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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31143/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3684/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla capacità di intendere e di volere, è genericamente proposto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sulla pena sostitutiva, è manifestamente infondato rispetto alla corretta esclusione dei presupposti applicativi, segnatamente con riguardo alla valenza dei precedenti, in uno alla prognosi di pericolosità e alla indifferenza del ricorrente a ogni prospettiva rieducativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] "denteAngel [OSCURATO:PERSONA] 1io Ricciarelli t N C Se.:' 1 3 AG 2026 il.FON7ION. 01-,7171IARIO ti(1!:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3684/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla capacità di intendere e di volere, è genericamente proposto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sulla pena sostitutiva, è manifestamente infondato rispetto alla corretta esclusione dei presupposti applicativi, segnatamente con riguardo alla valenza dei precedenti, in uno alla prognosi di pericolosità e alla indifferenza del ricorrente a ogni prospettiva rieducativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] "denteAngel [OSCURATO:PERSONA] 1io Ricciarelli t N C Se.:' 1 3 AG 2026 il.FON7ION. 01-,7171IARIO ti(1!:
Sentenza Cassazione n. 31143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris