, in favore della ca.-e,i iO ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023