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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 aprile 1988

Cassazione n. 06657/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1988 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 18 luglio 2017, violava la prescrizione di cui al n. 6 del decreto in quanto veniva sorpreso in possesso di due telefoni cellulari il 2 gennaio 2018; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene l'inidoneità del possesso del telefono cellulare a pregiudicare le esigenze di tutela sociale e ad eludere i controlli ai quali è preordinata l'applicazione della misura di prevenzione; ritenuto che: l'assunto difensivo è manifestamente infondato tenuto conto del condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Rv. 285051 - entrambe in materia di possesso di telefono cellulare); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1988 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 18 luglio 2017, violava la prescrizione di cui al n. 6 del decreto in quanto veniva sorpreso in possesso di due telefoni cellulari il 2 gennaio 2018; con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene l'inidoneità del possesso del telefono cellulare a pregiudicare le esigenze di tutela sociale e ad eludere i controlli ai quali è preordinata l'applicazione della misura di prevenzione; ritenuto che: l'assunto difensivo è manifestamente infondato tenuto conto del condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Rv. 285051 - entrambe in materia di possesso di telefono cellulare); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 06657/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris