CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CAPUA il 23/08/1991 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 1° aprile 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione in concorso; - che l'unico motivo di censura - che lamenta inosservanza di norma processuale, per aver la Corte territoriale celebrato l'udienza in assenza dell'imputato, pur essendo detenuto ed impossibilitato a comparire in quanto ricoverato presso la struttura sanitaria dell'istituto di detenzione - è manifestamente infondato, in quanto, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M