CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Matera che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della affermazione della sua penale responsabilità sostenendo che la motivazione è illogica o carente e che sono state violate disposizioni di legge, sono inammissibili per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello del tutto logicamente desunto il concorso dell'imputato nella contraffazione dalla circostanza che sulla patente falsificata erano riportate le sue generalità e il documento recava la sua fotografia ed egli lo ha utilizzato per esibirlo ad un controllo della polizia mentre stava circolando alla guida di un veicolo a lui intestato, essendo l'imputato l'unico soggetto in grado di ricavare un vantaggio dalla condotta delittuosa, mentre, quanto alla natura grossolana della falsificazione, trattasi di censura di merito; - che il quinto motivo di ricorso è pure inammissibile, avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente in merito alla gravità del fatto ed all'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. D E Così deciso il 2