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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06166/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22356-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 277/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.22356/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 15.5.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto la corresponsione di contributi non versati per sgravi illegittimamente fruiti ex l. n. 67/1988 e succ. mod.; che avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass.nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia della parte ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art.391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna delrinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che parte ricorrente si è determinata alla rinuncia in conseguenza di Cass. n. 36773 del 2022, mercé la quale questa Corte ha espresso per la prima volta il principio di diritto regolativo della fattispecie in una vicenda occorsa tra le stesse parti del presente procedimento, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018); P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22356-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 277/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.22356/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 15.5.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto la corresponsione di contributi non versati per sgravi illegittimamente fruiti ex l. n. 67/1988 e succ. mod.; che avverso tale pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass.nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia della parte ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art.391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna delrinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che parte ricorrente si è determinata alla rinuncia in conseguenza di Cass. n. 36773 del 2022, mercé la quale questa Corte ha espresso per la prima volta il principio di diritto regolativo della fattispecie in una vicenda occorsa tra le stesse parti del presente procedimento, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018); P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizi
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