Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 69/1970
ECLI:IT:COST:1970:69
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
La Corte di assise di Milano, nel procedimento per incidente di
esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha, su richiesta del pubblico
ministero, sottoposto alla Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale che ha
ritenuto violi il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della
Costituzione, perché non prevede che debba nominarsi un difensore di
ufficio all'interessato (condannato, parte in quel procedimento) che
non ne ha nominato uno di fiducia, limitandosi a prescrivere che ciò
debba farsi soltanto quando egli sia ammesso al gratuito patrocinio.
:
La Corte di assise di Milano ritiene che l'art. 630 del codice di
procedura penale violi l'art. 24 della Costituzione - che tutela il
diritto di difesa - in quanto consente che, nei procedimenti per
incidenti di esecuzione, l'interessato possa anche non essere assistito
da un difensore. Ciò perché quell'articolo, prescrivendo che un
difensore d'ufficio debba essere nominato all'interessato ammesso al
gratuito patrocinio, nulla dispone per il caso di chi non è ammesso a
quel beneficio e non ha tuttavia nominato un suo difensore.
Il giudice a quo, richiamando la sentenza di questa Corte n. 29
dell'anno 1962, che ha deciso la stessa questione in senso negativo,
esprime, nel riproporla, l'opinione che essa possa ora essere ritenuta
fondata, dopo che questa stessa Corte, con la sentenza n. 86 del 2
luglio 1968, ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'esclusione
delle garanzie di difesa nell'istruttoria sommaria e nelle indagini di
polizia giudiziaria.
A questa sentenza già richiamata possono aggiungersi quelle 148 e
149 del 1969 e 2 dell'anno corrente e può, nella stessa materia, farsi
anche riferimento, sul piano della mutata normativa, alla legge 5
dicembre 1969, n. 932, che ha apportato modificazioni al codice di
procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di
difesa, all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore.
Riconsiderando ora, in una prospettiva più ampia e notevolmente
mutata, la questione proposta dalla Corte di assise di Milano, essa
deve ritenersi fondata.
Invero, il diritto di difesa, nell'ambito del processo penale,
comprende in sé, oltre la facoltà di difendersi riconosciuta al
cittadino, anche, ove egli non la eserciti, l'obbligo per lo Stato di
provvedere alla difesa di lui, con la nomina di un difensore.
Questa esigenza, emersa ed appagata nel processo penale fin da
tempi remoti, trova, nel piano del nostro diritto costituzionale,
tutela nell'art. 24, ove questo sia letto in collegamento con l'art.
13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale e con l'art.
3 che, tutelando il principio di eguaglianza, postula che, in quel
processo, la difesa d'ufficio debba essere sempre, sussidiariamente,
presente, in tutti i casi che siano da considerarsi equivalenti sul
piano della tutela della libertà dell 'inquisito.
Ora la Corte di assise di Milano,, anche se si è limitata a
riferirsi al solo art. 24 della Costituzione, in realtà ha mirato ad
invocare il diritto di difesa in questo più ampio contesto, specie
quando si è richiamata a recenti sentenze di questa Corte che ne hanno
riaffermata l'esigenza di tutela negli stessi atti preliminari del
processo. E non può esser dubbio che, riconosciuta l'esigenza della
nomina del difensore d'ufficio in tutte le fasi del processo penale,
essa debba riconoscersi anche nella fase degli incidenti di esecuzione,
nella quale si discutono problemi di rilievo, tutti legati alla
libertà del condannato, in quanto per lo più incidenti sulla durata e
qualità della pena.
La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma
primo, in tali sensi dichiarata, va, in forza dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra parte dello stesso
articolo che, tra le persone destinatarie dell'avviso del giorno della
deliberazione dell'incidente di esecuzione, non contempla il difensore
dell'interessato. Considerata infatti la difesa, per effetto di questa
pronunzia, come tutela obbligatoria della parte, è ovvio che al suo
difensore, di fiducia o d'ufficio che sia, l'avviso di convocazione
vada notificato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma
primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche
se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un
difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia. In
applicazione dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
altresì la illegittimità costituzionale dello stesso art. 630, comma
primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada
notificato anche al difensore dell'interessato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.
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