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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14832/2026

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PISA il 22/03/1954GRECO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FabiolaRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisionedel Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dibancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché di bancarotta impropria per averecagionato dolosamente il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità diamministratore di fatto, proseguendo l’attività della fallita successivamente al 2016 eomettendo sistematicamente il pagamento delle imposte dal 2016 al 2021; [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di avere concorso con dolo nel cagionare il fallimento della società inragione delle cariche formali da loro rivestite nel tempo nella società.2.

Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per iltramite del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico atto,svolge otto motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo delreato di bancarotta da operazioni dolose.

La Corte di appello ha omesso di valutare elementi,segnalati con l’atto di appello, dimostrativi dell’assenza di intento fraudolento, che ha confusocon la mala gestio.2.2.

Erronea qualificazione giuridica dei fatti, quali distrazioni, con riferimento ai pagamentieffettuati con risorse della fallita per oneri gravanti su [OSCURATO:SOCIETA]; anche in questocaso, si è trattato solo di cattiva gestione; in ogni caso, la Corte di appello non haadeguatamente valutato il tema dei vantaggi compensativi, trascurando l’utilità di talipagamenti, che erano legati a cucine e attrezzature utilizzate dal ristorante e, quindi, funzionalia preservare l’avviamento e l’operatività del punto vendita, giacchè, anche se si è trattatoformalmente di un debito della SIME nei confronti del fornitore Franke, i beni erano in possessodella fallita alla quale erano stati venduti.

Con tale operazione, la fallita ha ridotto un debito cheaveva nei confronti della Sime, ha capitalizzato le attrezzature e ha evitato l’esproprio dellestesse e la conseguente interruzione dell’attività.2.3.

Violazione di legge ed erronea qualificazione delle irregolarità contabili, comefalsificazione penalmente rilevante.

Si sostiene che i giudici di merito abbiano confuso il bilanciocon libri e scritture contabili, atteso che la infedeltà nel bilancio non integra la bancarottadocumentale di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 legge fall..

Il riferimento è all’affermazione che lafalsificazione poggerebbe sulla volontà di non far emergere una perdita nel bilancio e sullacapitalizzazione del lavoro con modalità contabile, mentre non vengono individuati libri escritture contabili concretamente falsificati.2.4.

Violazione di legge con riguardo all’omesso o apodittico accertamento del nessocausale tra le condotte e il fallimento.

Manca la verifica da parte dei giudici di merito dellaincidenza causale delle condotte ascritte (pagamenti indebiti, artifici contabili) sul dissesto,tanto più in presenza di plurime cause (endogene ed esogene) che impongono la ricostruzionedel contributo causale delle singole condotte.

La Corte territoriale confonde la provadell’elemento soggettivo con il profilo oggettivo-causale.2.5.

Violazione di legge con riferimento all’uso improprio delle dichiarazioni rese al curatoree travisamento del loro significato probatorio.2.6.

Violazione di legge in relazione all’estensione indebita della responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] eViti, in assenza di prova di dolo o colpa e di contributo causale penalmente rilevante.2.7.

Violazione di legge riguardo alla determinazione della pena principale e di quelleaccessorie2.8.

Violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono complessivamente infondati, per molti aspetti inammissibili, laddove iricorrenti si producono in una rivalutazione in fatto che s'appalesa, al più, confutativa, senzaintrodurre, con la dovuta evidenza, l'insussistenza del fatto, che impone l'adozione dell'opzioneliberatoria nel merito, e, comunque, perseguendo una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o invocando l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione della prova.

Nel giudizio di legittimità, però, non è consentitoinvocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprieconclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità ungiudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è,in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

E’ opportuno ricordare che il controllo da parte diquesta Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde alcontenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma accertandose la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica; ilche avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraversopassaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilitàdi apprezzamento.

Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e nondal confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nelgiudizio di merito.1.1.

D’altronde, si è in presenza di una "doppia conforme", situazione processuale in cui ledue pronunzie, di primo e di secondo grado, concordano nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, in cui, cioè, la sentenzaimpugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv.209145), sicchè, la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218).

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valorespecifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni diproponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento dellaprova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018,Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum - discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324;Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv.257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio dimotivazione, nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio.2.

Fatta tale premessa metodologica, risulta inammissibilmente declinato il primo motivo -che reitera analoga doglianza con riguardo all’elemento soggettivo della bancarotta impropriada operazioni dolose sostenendo la insussistenza dell’intento fraudolento – giacchè, con talealternativa interpretazione dei fatti, la Corte di appello si è già adeguatamente confrontata,fornendo una motivazione esaustiva della propria decisione; ripercorrendo dettagliatamente ifatti e senza esimersi dal confronto con la prospettazione difensiva, ha ben illustrato le ragioniper cui la condotta incriminata non possa essere ricondotta nell’area della cattiva gestionesocietaria.2.1.

I giudici di merito hanno, infatti, concordato nell’analisi della condotta degliamministratori, osservando come il verificarsi di circostanze ostative alla realizzazione degliobiettivi avuti di mira non poteva esimerli, stante la perdita del capitale sociale, già nel 2016,ovvero, appena un anno dopo la costituzione della società, dall’intraprendere le condotteimposte dalla legge a tutela dei creditori, per impedire l’aggravamento del dissesto, procedendoalla ricostituzione del capitale sociale oppure optando per la messa in liquidazione o la richiestadi fallimento in proprio.2.2.

Invece, pur in presenza di uno stato di dissesto della società già conclamato alla finedell’anno 2016, e di perdite che erano continuate anche negli anni successivi, secondo quantorisulta dalla relazione del curatore fallimentare, gli amministratori avevano occultato le perditecon artifici contabili e proseguito la gestione ponendo in essere condotte idonee ad aggravareil dissesto, che ha raggiunto la cifra di quasi due milioni di euro.

In tale contesto, alcun rilievopuò assumere la prospettazione dell’avere confidato nella possibilità di realizzazione delbusiness plan progettato giacchè la situazione di grave e manifesto dissesto lo rendevaall’evidenza del tutto velleitario, in presenza di una situazione rivelatasi da subito precaria acausa dell’esubero delle spese rispetto al fatturato mostratosi di gran lunga inferiore al previsto,e delle sempre maggiori difficoltà incontrate dalla società nel corso degli anni.

Comecorrettamente osservato dalla Corte di appello, da tale condotta del tutto consapevole non puòche scaturire la responsabilità penale per il fatto di bancarotta contestato, risultandoconclamata la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo generico) dall’avere gli amministratoricoscientemente e dolosamente aggravato il dissesto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. mediantele azioni poste in campo, in primo luogo, con il ricorso ad artifici contabili per mascherare lacrisi della società e proseguendo la gestione in presenza di una crisi conclamata che non potevache rivelarsi pericolosa per la salute della società.

Come è noto, il reato di bancarotta impropriada operazioni dolose è reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituenteinosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale ilfallimento è evento di danno; la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissestotrovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravatola situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento( Sez. 5, n. 40998, 20 maggio 2014, Rv. 262189).

L'elemento soggettivo della fattispecie dibancarotta impropria contestata ha, invero, a oggetto la coscienza e volontà delle "operazioni"che concretizzino un abuso o un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o un attointrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, e la prevedibilitàdel dissesto.

L'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lostato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato(Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino G, Rv. 212613).3.

E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, con cui si mira a rivalutare ipagamenti effettuati con risorse della fallita per oneri gravanti su [OSCURATO:SOCIETA] qualiesempio di mala gestio, e comunque a ricondurre detti pagamenti nell’ambito dei vantaggicompensativi, sostenendo che si tratti di operazioni finalizzate alla gestione della società, ossiadi investimenti.3.1.

Anche in questo caso la sentenza impugnata ha puntualmente motivato,confrontandosi con la versione difensiva, che ha superato osservando come la fallita abbiacorrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. somme di danaro correlate all’adempimento di obbligazioni assunteda tale società, pure riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], e non direttamente dalla fallita, ovvero, dunque,utilizzando risorse della fallita per pagare debiti alieni.

Ha, poi, argomentato la natura distrattivadell’operazione osservando come, acclarata la commistione dei patrimoni delle due società dicapitali ( la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA].) utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] per sua stessa ammissioneper attuare il progetto familiare, l’utilizzo di liquidità della fallita abbia avuto di mira gli interessidelle altre società in danno dei creditori sociali, non essendone derivato alcun beneficio per laMeneghina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita al pari delle altre società del [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Quanto ai pagamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte territoriale ha spiegato comeessi siano risultati privi di giustificazione e non abbiano portato alcun beneficio alla fallita, inquanto il credito vantato nei confronti di ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ è risultato inesigibile a causa del fallimentodella stessa.3.3.

Correttamente, la Corte di appello ha escluso che si versi nella logica dei c.d. vantaggicompensativi, propria dell'operatività di un gruppo di imprese, e in base alla quale operazioniche, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica,possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionaliposte in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige ilraggruppamento di imprese (Sez. 5, n. 34457 del 05/04/2018 , Lavina, Rv. 273625), in quanto,nel caso di specie, in nessuno dei due casi si accertavano vantaggi compensativi in capo allasocietà fallita, sicchè la sentenza impugnata si è determinata coerentemente con l’orientamentogiurisprudenziale per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere lanatura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi,non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggioper la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delleoperazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile perconsiderare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata(Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).

Come è stato chiarito, la natura distrattiva diun’operazione infragruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi cheriequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggiper i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702; conf.

Sez. 1, n. 18333 del01/12/2022 (dep. 2023), Rv. 284537).4.

Il terzo motivo formula censure inedite rispetto alle deduzioni formulate con l’omologomotivo dell’atto di appello - che erano incentrate sulle asserite indicazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedato al commercialista, di individuare vie lecite per la rappresentazione di uno stato di maggiorsalute della società, e non di falsificare il bilancio, mentre qui si contesta che l’affermazione diresponsabilità per bancarotta documentale sarebbe stata fondata sulla falsificazione dei bilancipiuttosto che delle scritture contabili.

Per tale ragione, il motivo è inammissibile, in quanto, aisensi dell’art. 606 co. 3 cod. proc. pen., non possono essere dedotti, con il ricorso percassazione, violazioni di legge non dedotte con l’appello.4.1.

In ogni caso, la deduzione è anche manifestamente infondata, dal momento che laCorte di appello ha argomentato in merito alle irregolarità contabili riscontrate dalla curatelafallimentare, chiarendo che veniva offerta una rappresentazione distorta della situazionepatrimoniale, economica e finanziaria della società alla luce delle verifiche della curatela, chedimostrano incontrovertibilmente che, lungi dal volere utilizzare vie lecite per rappresentareuna realtà imprenditoriale in avviamento positivo, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], l’intento eraproprio quello di rappresentare falsamente la realtà contabile, attuando numerosi artificicontabili, per far apparire un inesistente risultato positivo in presenza di una incipiente crisifinanziaria, mai sopitasi nel corso degli anni.

Artifici contabili che hanno riguardato non solo levoci di bilancio (la cui alterazione in una società poi fallita integra il reato di bancarottafraudolenta per operazioni dolose (art. 223 comma 2, n. 1, R.D. 267/1942) quando è finalizzataa celare il dissesto, ingannare creditori o banche, e ritardare il fallimento, aggravando ildissesto) ma anche il libro giornale (pg. 23), che è una delle principali scritture contabiliobbligatorie (Sez. 5, n. 37077 del 30.09.2022, Rv. 28379702).4.2.

Non dissimile la conclusione con riguardo al mancato pagamento delle imposte,asseritamente per l’impossibilità della compensazione: la difesa ricorrente non si confronta conl’osservazione della Corte di appello che, nel replicare ad analoga obiezione, ha consideratocome, a prescindere dalla impossibilità di applicare la compensazione nel periodo pandemico,l’omissione era stata attuata dagli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fin dal 2016e divenuta sistemica già nel 2017, e, quindi, ben prima della pandemia del 2020, mentre lascelta di omettere il pagamento delle imposte ha consentito agli amministratori diautofinanziarsi con i fondi che avrebbero dovuto versare all’Erario.4.3.

In conclusione, con il terzo motivo si chiede alla Corte di legittimità una non consentitarivalutazione del quadro probatorio, con riguardo a libri e scritture contabili e alle stessedichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], asseritamente travisate, nonché alle valutazioni del curatore.5.

Il quarto motivo assume un’ottica contestativa, ponendosi in diretto confronto con leprove, oltretutto in prospettiva parziale e generica, omettendo di confrontarsi con lecomplessive indicazioni contenute in sentenza: il ricorso non tiene conto del fatto che lamotivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essereautonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenzache la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenzaai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv.275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340), essendo sufficiente che, ancheadeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenutopresente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anchese non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011, Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv.250105; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv. 284096).

Analogo principio èstato affermato reiteratamente dalla giurisprudenza della C.e.d.u., la quale ha avuto mododi puntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una rispostadettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C. eur.

Dir.

Uomo, 19 aprile 1994, [OSCURATO:PERSONA] c.

Olanda), né è necessario motivare dettagliatamente su delle eccezioni o argomentimanifestamente infondati (C. eur.

Dir.

Uomo, 9 marzo 1999, SA [OSCURATO:PERSONA] c.Dir.

Uomo, 28 gennaio 2003, ric. n. 34763/02, Burg c.

Francia).5.1.

Ebbene, la Corte di appello ha ampiamente chiarito come la prosecuzione dell’attivitàsenza adeguamento del capitale sociale e senza ricorso agli altri rimedi legali abbia aggravatoil dissesto, allo stesso modo che gli omessi versamenti nei confronti dell’erario e degli entiprevidenziali, omissione che era stata il frutto di una consapevole scelta gestionale degliimputati, nelle rispettive qualità, attuata fin dall'inizio e protrattasi anche negli anni successivi,dando luogo, quindi, a una omissione di significativa estensione che andava ad aumentareingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali,anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio.5.2.

Da tali premesse discende che, traducendosi tali condotte in abusi gestionali o ininfedeltà, alle quali si è accompagnata l'indebita diminuzione dell'asse attivo e la prevedibilitàdel dissesto, la pluralità di condotte in esame è sussumibile nella fattispecie contestata.

A frontedi tale compiuta ricostruzione e della valutazione affatto illogica del giudice di merito, il ricorsonon offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessaovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva eimmediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettivavalutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinsecaincompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/006, Rv. 234167, Sez. 1, n. 24667del 5/06/2007, Rv. 237207).6.

Il quinto motivo è parimenti riversato in fatto, genericamente declinato nella denunciadel travisamento delle dichiarazioni del curatore e meramente contestativo quanto allaaffermata impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita, non offendo la rappresentazionedifensiva alcuna valida argomentazione disarticolante del ragionamento probatorio evidenziatodai giudici di merito.7.Il sesto motivo è privo di pregio e si rivela infondato.

Alla luce della complessivaricostruzione dei fatti, la Corte di appello ha ragionevolmente affermato la corresponsabilità, inmerito all’omesso versamento delle imposte, delle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 dellasentenza di appello) senza che possa configurarsi, in capo alle medesime, alcuna responsabilitàdi posizione.

Piuttosto, la sentenza impugnata ha chiarito come le predette fossero coinvoltedirettamente e attivamente nella vita societaria, e ha anche considerato che la loro responsabilitàè risultata strettamente delimitata all’obbligo del pagamento delle imposte, in merito al quale,come si è già detto, si è delineata una sistematica omissione nei pagamenti, della quale nonpotevano non essere consapevoli, essendosi escluso che fossero delle mere prestanome.7.1.

Con riguardo all’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta integranteun’operazione dolosa aggravatrice del dissesto, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiaritoche le due fattispecie contemplate dal secondo comma dell’art. 223 L.F., che, dal punto di vistaoggettivo, non presentano sostanziali differenze, sotto il profilo soggettivo, vanno tenutedistinte.

Secondo la testuale previsione normativa di cui al comma secondo dell’art. 223 L.F., lacausazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose,incentrandosi la differenza tra tali due fattispecie – che contemplano entrambe una condotta deisoggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento – sull’elementosoggettivo, nel senso che la locuzione “con dolo” va intesa con riferimento alla definizione di cuiall’art. 43 cod.pen., per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall’agente comeconseguenza della sua azione od omissione; la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere chedetta espressione si riferisca ai soli casi in cui il fallimento della società sia stato l’obiettivo avutodi mira dall’agente (dolo diretto) ( Sez. 5 14/01/1985 , Gerli; Sez. 1 25/04/1990 De SenaPlunkett).

Invece, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dalpunto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmentediretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione haaccettato il rischio che esso si verifichi.

La prima fattispecie è, dunque, a dolo diretto di evento,mentre la seconda è a dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essereun’operazione che, concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricopertao in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società,determini l’astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510;conf,.

Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.).

In alcunepronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineareche il collegamento con l’evento è puramente causale, come lascia intendere la formula “perl’effetto di”, in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto, e l’oneredell’Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratoredella complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suocontrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco dellacitata necessità dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azioneantidoverosa ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010,Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, , Rv. 212613).7.2.

Dunque, le considerazioni già svolte al par.

4.2. sono valevoli anche per le posizioni diRusconi e [OSCURATO:PERSONA], ascritte a loro in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in ragione della carica da loro rivestita, dilegale rappresentante della società fallita, e del correlativo dovere di pagare le imposte dovutesu di loro gravante.8.

Non hanno pregio gli ultimi due motivi di ricorso, afferenti al trattamento sanzionatorio.8.1.

Non coglie nel segno la censura relativa alla determinazione della pena, posto che iltrattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, cosìcome per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132, 133 cod. pen.,cosicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazionedella congruità sanzionatoria la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico, circostanze che nel caso di esame non ricorrono ( ex multis Sez V n. 5582del 30.

09. 2013.- 4.02.2014, Ferrario, Rv 259142), e per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che il Giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come purecon il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessariauna specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).8.2.

La Corte di appello ha esaustivamente argomentato in merito alla ragionevolezzadella pena individuata dal primo giudice, contenuta nei minimi edittali, in mancanza dellaprospettazione di circostanze nuove tali da giustificare una richiesta di riduzione, anche in meritoal giudizio di bilanciamento, avendo i giudici di merito argomentato con riguardo alle modalitàdella condotta, e al ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione adeguata e tutt’altro cheillogica, alla fine contestandosi valutazioni discrezionali non arbitrarie e motivate.8.3.

Del tutto correttamente la Corte di appello ha sottolineato come la irrogazione dellesanzioni accessorie consegua ex lege alla condanna alla pena principale, donde la manifestainfondatezza della istanza di revoca delle stesse nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Mentre, le deduzioni svolte con il ricorso in merito alla mancata specificazione del criterio dicommisurazione della durata delle stesse è doglianza formulata inammissibilmente per la primavolta dinanzi al giudice di appello, non essendovene traccia nel quinto motivo di appellodedicato, appunto, al trattamento sanzionatorio.8.2.

Altrettanto congruo l’apprezzamento delle statuizioni civili, per essere essedirettamente connesse alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla bancarotta e al fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] ristorazione S.r.l..9.

Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PISA il 22/03/1954GRECO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FabiolaRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisionedel Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dibancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché di bancarotta impropria per averecagionato dolosamente il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità diamministratore di fatto, proseguendo l’attività della fallita successivamente al 2016 eomettendo sistematicamente il pagamento delle imposte dal 2016 al 2021; [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di avere concorso con dolo nel cagionare il fallimento della società inragione delle cariche formali da loro rivestite nel tempo nella società.2. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per iltramite del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico atto,svolge otto motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo delreato di bancarotta da operazioni dolose. La Corte di appello ha omesso di valutare elementi,segnalati con l’atto di appello, dimostrativi dell’assenza di intento fraudolento, che ha confusocon la mala gestio.2.2. Erronea qualificazione giuridica dei fatti, quali distrazioni, con riferimento ai pagamentieffettuati con risorse della fallita per oneri gravanti su [OSCURATO:SOCIETA]; anche in questocaso, si è trattato solo di cattiva gestione; in ogni caso, la Corte di appello non haadeguatamente valutato il tema dei vantaggi compensativi, trascurando l’utilità di talipagamenti, che erano legati a cucine e attrezzature utilizzate dal ristorante e, quindi, funzionalia preservare l’avviamento e l’operatività del punto vendita, giacchè, anche se si è trattatoformalmente di un debito della SIME nei confronti del fornitore Franke, i beni erano in possessodella fallita alla quale erano stati venduti. Con tale operazione, la fallita ha ridotto un debito cheaveva nei confronti della Sime, ha capitalizzato le attrezzature e ha evitato l’esproprio dellestesse e la conseguente interruzione dell’attività.2.3. Violazione di legge ed erronea qualificazione delle irregolarità contabili, comefalsificazione penalmente rilevante. Si sostiene che i giudici di merito abbiano confuso il bilanciocon libri e scritture contabili, atteso che la infedeltà nel bilancio non integra la bancarottadocumentale di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 legge fall.. Il riferimento è all’affermazione che lafalsificazione poggerebbe sulla volontà di non far emergere una perdita nel bilancio e sullacapitalizzazione del lavoro con modalità contabile, mentre non vengono individuati libri escritture contabili concretamente falsificati.2.4. Violazione di legge con riguardo all’omesso o apodittico accertamento del nessocausale tra le condotte e il fallimento. Manca la verifica da parte dei giudici di merito dellaincidenza causale delle condotte ascritte (pagamenti indebiti, artifici contabili) sul dissesto,tanto più in presenza di plurime cause (endogene ed esogene) che impongono la ricostruzionedel contributo causale delle singole condotte. La Corte territoriale confonde la provadell’elemento soggettivo con il profilo oggettivo-causale.2.5. Violazione di legge con riferimento all’uso improprio delle dichiarazioni rese al curatoree travisamento del loro significato probatorio.2.6. Violazione di legge in relazione all’estensione indebita della responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] eViti, in assenza di prova di dolo o colpa e di contributo causale penalmente rilevante.2.7. Violazione di legge riguardo alla determinazione della pena principale e di quelleaccessorie2.8. Violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono complessivamente infondati, per molti aspetti inammissibili, laddove iricorrenti si producono in una rivalutazione in fatto che s'appalesa, al più, confutativa, senzaintrodurre, con la dovuta evidenza, l'insussistenza del fatto, che impone l'adozione dell'opzioneliberatoria nel merito, e, comunque, perseguendo una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o invocando l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione della prova. Nel giudizio di legittimità, però, non è consentitoinvocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprieconclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità ungiudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è,in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). E’ opportuno ricordare che il controllo da parte diquesta Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde alcontenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma accertandose la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica; ilche avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraversopassaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilitàdi apprezzamento. Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e nondal confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nelgiudizio di merito.1.1. D’altronde, si è in presenza di una "doppia conforme", situazione processuale in cui ledue pronunzie, di primo e di secondo grado, concordano nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, in cui, cioè, la sentenzaimpugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv.209145), sicchè, la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valorespecifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni diproponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento dellaprova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018,Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum - discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324;Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv.257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio dimotivazione, nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio.2. Fatta tale premessa metodologica, risulta inammissibilmente declinato il primo motivo -che reitera analoga doglianza con riguardo all’elemento soggettivo della bancarotta impropriada operazioni dolose sostenendo la insussistenza dell’intento fraudolento – giacchè, con talealternativa interpretazione dei fatti, la Corte di appello si è già adeguatamente confrontata,fornendo una motivazione esaustiva della propria decisione; ripercorrendo dettagliatamente ifatti e senza esimersi dal confronto con la prospettazione difensiva, ha ben illustrato le ragioniper cui la condotta incriminata non possa essere ricondotta nell’area della cattiva gestionesocietaria.2.1. I giudici di merito hanno, infatti, concordato nell’analisi della condotta degliamministratori, osservando come il verificarsi di circostanze ostative alla realizzazione degliobiettivi avuti di mira non poteva esimerli, stante la perdita del capitale sociale, già nel 2016,ovvero, appena un anno dopo la costituzione della società, dall’intraprendere le condotteimposte dalla legge a tutela dei creditori, per impedire l’aggravamento del dissesto, procedendoalla ricostituzione del capitale sociale oppure optando per la messa in liquidazione o la richiestadi fallimento in proprio.2.2. Invece, pur in presenza di uno stato di dissesto della società già conclamato alla finedell’anno 2016, e di perdite che erano continuate anche negli anni successivi, secondo quantorisulta dalla relazione del curatore fallimentare, gli amministratori avevano occultato le perditecon artifici contabili e proseguito la gestione ponendo in essere condotte idonee ad aggravareil dissesto, che ha raggiunto la cifra di quasi due milioni di euro. In tale contesto, alcun rilievopuò assumere la prospettazione dell’avere confidato nella possibilità di realizzazione delbusiness plan progettato giacchè la situazione di grave e manifesto dissesto lo rendevaall’evidenza del tutto velleitario, in presenza di una situazione rivelatasi da subito precaria acausa dell’esubero delle spese rispetto al fatturato mostratosi di gran lunga inferiore al previsto,e delle sempre maggiori difficoltà incontrate dalla società nel corso degli anni. Comecorrettamente osservato dalla Corte di appello, da tale condotta del tutto consapevole non puòche scaturire la responsabilità penale per il fatto di bancarotta contestato, risultandoconclamata la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo generico) dall’avere gli amministratoricoscientemente e dolosamente aggravato il dissesto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. mediantele azioni poste in campo, in primo luogo, con il ricorso ad artifici contabili per mascherare lacrisi della società e proseguendo la gestione in presenza di una crisi conclamata che non potevache rivelarsi pericolosa per la salute della società. Come è noto, il reato di bancarotta impropriada operazioni dolose è reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituenteinosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale ilfallimento è evento di danno; la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissestotrovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravatola situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento( Sez. 5, n. 40998, 20 maggio 2014, Rv. 262189). L'elemento soggettivo della fattispecie dibancarotta impropria contestata ha, invero, a oggetto la coscienza e volontà delle "operazioni"che concretizzino un abuso o un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o un attointrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, e la prevedibilitàdel dissesto. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lostato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato(Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, dep. 1999, Carrino G, Rv. 212613).3. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, con cui si mira a rivalutare ipagamenti effettuati con risorse della fallita per oneri gravanti su [OSCURATO:SOCIETA] qualiesempio di mala gestio, e comunque a ricondurre detti pagamenti nell’ambito dei vantaggicompensativi, sostenendo che si tratti di operazioni finalizzate alla gestione della società, ossiadi investimenti.3.1. Anche in questo caso la sentenza impugnata ha puntualmente motivato,confrontandosi con la versione difensiva, che ha superato osservando come la fallita abbiacorrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. somme di danaro correlate all’adempimento di obbligazioni assunteda tale società, pure riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], e non direttamente dalla fallita, ovvero, dunque,utilizzando risorse della fallita per pagare debiti alieni. Ha, poi, argomentato la natura distrattivadell’operazione osservando come, acclarata la commistione dei patrimoni delle due società dicapitali ( la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA].) utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] per sua stessa ammissioneper attuare il progetto familiare, l’utilizzo di liquidità della fallita abbia avuto di mira gli interessidelle altre società in danno dei creditori sociali, non essendone derivato alcun beneficio per laMeneghina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita al pari delle altre società del [OSCURATO:PERSONA].3.2. Quanto ai pagamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte territoriale ha spiegato comeessi siano risultati privi di giustificazione e non abbiano portato alcun beneficio alla fallita, inquanto il credito vantato nei confronti di ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ è risultato inesigibile a causa del fallimentodella stessa.3.3. Correttamente, la Corte di appello ha escluso che si versi nella logica dei c.d. vantaggicompensativi, propria dell'operatività di un gruppo di imprese, e in base alla quale operazioniche, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica,possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionaliposte in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige ilraggruppamento di imprese (Sez. 5, n. 34457 del 05/04/2018 , Lavina, Rv. 273625), in quanto,nel caso di specie, in nessuno dei due casi si accertavano vantaggi compensativi in capo allasocietà fallita, sicchè la sentenza impugnata si è determinata coerentemente con l’orientamentogiurisprudenziale per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere lanatura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi,non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggioper la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delleoperazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile perconsiderare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata(Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675). Come è stato chiarito, la natura distrattiva diun’operazione infragruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi cheriequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggiper i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702; conf. Sez. 1, n. 18333 del01/12/2022 (dep. 2023), Rv. 284537).4. Il terzo motivo formula censure inedite rispetto alle deduzioni formulate con l’omologomotivo dell’atto di appello - che erano incentrate sulle asserite indicazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedato al commercialista, di individuare vie lecite per la rappresentazione di uno stato di maggiorsalute della società, e non di falsificare il bilancio, mentre qui si contesta che l’affermazione diresponsabilità per bancarotta documentale sarebbe stata fondata sulla falsificazione dei bilancipiuttosto che delle scritture contabili. Per tale ragione, il motivo è inammissibile, in quanto, aisensi dell’art. 606 co. 3 cod. proc. pen., non possono essere dedotti, con il ricorso percassazione, violazioni di legge non dedotte con l’appello.4.1. In ogni caso, la deduzione è anche manifestamente infondata, dal momento che laCorte di appello ha argomentato in merito alle irregolarità contabili riscontrate dalla curatelafallimentare, chiarendo che veniva offerta una rappresentazione distorta della situazionepatrimoniale, economica e finanziaria della società alla luce delle verifiche della curatela, chedimostrano incontrovertibilmente che, lungi dal volere utilizzare vie lecite per rappresentareuna realtà imprenditoriale in avviamento positivo, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], l’intento eraproprio quello di rappresentare falsamente la realtà contabile, attuando numerosi artificicontabili, per far apparire un inesistente risultato positivo in presenza di una incipiente crisifinanziaria, mai sopitasi nel corso degli anni. Artifici contabili che hanno riguardato non solo levoci di bilancio (la cui alterazione in una società poi fallita integra il reato di bancarottafraudolenta per operazioni dolose (art. 223 comma 2, n. 1, R.D. 267/1942) quando è finalizzataa celare il dissesto, ingannare creditori o banche, e ritardare il fallimento, aggravando ildissesto) ma anche il libro giornale (pg. 23), che è una delle principali scritture contabiliobbligatorie (Sez. 5, n. 37077 del 30.09.2022, Rv. 28379702).4.2. Non dissimile la conclusione con riguardo al mancato pagamento delle imposte,asseritamente per l’impossibilità della compensazione: la difesa ricorrente non si confronta conl’osservazione della Corte di appello che, nel replicare ad analoga obiezione, ha consideratocome, a prescindere dalla impossibilità di applicare la compensazione nel periodo pandemico,l’omissione era stata attuata dagli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fin dal 2016e divenuta sistemica già nel 2017, e, quindi, ben prima della pandemia del 2020, mentre lascelta di omettere il pagamento delle imposte ha consentito agli amministratori diautofinanziarsi con i fondi che avrebbero dovuto versare all’Erario.4.3. In conclusione, con il terzo motivo si chiede alla Corte di legittimità una non consentitarivalutazione del quadro probatorio, con riguardo a libri e scritture contabili e alle stessedichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], asseritamente travisate, nonché alle valutazioni del curatore.5. Il quarto motivo assume un’ottica contestativa, ponendosi in diretto confronto con leprove, oltretutto in prospettiva parziale e generica, omettendo di confrontarsi con lecomplessive indicazioni contenute in sentenza: il ricorso non tiene conto del fatto che lamotivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essereautonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenzache la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenzaai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv.275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340), essendo sufficiente che, ancheadeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenutopresente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anchese non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011, Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv.250105; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv. 284096). Analogo principio èstato affermato reiteratamente dalla giurisprudenza della C.e.d.u., la quale ha avuto mododi puntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una rispostadettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C. eur. Dir. Uomo, 19 aprile 1994, [OSCURATO:PERSONA] c. Olanda), né è necessario motivare dettagliatamente su delle eccezioni o argomentimanifestamente infondati (C. eur. Dir. Uomo, 9 marzo 1999, SA [OSCURATO:PERSONA] c.Dir. Uomo, 28 gennaio 2003, ric. n. 34763/02, Burg c. Francia).5.1. Ebbene, la Corte di appello ha ampiamente chiarito come la prosecuzione dell’attivitàsenza adeguamento del capitale sociale e senza ricorso agli altri rimedi legali abbia aggravatoil dissesto, allo stesso modo che gli omessi versamenti nei confronti dell’erario e degli entiprevidenziali, omissione che era stata il frutto di una consapevole scelta gestionale degliimputati, nelle rispettive qualità, attuata fin dall'inizio e protrattasi anche negli anni successivi,dando luogo, quindi, a una omissione di significativa estensione che andava ad aumentareingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali,anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio.5.2. Da tali premesse discende che, traducendosi tali condotte in abusi gestionali o ininfedeltà, alle quali si è accompagnata l'indebita diminuzione dell'asse attivo e la prevedibilitàdel dissesto, la pluralità di condotte in esame è sussumibile nella fattispecie contestata. A frontedi tale compiuta ricostruzione e della valutazione affatto illogica del giudice di merito, il ricorsonon offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessaovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva eimmediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettivavalutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinsecaincompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/006, Rv. 234167, Sez. 1, n. 24667del 5/06/2007, Rv. 237207).6. Il quinto motivo è parimenti riversato in fatto, genericamente declinato nella denunciadel travisamento delle dichiarazioni del curatore e meramente contestativo quanto allaaffermata impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita, non offendo la rappresentazionedifensiva alcuna valida argomentazione disarticolante del ragionamento probatorio evidenziatodai giudici di merito.7.Il sesto motivo è privo di pregio e si rivela infondato. Alla luce della complessivaricostruzione dei fatti, la Corte di appello ha ragionevolmente affermato la corresponsabilità, inmerito all’omesso versamento delle imposte, delle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 dellasentenza di appello) senza che possa configurarsi, in capo alle medesime, alcuna responsabilitàdi posizione. Piuttosto, la sentenza impugnata ha chiarito come le predette fossero coinvoltedirettamente e attivamente nella vita societaria, e ha anche considerato che la loro responsabilitàè risultata strettamente delimitata all’obbligo del pagamento delle imposte, in merito al quale,come si è già detto, si è delineata una sistematica omissione nei pagamenti, della quale nonpotevano non essere consapevoli, essendosi escluso che fossero delle mere prestanome.7.1. Con riguardo all’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta integranteun’operazione dolosa aggravatrice del dissesto, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiaritoche le due fattispecie contemplate dal secondo comma dell’art. 223 L.F., che, dal punto di vistaoggettivo, non presentano sostanziali differenze, sotto il profilo soggettivo, vanno tenutedistinte. Secondo la testuale previsione normativa di cui al comma secondo dell’art. 223 L.F., lacausazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose,incentrandosi la differenza tra tali due fattispecie – che contemplano entrambe una condotta deisoggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento – sull’elementosoggettivo, nel senso che la locuzione “con dolo” va intesa con riferimento alla definizione di cuiall’art. 43 cod.pen., per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall’agente comeconseguenza della sua azione od omissione; la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere chedetta espressione si riferisca ai soli casi in cui il fallimento della società sia stato l’obiettivo avutodi mira dall’agente (dolo diretto) ( Sez. 5 14/01/1985 , Gerli; Sez. 1 25/04/1990 De SenaPlunkett). Invece, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dalpunto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmentediretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione haaccettato il rischio che esso si verifichi. La prima fattispecie è, dunque, a dolo diretto di evento,mentre la seconda è a dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essereun’operazione che, concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricopertao in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società,determini l’astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510;conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.). In alcunepronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineareche il collegamento con l’evento è puramente causale, come lascia intendere la formula “perl’effetto di”, in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto, e l’oneredell’Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratoredella complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suocontrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco dellacitata necessità dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azioneantidoverosa ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010,Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, , Rv. 212613).7.2. Dunque, le considerazioni già svolte al par. 4.2. sono valevoli anche per le posizioni diRusconi e [OSCURATO:PERSONA], ascritte a loro in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in ragione della carica da loro rivestita, dilegale rappresentante della società fallita, e del correlativo dovere di pagare le imposte dovutesu di loro gravante.8. Non hanno pregio gli ultimi due motivi di ricorso, afferenti al trattamento sanzionatorio.8.1. Non coglie nel segno la censura relativa alla determinazione della pena, posto che iltrattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, cosìcome per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132, 133 cod. pen.,cosicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazionedella congruità sanzionatoria la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico, circostanze che nel caso di esame non ricorrono ( ex multis Sez V n. 5582del 30. 09. 2013.- 4.02.2014, Ferrario, Rv 259142), e per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che il Giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come purecon il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessariauna specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).8.2. La Corte di appello ha esaustivamente argomentato in merito alla ragionevolezzadella pena individuata dal primo giudice, contenuta nei minimi edittali, in mancanza dellaprospettazione di circostanze nuove tali da giustificare una richiesta di riduzione, anche in meritoal giudizio di bilanciamento, avendo i giudici di merito argomentato con riguardo alle modalitàdella condotta, e al ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione adeguata e tutt’altro cheillogica, alla fine contestandosi valutazioni discrezionali non arbitrarie e motivate.8.3. Del tutto correttamente la Corte di appello ha sottolineato come la irrogazione dellesanzioni accessorie consegua ex lege alla condanna alla pena principale, donde la manifestainfondatezza della istanza di revoca delle stesse nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Mentre, le deduzioni svolte con il ricorso in merito alla mancata specificazione del criterio dicommisurazione della durata delle stesse è doglianza formulata inammissibilmente per la primavolta dinanzi al giudice di appello, non essendovene traccia nel quinto motivo di appellodedicato, appunto, al trattamento sanzionatorio.8.2. Altrettanto congruo l’apprezzamento delle statuizioni civili, per essere essedirettamente connesse alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla bancarotta e al fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] ristorazione S.r.l..9. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 14832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris