CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 00178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei delitti di falso, corruzione e associazione a delinquere, avverso il provvedimento del Giudice dell'indagini preliminari del 16 dicembre 2021 di rigetto della revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299, 310 e 127 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibili i nuovi motivi di appello contenuti nella memoria difensiva depositata il 15 febbraio 2022 e le ulteriori istanze avanzate oralmente in udienza e supportate dalla documentazione prodotta, sostenendo che si trattasse di documenti non prodotti in sede di interrogatorio dinanzi al giudice delle indagini preliminari. Infatti, la memoria difensiva chiariva e approfondiva gli originari motivi di appello e l'istanza di misura cautelare meno afflittiva era stata avanzata in via subordinata dinnanzi al giudice per le indagini preliminari. Il ricorso, inoltre, sottolinea che il giudicato cautelare non preclude la valutazione del mutamento di situazioni di fatto quali, nel caso di specie, la cessazione definitiva dal servizio del ricorrente, rispetto ai quali non vi è limite alla produzione di documentazione attestante elementi nuovi, sia preesistenti che sopravvenuti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 289 e 274, lett. c) cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale, proprio in forza dell'assunta preclusione documentale, non esamina la richiesta subordinata di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva sebbene già alla data di discussione dell'appello del 21 febbraio 2022 ci fossero state: la sospensione del ricorrente dal servizio e poi la definitiva cessazione del rapporto di lavoro pubblico, nonché la sua sostituzione con altro comandante. Detta mutata situazione di fatto, proprio alla luce della lettera dell'art. 289 cod. poc. pen. e della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di misure cautelari nei reati contro la pubblica amministrazione, avrebbe imposto al Tribunale di motivare circa I' inidoneità di una misura cautelare meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Invero, in data odierna, con separata sentenza, è stata accolta la domanda principale posta dal ricorrente nel procedimento principale RGN.29705/2022, avverso il provvedimento emesso il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Messina che è stato annullato con rinvio. Da ciò consegue che, in forza della citata sentenza rescindente, le questioni poste con il presente ricorso, allo stato e per motivi sopravvenuti, sono prive di interesse in quanto assorbite nel giudizio complessivo menzionato. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alla spese alla luce dell'accoglimento della domanda principale nel separato giudizio per ragioni non imputabili al Triolo e frutto dell'evoluzione del procedimento cautelare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022 La