CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Blundo-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia sez.dist. di Siracusan.1120/2017 depositata il 27/03/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 10921/2018Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 25928/2026Data pubblicazione 29/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]