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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43236/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Firenze e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena giustizia in relazione a due violazioni dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ometteva di versare entro il termine di legge previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo di 1.512.000 euro quanto al periodo di imposta 2013, e di 1.200.551 euro quanto al periodo di imposta 2014.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di appello presso il domicilio eletto in Firenze, via Mazzini n. 18, come da dichiarazione del 30 novembre 2018, notifica che invece è stata erroneamente effettuata presso lo studio del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omesso avviso del giudizio di appello al codifensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto la notifica tramite pec è stata inoltrata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , che si riferisce a un omonimo, mentre la pec del difensore è [OSCURATO:EMAIL] , come risulta dagli atti.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45 cod. pen. e 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000.

Evidenzia il difensore che la Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio di motivazione e in un travisamento della prova, laddove non ha considerato che l'imputato, per un verso, nei due anni successivi a quelli in contestazione non si è reso responsabile di ulteriori omessi versamenti di rilevanza penale e, per altro verso, quanto all'annualità 2014, aveva comunque versato oltre 800 mila euro prima dell'accertamento da parte dell'agenzia delle entrate: elementi che, per la difesa, sono indicativi dell'insussistenza del dolo.

Oltre a ciò, la Corte di merito ha ignorato che, come risulta dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], quanto al 2014, il tempo medio di incasso dei crediti è stato pari a 216 giorni e, inoltre, non ha considerato le iniziative adottate dall'imputato per fronteggiare le difficoltà economiche che avevano colpito la società.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito considerato il contegno collaborativo dell'imputato, che aveva spontaneamente e tempestivamente versato le prime rate, per un importo di 812.924 euro quanto all'anno di imposta del 2014.

2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'ad 164 cod. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento della sospensione condizionale senza tener conto che, per le annualità 2015 e 2016, non risulta che l'imputato si sia reso responsabile di altri omessi versamenti di rilevanza penale.

2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo la Corte di merito considerato che il profitto del reato in esame consiste nel corrispondente risparmio di spesi e, in particolare, nella disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data della scadenza del termine per il pagamento e non versate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Si osserva che, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione, la natura di una siffatta nullità è di carattere intermedio, perché essa non dà luogo a una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., bensì a una citazione viziata che non impedisce - sempre e inequivocabilmente - la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Deve sottolinearsi che il regime delle nullità riguardanti le notificazioni all'imputato è differenziato a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate.

Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha ripetutamente chiarito, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione integra una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; in tutti gli altri casi, il vizio che inficia la notificazione dà luogo ad una nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente.E' ben vero che si ritiene "mancante" non solo la notificazione totalmente omessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, non raggiunga comunque il suo scopo, perché alla nullità della notificazione si accompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato.

Ma è stato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sent. n. 2818 del 24.11.2014 - rv. 262590).

E ciò perché in un processo basato sull'iniziativa delle parti e governato dal principio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomalia della notificazione.

In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regime intermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto altrove domicilio per le notificazioni (SU, n. 19602/2008); la notificazione eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece che presso il domicilio eletto (Cass., n. 42755 del 24/9/2014); la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale, invece che presso il difensore domiciliatario (SU, n. 119 del 2004); la notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentemente eletto a mani di persona convivente (Sez. 2, n. 19290 del 15/01/2015, dep. 11/05/2015, Hosu, Rv. 263829).

Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modello di notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia la conseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito, in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere di quest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto, quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in sede d'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti .dello scostamento dal modello imposto (dalla legge o dalla volontà di parte).

2.2. Sulla scorta dei principi ora richiamati, nel caso in esame, poiché la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto, essa, pertanto, non è omessa, ma affetta da nullità generale a regime intermedio; sarebbe stato perciò onere del difensore di fiducia eccepire tempestivamente tale nullità, ossia subito dopo la sua verificazione. 2.3 Nel caso di specie, poiché il processo di appello si è svolto in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, ai sensi dell'art. 23-bis

I. n. 76 del 2020, tale nullità avrebbe dovuto essere dedotta dinanzi alla Corte di appello con. le conclusioni scritte ex art. 23

I. cit., ciò che non è avvenuto, essendo stata sollevata solamente con il ricorso per cassazione; essa, pertanto, in quanto non tempestivamente eccepita, è stata sanata.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Si rammenta che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Aprea, Rv. 244188).

Pertanto, la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, cit., Rv. 244187).

In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia e il motivo della sua mancata Comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

Invero, il difensore presente, tra due nominati dall'imputato non comparso, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte e deve eccepire la nullità - da considerarsi di ordine generale a regime intermedio - per il caso di mancato avviso all'altro difensore, al più tardi, appunto, immediatamente dopo gli atti preliminari, ovvero prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità.

Né di seguito si può far valere l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, perché tale interesse non è riconoscibile in sede d'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice.

3.2. Orbene, in applicazione dei principi ora richiamati, in ragione della particolarità del rito, nel caso di specie si osserva che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le conclusioni scritte ex art. 23

I. n. 76 del 2002, avrebbe dovuto eccepire l'omessa notifica al collega avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore di fiducia, del decreto di citazione a giudizio, il che non è avvenuto, ciò che ha comportato la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Il terzo motivo è inammissibile perché generico e di contenuto eminentemente fattuale e valutativo.

4.1. 2_0..ssenni le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella sentenza n. 37424 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Romano, hanno operato una approfondita disamina dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 (par. 6), osservando che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74 del 2000, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà non emerge dal testo dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, che è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, consapevolezza che deve investire anche la soglia di punibilità, la quale, contribuendo a definirne il disvalore, è un elemento costitutivo del fatto.

Le Sezioni Unite hanno precisato che "la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto.

Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili.

Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) VIVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale.

Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta".

4.2. Coerentemente con questa ricostruzione, si è perciò affermato che non incide sulla sussistenza del reato la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all'esigenza predetta (Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013 - dep. 13/09/2013, Corlianò, Rv. 257683).

Ciò non significa che, in astratto, siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - in cui possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria.

È tuttavia necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto d'imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055).

Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055; Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep.29/10/2015, Rv. 265262).

4.3. Nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha pienamente confermato le argomentazioni del Tribunale, rilevando come l'imputato avesse elaborato una strategia finanziaria per continuare la propria attività, posto che preferì destinare le risorse finanziarie disponibili al pagamento degli stipendi dei lavoratori, dei canoni di locazione delle vetture e degli immobili, delle rate dei finanziamenti, dei contributi previdenziali ed assicurativi; così facendo, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, l'imputato ha scelto, in maniera libera e consapevole, di privilegiare il pagamento di determinati creditori a discapito delle ragioni dell'Erario, ciò che evidentemente esclude la sussistenza di cause di forza maggiore e, al contempo, integra pienamente il dolo richiesto dalla fattispecie in esame.

4.4. A fronte di tale apparato argomentativo, completo ed immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, il ricorrente confeziona un motivo di contenuto valutativo che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

5.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

5.2. Nel caso in esame, con motivazione pienamente convergente, i giudici di merito non hanno ravvisto elementi valorizzabili a tale scopo, evidenziando come il pagamento della rate all'agenzii‘ delle entrate sia avvenuto con il denaro posto in sequestro, sicché il rientro di cui sta beneficiando la società è frutto di una serie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria finalizzati al sequestro del denaro per il pagamento del debito tributario, che non sarebbe stato integralmente adempiuto in assenza del provvedimento ablativo.

Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

6.1. Invero, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice esprime un giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, fondato su tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., che, ove logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

6.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha valorizzato, quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio, la circostanza che l'inadempimento tributario sia stato determinato da una precisa scelta gestionale, protrattasi nel tempo in relazione a due annualità consecutive di imposta, di fronte alla quale il fatto che, con riferimento alle annualità 2015 e 2016, non si siano verificate ulteriori omissioni penalmente rilevanti, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò insindacabile in questa sede di legittimità - è stato ritenuto recessivo.

7. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Premesso che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264436), con riferimento ai delitti tributari esso si realizza nel risparmio di imposta, ossia nella mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte.

Di conseguenza, con riguardo al delitto in esame, il profitto non si identifica, come ritenuto dal ricorrente, con le somme di denaro giacenti sul conto corrente del contribuente alla data della scadenza del termine per il pagamento, ma con l'ammontare dell'iva evasa, come correttamente affermato dai giudici di merito, i quali hanno disposto la confisca delle somme di denaro pari, appunto, agli importi dell'iva non versata con riguardo alle due annualità di imposta oggetto di contestazione.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Firenze e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena giustizia in relazione a due violazioni dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ometteva di versare entro il termine di legge previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo di 1.512.000 euro quanto al periodo di imposta 2013, e di 1.200.551 euro quanto al periodo di imposta 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di appello presso il domicilio eletto in Firenze, via Mazzini n. 18, come da dichiarazione del 30 novembre 2018, notifica che invece è stata erroneamente effettuata presso lo studio del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omesso avviso del giudizio di appello al codifensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto la notifica tramite pec è stata inoltrata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , che si riferisce a un omonimo, mentre la pec del difensore è [OSCURATO:EMAIL] , come risulta dagli atti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 45 cod. pen. e 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il difensore che la Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio di motivazione e in un travisamento della prova, laddove non ha considerato che l'imputato, per un verso, nei due anni successivi a quelli in contestazione non si è reso responsabile di ulteriori omessi versamenti di rilevanza penale e, per altro verso, quanto all'annualità 2014, aveva comunque versato oltre 800 mila euro prima dell'accertamento da parte dell'agenzia delle entrate: elementi che, per la difesa, sono indicativi dell'insussistenza del dolo. Oltre a ciò, la Corte di merito ha ignorato che, come risulta dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], quanto al 2014, il tempo medio di incasso dei crediti è stato pari a 216 giorni e, inoltre, non ha considerato le iniziative adottate dall'imputato per fronteggiare le difficoltà economiche che avevano colpito la società. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito considerato il contegno collaborativo dell'imputato, che aveva spontaneamente e tempestivamente versato le prime rate, per un importo di 812.924 euro quanto all'anno di imposta del 2014. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'ad 164 cod. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento della sospensione condizionale senza tener conto che, per le annualità 2015 e 2016, non risulta che l'imputato si sia reso responsabile di altri omessi versamenti di rilevanza penale. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo la Corte di merito considerato che il profitto del reato in esame consiste nel corrispondente risparmio di spesi e, in particolare, nella disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data della scadenza del termine per il pagamento e non versate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Si osserva che, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione, la natura di una siffatta nullità è di carattere intermedio, perché essa non dà luogo a una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., bensì a una citazione viziata che non impedisce - sempre e inequivocabilmente - la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Deve sottolinearsi che il regime delle nullità riguardanti le notificazioni all'imputato è differenziato a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate. Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha ripetutamente chiarito, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione integra una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; in tutti gli altri casi, il vizio che inficia la notificazione dà luogo ad una nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente.E' ben vero che si ritiene "mancante" non solo la notificazione totalmente omessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, non raggiunga comunque il suo scopo, perché alla nullità della notificazione si accompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato. Ma è stato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sent. n. 2818 del 24.11.2014 - rv. 262590). E ciò perché in un processo basato sull'iniziativa delle parti e governato dal principio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomalia della notificazione. In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regime intermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto altrove domicilio per le notificazioni (SU, n. 19602/2008); la notificazione eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece che presso il domicilio eletto (Cass., n. 42755 del 24/9/2014); la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale, invece che presso il difensore domiciliatario (SU, n. 119 del 2004); la notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentemente eletto a mani di persona convivente (Sez. 2, n. 19290 del 15/01/2015, dep. 11/05/2015, Hosu, Rv. 263829). Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modello di notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia la conseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito, in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere di quest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto, quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in sede d'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti .dello scostamento dal modello imposto (dalla legge o dalla volontà di parte). 2.2. Sulla scorta dei principi ora richiamati, nel caso in esame, poiché la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto, essa, pertanto, non è omessa, ma affetta da nullità generale a regime intermedio; sarebbe stato perciò onere del difensore di fiducia eccepire tempestivamente tale nullità, ossia subito dopo la sua verificazione. 2.3 Nel caso di specie, poiché il processo di appello si è svolto in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 76 del 2020, tale nullità avrebbe dovuto essere dedotta dinanzi alla Corte di appello con. le conclusioni scritte ex art. 23 I. cit., ciò che non è avvenuto, essendo stata sollevata solamente con il ricorso per cassazione; essa, pertanto, in quanto non tempestivamente eccepita, è stata sanata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Si rammenta che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Aprea, Rv. 244188). Pertanto, la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, cit., Rv. 244187). In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia e il motivo della sua mancata Comparizione, eventualmente interpellando il giudice. Invero, il difensore presente, tra due nominati dall'imputato non comparso, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte e deve eccepire la nullità - da considerarsi di ordine generale a regime intermedio - per il caso di mancato avviso all'altro difensore, al più tardi, appunto, immediatamente dopo gli atti preliminari, ovvero prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità. Né di seguito si può far valere l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, perché tale interesse non è riconoscibile in sede d'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice. 3.2. Orbene, in applicazione dei principi ora richiamati, in ragione della particolarità del rito, nel caso di specie si osserva che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le conclusioni scritte ex art. 23 I. n. 76 del 2002, avrebbe dovuto eccepire l'omessa notifica al collega avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore di fiducia, del decreto di citazione a giudizio, il che non è avvenuto, ciò che ha comportato la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e di contenuto eminentemente fattuale e valutativo. 4.1. 2_0..ssenni le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella sentenza n. 37424 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Romano, hanno operato una approfondita disamina dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 (par. 6), osservando che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74 del 2000, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà non emerge dal testo dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, che è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, consapevolezza che deve investire anche la soglia di punibilità, la quale, contribuendo a definirne il disvalore, è un elemento costitutivo del fatto. Le Sezioni Unite hanno precisato che "la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) VIVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta". 4.2. Coerentemente con questa ricostruzione, si è perciò affermato che non incide sulla sussistenza del reato la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all'esigenza predetta (Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013 - dep. 13/09/2013, Corlianò, Rv. 257683). Ciò non significa che, in astratto, siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - in cui possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria. È tuttavia necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto d'imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055). Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055; Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep.29/10/2015, Rv. 265262). 4.3. Nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha pienamente confermato le argomentazioni del Tribunale, rilevando come l'imputato avesse elaborato una strategia finanziaria per continuare la propria attività, posto che preferì destinare le risorse finanziarie disponibili al pagamento degli stipendi dei lavoratori, dei canoni di locazione delle vetture e degli immobili, delle rate dei finanziamenti, dei contributi previdenziali ed assicurativi; così facendo, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, l'imputato ha scelto, in maniera libera e consapevole, di privilegiare il pagamento di determinati creditori a discapito delle ragioni dell'Erario, ciò che evidentemente esclude la sussistenza di cause di forza maggiore e, al contempo, integra pienamente il dolo richiesto dalla fattispecie in esame. 4.4. A fronte di tale apparato argomentativo, completo ed immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, il ricorrente confeziona un motivo di contenuto valutativo che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, essendo preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 5.2. Nel caso in esame, con motivazione pienamente convergente, i giudici di merito non hanno ravvisto elementi valorizzabili a tale scopo, evidenziando come il pagamento della rate all'agenzii‘ delle entrate sia avvenuto con il denaro posto in sequestro, sicché il rientro di cui sta beneficiando la società è frutto di una serie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria finalizzati al sequestro del denaro per il pagamento del debito tributario, che non sarebbe stato integralmente adempiuto in assenza del provvedimento ablativo. Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. 6.1. Invero, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice esprime un giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, fondato su tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., che, ove logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. 6.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha valorizzato, quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio, la circostanza che l'inadempimento tributario sia stato determinato da una precisa scelta gestionale, protrattasi nel tempo in relazione a due annualità consecutive di imposta, di fronte alla quale il fatto che, con riferimento alle annualità 2015 e 2016, non si siano verificate ulteriori omissioni penalmente rilevanti, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò insindacabile in questa sede di legittimità - è stato ritenuto recessivo. 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Premesso che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264436), con riferimento ai delitti tributari esso si realizza nel risparmio di imposta, ossia nella mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte. Di conseguenza, con riguardo al delitto in esame, il profitto non si identifica, come ritenuto dal ricorrente, con le somme di denaro giacenti sul conto corrente del contribuente alla data della scadenza del termine per il pagamento, ma con l'ammontare dell'iva evasa, come correttamente affermato dai giudici di merito, i quali hanno disposto la confisca delle somme di denaro pari, appunto, agli importi dell'iva non versata con riguardo alle due annualità di imposta oggetto di contestazione. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta
Sentenza Cassazione n. 43236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris