CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 03205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2370/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in GALLARATE (MI), [OSCURATO:PERSONA] N. 18 presso l o studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 - intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4900/2018 depositata il 15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Lodi in data 10.7.2015 con la quale, in accoglimento delladomanda formulata dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta la revoca, in base a quanto previsto dall'art. 2901 c.c., del contratto dicompravendita tra essa [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] concluso relativamente al bene immobile di tale società costituito da un appartamento con annessi locali cantina nell'edificio al n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] inLodi. 2. Secondo il Tribunale di Lodi sussistevano tutti gli elementi idonei a configurare l'esistenza in capo ad essa di diritti di credito nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], così come la consapevolezza anche della signora [OSCURATO:PERSONA] circa il pregiudizio arrecato alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dal contratto con il quale ilsuddetto bene immobile della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] erastato alienato alla signora AdrianaRoberta Marini. 3. Nel giudizio di appello si costitui v a la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contestando lafondatezza dei motivi dalla signora [OSCURATO:PERSONA] addotti a sostegnodel gravame. 4.la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata. 5. Per quel che ancora rileva, la Corte d’Appello dopo aver rigettato l’eccezione di nullità della citazione per genericità, accoglieva l’appello sotto il profilo della mancanza di prova della Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 consapevolezza in capo all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] della situazione debitoria della parte venditrice [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto di compravendita, ribadiva la Corte d’Appello, concluso in data 30.4.2014 nella forma dell'attopubblico, aveva ad oggetto l’alienazione da parte della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile costituito da un appartamento al primo pianocon annessi locali cantina nell'edificio al n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] in Lodi per il prezzo di € 130.000,00 . Il pagamento era previsto per unaparte pari ad € 51.350,76 mediante denaro e per l'altra parte pari ad € 78.649,24 mediante l'accollo della obbligazione - garantita da una ipoteca sul bene immobile - concernente il pagamento di una somma di tale entità assunta in precedenza dalla [OSCURATO:SOCIETA] lodi nei confronti di un'azienda di credito con un contratto di mutuo. Secondo la Corte d’Appello sicuramente esisteva il presupposto del c.d. eventus damni ovvero l'esistenza di diritti di credito della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] verso la s.r.lMarmi Lodi e che la avvenuta alienazione del bene immobile della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] rendeva più difficoltoso il soddisfacimento mancando la prova dell’esistenza di altri beni della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] con il cui ricavato potessero essere tempestivamente soddisfatti quei diritti dicredito e tanto meno risultava essere stata anche solo afferma ta la disponibilità per la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di liquidità monetaria a quel fine sufficiente. La Corte d’Appello riteneva non dirimente il fatto che, contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita tra la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, a garanzia dell'adempimento della obbligazione da lei Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 assuntaverso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] relativamente al pagamento di una parte del prezzoal creditore ipotecario di tale società, risultava avere a sua volta concesso una ipoteca sul bene immobile da lei così acquistato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]: in quanto comunque la posizione dell’attrice rimaneva pretermessa. Secondo la Corte territoriale, invece, conformemente a quanto eccepito dalla Marini con l'appello proposto, non poteva dirsi raggiunta la provadella sua conoscenza circa tale pregiudizio. Nessuno specifico elemento di prova era stato addotto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e nessuna specifica argomentazione risultava svolta nella sentenza del Tribunale di Lodi che aveva accolto la domanda dellas.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, mentre sussisteva certamente la conoscenza della persona fisica che avevaagito in rappresentanza della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] circa il pregiudizio per le ragioni di credito della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] configuratosi in seguito alla conclusione del contratto di compravendita avendo conoscenza d e lle richieste di pagamento dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] rivolte alla [OSCURATO:SOCIETA] carenza dirisorse della stessa s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per farvi fronte almeno in tempi brevi, al contrario danessun elemento poteva con sicurezza desumersi la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa quelle ragioni di credito e circa l'esistenza di una situazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] tale darendere più difficile il soddisfacimento dei diritti di credito nei confronti di essavantati in conseguenza della conclusione del contratto di compravendita. Non era sufficiente a confermare la consapevolezza della Marini l'essere lei consorte di un socio della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in precedenza a recedere -secondo quanto affermato dalla stessa Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] - da tale società, non potendosi ritenere che il solo rapporto coniugale comportasse la conoscenza di uno dei coniugi circa levicende della società di cui l'altro era socio. Peraltro, il marito della Marini era uscito dalla [OSCURATO:PERSONA] e sulla base di regole di comune esperienza,essendo stato indotto a recedere , non erain condizione di avere conoscenza della situazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in quanto dovevano es c ludersi rapporti anche solo informali tra le persone investite del poter e di amministrazione della società e chi dallasocietà appunto era receduto "a causa dei debiti contratti con la società". Peraltro,anche il bilancio della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2012 prodotto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], non risulta va evidenziare la "situazione economica disastrosa della società [OSCURATO:PERSONA] srl" affermata dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando tale bilancio perdite verificatesi negli esercizi precedenti assorbite per intero dalle riserve ed evidenziando per l'esercizio conclusosi al 31 dicembre 2012 un utile pur modesto del quale er a stata dagli amministratori proposta l'imputazione alla riservalegale. A causa del mancato raggiungimento della prova della consapevolezza della signora [OSCURATO:PERSONA] circa il pregiudizioarrecato dal contratto di compravendita con lei concluso dalla [OSCURATO:SOCIETA] alle ragioni di credito verso quest'ultima della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la domanda di revoca di tale contratto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] proposta doveva essere respinta con la conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Lodi con la quale erastata invece accolta . 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2901 cc Secondo la ricorrente dovevariconoscersi la scientia damni in capo al terzo [OSCURATO:PERSONA] perché i fatti narrati e supportati da ampia documentazione prodotta (doc.28-26 domo graniti e doc.6 Marini) fornivano presunzioni gravi, precisi e concordanti atte a far ritenere con certezza che la Marini fosse a conoscenza di arrecare un pregiudizio ai creditori di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],infatti, sarebbe stata a conoscenza della situazione di crisi della società debitrice, in quanto coniuge convivente del [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conosceva le condotte realizzate dal marito nei confronti della società di cui era stato consigliere, azioni che nel 2012 avevano portato la Marini e il [OSCURATO:PERSONA] a cedere la propria casa (sita in Lodi viale Piave 4) gratuitamente alla [OSCURATO:PERSONA] quale rimborso del dissestoeconomico provocato. [OSCURATO:PERSONA] due anni dopo nel 2014,contattata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha ricompratola sua ex casa, pagando € 50.000,00 circa in contanti e accollandosiil mutuo (quindi, acquistando un bene immobiliare, alcuna surroga o chiusura ed apertura di nuovo mutuo in capo alla Marini è stata fatta, tanto che la Marini, a garanzia del pagamento del mutuo, rimasto in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], ha rilasciato in favore della stessa ipoteca volontaria sul bene medesimo), aiutando così la [OSCURATO:PERSONA] a liberarsi di un immobile scomodo avendo numerosi debitori alle porte. Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 La vendita è stata effettuata in data successiva (aprile 2014) al sorgere del credito (primi mesi del 2013 come da fatture prodotte), sicché era sufficiente fornire solo una prova generica, ammissibile ed idonea anche se fondatasu presunzioni. Tale prova sarebbe stata fornitadalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova, fatto incontestato da parte avversa, che il marito della Marini, [OSCURATO:PERSONA], era socio della [OSCURATO:PERSONA] fino al dicembre 2012. Tramite il deposito del doc.28, effettuato con memoria n.2 ex art.183 sesto comma cpc in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato che il [OSCURATO:PERSONA], Consigliere della soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva posto in essere operazioni ingannevoli e che per questo aveva dovuto rassegnare le dimissioni e cedere, senza contropartita, nel 2012l’immobile di sua proprietà poioggetto della revocatoria. La Corte d’Appello avrebbe comunque dovuto vagliare l'idoneità delle prove considerandole globalmente (Cass. nn. 26022/11, 16831/03, 15399/02 e 6850/82). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2901 c.c. La censura ha ad oggetto l’erronea applicazione di una regola di esperienza da parte della Corte di Appello secondo cui il socio recedutonon è più in grado di conoscere le vicende della società La Corte di Appello avrebbe dovuto valutare nel complesso gli elementi e i documenti precisi, concordanti e logici forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e non affidarsi a ciò che “suole comunemente accadere”. Secondo la Corte rientrerebbe nella normalità il fatto che un socio, costretto a dimettersi dalla propria società per il buco economico creato in azienda, fatto certo e incontestato da parte Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 avversa, sia poi solitamente chiamato a ricomprare il proprio appartamento per creare liquidità alla società che ha tradito. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto erroneamente che la Marini, convivente dell’ex socio [OSCURATO:PERSONA], non sapesse che detta società si trova va in piena crisi economica, anche per colpa del proprio marito. La Corte di Appello avrebbe completamente travisato l’importanza del fatto che la Marini fosse moglie e convivente del socio [OSCURATO:PERSONA], costretto a dimettersi nel dicembre 2012 a causa delle sue azioni [OSCURATO:PERSONA] ha preso visione solo del bilancio societario argomentando (pag.9 sentenza) che da l bilancio non emergesse una situazione patrimoniale disastrosa della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] affermazione sarebbe completamente errata e frutto di un percorso illogico, incompleto e viziato non avendo tenuto conto della nota integrativa, ampiamente richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], stilatae firmata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ove si legge: (pag.16 nota integrativa ) ““…il valore dei fabbricati ha subito un incremento complessivo di €176.903 dovuto per € 158.000 all’acquisizione a titolo compensativo del credito vantato nei confronti dell’ex consigliere [OSCURATO:PERSONA], di un appartamento nel comune di Lodi … 2.1 I primi due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Deve premettersi che in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (ex plurimis Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 -02). Nella specie è incontestato che il credito sia sorto anteriormente all’atto di compravendita oggetto della domanda revocatoria ma la Corte d’Appello ha ritenuto insufficienti gli elementi acquisiti per affermare la conoscenza della Marini della situazione debitoria dellaMarmi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ciò che rileva nel ricorso in esame è il limite al sindacato della Corte rispetto al ragionamento presuntivo che ha portato la Corte ad escludere la consapevolezza in capo a l terzo acquirente(la Marini), del pregiudizio" alle ragioni creditorie. Tale consapevolezza non deve essere "effettiva" ma può anche essere potenziale, ma in tal caso occorre dimostrare un comportamento colpevole, rappresentato dalla reale possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'«id quod plerumque accidit» (in motivazione Sez.3, Sentenza n. 12120 del 22/06/2020 ) . Ciò premesso, rileva il Collegio che le censure proposte con i due motivi, pur se formalmente formulate in relazione alla violazione dell’art.2901 c.c., in realtà sono sostanzialmente dirette alla confutazione del ragionamento presuntivo mediante il quale la Corte d'Appello ha escluso che risultasse accertato in base ai fatti e alle prove dedotte che potesse desumersi il fatto ignoto della Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 consapevolezza in capo alla Marini della situazione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] dai fatti noti che la ricorrente riporta, in particolare con riferimento alla condotta che aveva portato negli anni precedenti all’estromissione del marito della Marini dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] srl, parte venditrice. In altri termini,anche se formalmente il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. ciò che in realtà lamenta è la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Sul punto, il Collegio intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corteche ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 inconfutabile (Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 -01). La motivazione della sentenza impugnata riportata per esteso nella parte in fatto prende in considerazione tutti gli elementi dedotti in questa sede. Quanto all’omesso esame della nota integrativa, non è possibile riscontrarne la decisività e neanche la sua omissione posto che nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento al fatto che dal bilancio della Società non emergeva una rilevante situazione debitoria e nulla porta ad escludere che tale affermazione è stata fatta senza tener conto della suddetta nota integrativa. In ogni caso deve ribadirsi che: In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, Ric. 2019n. 2370sez. S2 -ud. 18 /01/2024 di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 -01). 3. La Corte rigetta il ricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2400, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il v