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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19697/2026

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ale: [OSCURATO:PERSONA] 60B25 M088M), inproprio e quali successori, a titolo universale, della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delleimprese, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 73L23 F258Z) ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultimo;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]: 00818570012),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: CRBquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 711/2020,pubblicata il 17 aprile 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/20261.- Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., emessa il 7 aprile 2016,comunicata l’8 aprile 2016 e non notificata, il Tribunale di Ragusa rigettòla domanda avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] eDomenico S.n.c. nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. econdannò l’attrice alle spese di lite.2.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex socidell’[OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dalregistro delle imprese, hanno proposto appello avverso la suddettaordinanza chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate in primogrado.Si è costituita in appello l’[OSCURATO:SOCIETA]. eccependo ildifetto di legittimazione attiva dei Guastella in proprio e chiedendo il rigettodell’appello.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catania ha dato attoche, in comparsa conclusionale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicato all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, affermandoche: «i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già sociillimitatamente responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA]., … sono successori a titolo particolare deirapporti (attivi e passivi) di tale società cancellata dal Registro delleImprese.

In particolare, posto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha unilateralmenterevocato il mandato alla citata società [OSCURATO:SOCIETA]. senza indicazione dei motivi e che pertanto èdivenuto impossibile il raggiungimento dell'oggetto sociale di quest'ultima,i fratelli Guastella hanno, come già documentato (cfr. all.to), procedutoallo scioglimento della citata società, senza tuttavia dare luogo alla fase diliquidazione in quanto hanno dichiarato di assegnare ai medesimi tutte leposizioni attive e passive facenti capo alla predetta società, in proporzionealla quota di partecipazione al capitale sociale».Nondimeno, la Corte distrettuale, con la sentenza n. 711/2020pubblicata il 17 aprile 2020, ha respinto l’appello sulla base della seguenteNumero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/2026motivazione: «È circostanza pacifica, oltre che documentata in atti, che lasocietà [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è statacancellata dal registro delle imprese in data 2.3.2015 (addiritturaantecedentemente all'inizio del giudizio di primo grado) e si è, quindi,estinta.

Ora, non è in discussione che in caso di cancellazione della societàdi persone (a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) la legittimazione sostanziale eprocessuale attiva e passiva della società si trasferisce ai soci ex art. 110c.p.c., come del resto ha precisato più volte il giudice di legittimità a partirequantomeno da Cass. nn. 9032 e 20878 del 2010.

Va, però, osservato - ela questione rileva in relazione alla fondatezza nel merito della pretesacreditoria - che sempre il giudice di legittimità, con sentenze a sezioni unitenn. 6070 e 6072/2013, ha chiarito che la cancellazione della società, incaso, come nella specie, di pretesa già azionata dalla società ma nonancora definita, esprime manifestazione di volontà del liquidatore (ma,deve ritenersi, in mancanza di formale fase liquidatoria, di chi aveva ilpotere di rappresentarla quanto il giudizio ebbe inizio) di rinunciareall’asserito credito.

Puntuali in tal senso sono anche le pronunce successive(cfr. ancora di recente Cass. nn. 1183/14, 13107/14, 16638/15, 23269/16,19302/18) le quali hanno ribadito che ove una società si estingua a seguitodi cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferisconoai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ma lacancellazione implica rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e di diritti di credito controversi o illiquidi,la cui inclusione nei bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di unaulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore.

Per taleassorbente ragione il gravame va rigettato non potendosi che, per taleragione, dare atto dell'infondatezza della pretesa.».3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e GuastellaDomenico, in proprio e quali successori a titolo universale dellaAssicurazioni F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., propongonoricorso per cassazione affidato a due motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Numero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/20265.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291,2272, 2312 e 2495 c.c..Sostengono, in sintesi, che la sentenza impugnata sarebbe affetta dapalese errore nella parte in cui la Corte d’Appello di Catania ha reputatoche la cancellazione della società dal Registro delle Imprese esprimemanifestazione di volontà del liquidatore (ma, deve ritenersi, in mancanzadi formale fase liquidatoria, di chi aveva il potere di rappresentarla quandoil giudizio odierno ebbe inizio) di rinunciare all’asserito credito.I ricorrenti mostrano di essere ben consapevoli dell’orientamentogiurisprudenziale di legittimità di cui la Corte distrettuale ha fattoapplicazione, ma lo contestano affermando che esso si riferirebbe solo edesclusivamente alle società di capitali e non anche alle società di persone.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Al riguardo, essi si dolgono della sentenza impugnata nella parte in cuinon ha ritenuto fondata la pretesa, omettendo di valutare circostanze,fatti, contestazioni e risultanze istruttorie rilevanti.3.- Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo motivo.Ed invero, al di là delle argomentazioni sviluppate dai ricorrenti asostegno del primo motivo, l’orientamento richiamato dalla Corte di meritoal fine di giustificare il rigetto della domanda giudiziale in ragione della(presunta) rinuncia alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti neiconfronti della compagnia assicuratrice preponente è stato recentementesuperato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato ilprincipio secondo cui «L'estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzioneNumero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/2026dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento infavore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato,anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettereil debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbiadichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, nonrisulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio diliquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenutarinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudiziopromosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza deipresupposti necessari per l'estinzione del credito.» (Cass. civ., Sez.

U.,sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025).Del resto, al riguardo è appena il caso di ricordare il principio secondocui questa Corte regolatrice ben può ritenere fondato il ricorso anche peruna ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuatad’ufficio, con il solo limite che tale individuazione avvenga sulla base deifatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso percassazione e nella sentenza impugnata (cfr., in tal senso ed “expermultis”, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 34437 del 23 novembre 2022;Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 26991 del 5 ottobre 2021; Cass. civ.,Sez. 3, ordinanza n. 18775 del 28 luglio 2017).4.- Dalle considerazioni appena sviluppate deriva, pertanto,l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimentodel secondo, nonché, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazionedella sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto soprarichiamato e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/2026Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale: [OSCURATO:PERSONA] 60B25 M088M), inproprio e quali successori, a titolo universale, della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delleimprese, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 73L23 F258Z) ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultimo;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]: 00818570012),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: CRBquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 711/2020,pubblicata il 17 aprile 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/20261.- Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., emessa il 7 aprile 2016,comunicata l’8 aprile 2016 e non notificata, il Tribunale di Ragusa rigettòla domanda avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] eDomenico S.n.c. nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. econdannò l’attrice alle spese di lite.2.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex socidell’[OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dalregistro delle imprese, hanno proposto appello avverso la suddettaordinanza chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate in primogrado.Si è costituita in appello l’[OSCURATO:SOCIETA]. eccependo ildifetto di legittimazione attiva dei Guastella in proprio e chiedendo il rigettodell’appello.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catania ha dato attoche, in comparsa conclusionale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicato all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, affermandoche: «i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già sociillimitatamente responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA]., … sono successori a titolo particolare deirapporti (attivi e passivi) di tale società cancellata dal Registro delleImprese. In particolare, posto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha unilateralmenterevocato il mandato alla citata società [OSCURATO:SOCIETA]. senza indicazione dei motivi e che pertanto èdivenuto impossibile il raggiungimento dell'oggetto sociale di quest'ultima,i fratelli Guastella hanno, come già documentato (cfr. all.to), procedutoallo scioglimento della citata società, senza tuttavia dare luogo alla fase diliquidazione in quanto hanno dichiarato di assegnare ai medesimi tutte leposizioni attive e passive facenti capo alla predetta società, in proporzionealla quota di partecipazione al capitale sociale».Nondimeno, la Corte distrettuale, con la sentenza n. 711/2020pubblicata il 17 aprile 2020, ha respinto l’appello sulla base della seguenteNumero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/2026motivazione: «È circostanza pacifica, oltre che documentata in atti, che lasocietà [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è statacancellata dal registro delle imprese in data 2.3.2015 (addiritturaantecedentemente all'inizio del giudizio di primo grado) e si è, quindi,estinta. Ora, non è in discussione che in caso di cancellazione della societàdi persone (a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) la legittimazione sostanziale eprocessuale attiva e passiva della società si trasferisce ai soci ex art. 110c.p.c., come del resto ha precisato più volte il giudice di legittimità a partirequantomeno da Cass. nn. 9032 e 20878 del 2010. Va, però, osservato - ela questione rileva in relazione alla fondatezza nel merito della pretesacreditoria - che sempre il giudice di legittimità, con sentenze a sezioni unitenn. 6070 e 6072/2013, ha chiarito che la cancellazione della società, incaso, come nella specie, di pretesa già azionata dalla società ma nonancora definita, esprime manifestazione di volontà del liquidatore (ma,deve ritenersi, in mancanza di formale fase liquidatoria, di chi aveva ilpotere di rappresentarla quanto il giudizio ebbe inizio) di rinunciareall’asserito credito. Puntuali in tal senso sono anche le pronunce successive(cfr. ancora di recente Cass. nn. 1183/14, 13107/14, 16638/15, 23269/16,19302/18) le quali hanno ribadito che ove una società si estingua a seguitodi cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferisconoai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ma lacancellazione implica rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e di diritti di credito controversi o illiquidi,la cui inclusione nei bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di unaulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore. Per taleassorbente ragione il gravame va rigettato non potendosi che, per taleragione, dare atto dell'infondatezza della pretesa.».3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e GuastellaDomenico, in proprio e quali successori a titolo universale dellaAssicurazioni F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., propongonoricorso per cassazione affidato a due motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Numero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/20265.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291,2272, 2312 e 2495 c.c..Sostengono, in sintesi, che la sentenza impugnata sarebbe affetta dapalese errore nella parte in cui la Corte d’Appello di Catania ha reputatoche la cancellazione della società dal Registro delle Imprese esprimemanifestazione di volontà del liquidatore (ma, deve ritenersi, in mancanzadi formale fase liquidatoria, di chi aveva il potere di rappresentarla quandoil giudizio odierno ebbe inizio) di rinunciare all’asserito credito.I ricorrenti mostrano di essere ben consapevoli dell’orientamentogiurisprudenziale di legittimità di cui la Corte distrettuale ha fattoapplicazione, ma lo contestano affermando che esso si riferirebbe solo edesclusivamente alle società di capitali e non anche alle società di persone.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Al riguardo, essi si dolgono della sentenza impugnata nella parte in cuinon ha ritenuto fondata la pretesa, omettendo di valutare circostanze,fatti, contestazioni e risultanze istruttorie rilevanti.3.- Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo motivo.Ed invero, al di là delle argomentazioni sviluppate dai ricorrenti asostegno del primo motivo, l’orientamento richiamato dalla Corte di meritoal fine di giustificare il rigetto della domanda giudiziale in ragione della(presunta) rinuncia alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti neiconfronti della compagnia assicuratrice preponente è stato recentementesuperato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato ilprincipio secondo cui «L'estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzioneNumero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/2026dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento infavore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato,anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettereil debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbiadichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, nonrisulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio diliquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenutarinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudiziopromosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza deipresupposti necessari per l'estinzione del credito.» (Cass. civ., Sez. U.,sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025).Del resto, al riguardo è appena il caso di ricordare il principio secondocui questa Corte regolatrice ben può ritenere fondato il ricorso anche peruna ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuatad’ufficio, con il solo limite che tale individuazione avvenga sulla base deifatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso percassazione e nella sentenza impugnata (cfr., in tal senso ed “expermultis”, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 34437 del 23 novembre 2022;Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 26991 del 5 ottobre 2021; Cass. civ.,Sez. 3, ordinanza n. 18775 del 28 luglio 2017).4.- Dalle considerazioni appena sviluppate deriva, pertanto,l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimentodel secondo, nonché, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazionedella sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto soprarichiamato e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 31955/2020Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 19697/2026Data pubblicazione 13/06/2026Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente
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