Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16723/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali fondata sulla dedotta insussistenza del profitto ingiusto (il ricorrente avrebbe agito per ottenere un'indennità comunque dovuta).La doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che conferma analoga valutazione effettuata dal giudice di primo grado, secondo cui la pretesa del ricorrente non era legittima e dunque non avrebbe potuto essere tutelata in sede giudiziaria; tale configurazione della condotta implica la manifesta infondatezza anche del motivo relativo alla insussistenza dell'elemento soggettivo, tenuto conto che l'aggressione agita per ottenere un compenso non dovuto era sicuramente coperta dal dolo richiesto per configurare la fattispecie estorsiva (pag. 5 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso: come già rilevato il mancato rinvenimento di un diritto tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria impedisce di ritenere che la condotta contestata possa essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pag. 5 della sentenza impugnata); che non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo che deduce la sussistenza della desistenza volontaria, tenuto conto che, sul punto, la Corte territoriale offriva una persuasiva motivazione, rilevando come la condotta violenta e minacciosa del ricorrente era cessata solo dopo la denuncia ed a causa della stessa e, dunque, non era configurabile la desistenza; infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze volte a contestare il riconoscimento della recidiva che non si confrontano con la ineccepibile motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo cui la recidiva era stata correttamente applicata tenuto conto dei numerosi precedenti relativi a reati contro il patrimonio vantati dal ricorrente che, unitamente alla condotta in contestazione, davano conto di una effettivo accrescimento della pericolosità dello stesso (pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] a nd r (Ac tEliaie Luigi gosti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali fondata sulla dedotta insussistenza del profitto ingiusto (il ricorrente avrebbe agito per ottenere un'indennità comunque dovuta).La doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che conferma analoga valutazione effettuata dal giudice di primo grado, secondo cui la pretesa del ricorrente non era legittima e dunque non avrebbe potuto essere tutelata in sede giudiziaria; tale configurazione della condotta implica la manifesta infondatezza anche del motivo relativo alla insussistenza dell'elemento soggettivo, tenuto conto che l'aggressione agita per ottenere un compenso non dovuto era sicuramente coperta dal dolo richiesto per configurare la fattispecie estorsiva (pag. 5 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso: come già rilevato il mancato rinvenimento di un diritto tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria impedisce di ritenere che la condotta contestata possa essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pag. 5 della sentenza impugnata); che non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo che deduce la sussistenza della desistenza volontaria, tenuto conto che, sul punto, la Corte territoriale offriva una persuasiva motivazione, rilevando come la condotta violenta e minacciosa del ricorrente era cessata solo dopo la denuncia ed a causa della stessa e, dunque, non era configurabile la desistenza; infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze volte a contestare il riconoscimento della recidiva che non si confrontano con la ineccepibile motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo cui la recidiva era stata correttamente applicata tenuto conto dei numerosi precedenti relativi a reati contro il patrimonio vantati dal ricorrente che, unitamente alla condotta in contestazione, davano conto di una effettivo accrescimento della pericolosità dello stesso (pag. 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] a nd r (Ac tEliaie Luigi gosti
Sentenza Cassazione n. 16723/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris