Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24376/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

AETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello la quale, in punto di dolo, ha correttamente attributo rilievo al fatto che l'imputato, non solo al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria ma anche nel corso del processo, non aveva mai fornito alcuna giustificazione circa il possesso della vettura; che tale costrutto motivazionale è del tutto congruo, privo di illogicità ed aderente alli ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettato dalla giurisprudenza di legittimità (e che qui si ribadisce) per cui, la circostanza che l'imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 6 sul valore non lieve del bene ricettato trattandosi di una autovettura); il collegio di merito ha, in ogni caso, evidenziato i plurimi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e, dunque, il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'imputato che è un parametro di apprezzamento applicabile ove anche si accerti la lieve consistenza economica del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2 n. 51818 del 06/12/201, Brunetti, Rv. 258118); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, 1rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove sono stati valorizzati i plurimi precedenti penali anche specifici di cui l'imputato è gravato e, in replica alle deduzioni difensive pedissequamente reiterate in questa sede, è stato evidenziato che il ritrovamento della vettura era stato possibile solo grazie all'intervento della polizia giudiziaria); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello la quale, in punto di dolo, ha correttamente attributo rilievo al fatto che l'imputato, non solo al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria ma anche nel corso del processo, non aveva mai fornito alcuna giustificazione circa il possesso della vettura; che tale costrutto motivazionale è del tutto congruo, privo di illogicità ed aderente alli ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettato dalla giurisprudenza di legittimità (e che qui si ribadisce) per cui, la circostanza che l'imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 6 sul valore non lieve del bene ricettato trattandosi di una autovettura); il collegio di merito ha, in ogni caso, evidenziato i plurimi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e, dunque, il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'imputato che è un parametro di apprezzamento applicabile ove anche si accerti la lieve consistenza economica del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2 n. 51818 del 06/12/201, Brunetti, Rv. 258118); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, 1rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove sono stati valorizzati i plurimi precedenti penali anche specifici di cui l'imputato è gravato e, in replica alle deduzioni difensive pedissequamente reiterate in questa sede, è stato evidenziato che il ritrovamento della vettura era stato possibile solo grazie all'intervento della polizia giudiziaria); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris