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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 06037/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28859-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28859/2016 Numero sezionale 594/2022 Numero di raccolta generale 6037/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 - controricorrente – avverso la sentenza n. 1130/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 4/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2854/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, in rigetto del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 27.9.2017, la ricorrente ha dichiarato di voler <<rinunciare, come in effetti rinuncia>>, al ricorso non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo definito in via amministrativa la controversia previa cd. <rottamazione>>;

1.2. tale atto non è stato notificato all'Amministrazione finanziaria chiedendone l'adesione;

1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, al che consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (cfr. Cass.

SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez.

L, n. 25625 del 12/11/2020); F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28859/2016 Numero sezionale 594/2022 Numero di raccolta generale 6037/2022 Data pubblicazione 23/02/2022

1.4. nella specie, in assenza della notifica dell’atto di rinuncia all'Amministrazione finanziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

1.5. stante le modalità di definizione della controversia (rottamazione) alla base della rinuncia al ricorso, è opportuno compensare integralmente le spese del giudizio;

1.6. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.2.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28859-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28859/2016 Numero sezionale 594/2022 Numero di raccolta generale 6037/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 - controricorrente – avverso la sentenza n. 1130/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 4/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2854/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, in rigetto del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 27.9.2017, la ricorrente ha dichiarato di voler <<rinunciare, come in effetti rinuncia>>, al ricorso non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo definito in via amministrativa la controversia previa cd. <rottamazione>>; 1.2. tale atto non è stato notificato all'Amministrazione finanziaria chiedendone l'adesione; 1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, al che consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (cfr. Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020); F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28859/2016 Numero sezionale 594/2022 Numero di raccolta generale 6037/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 1.4. nella specie, in assenza della notifica dell’atto di rinuncia all'Amministrazione finanziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 1.5. stante le modalità di definizione della controversia (rottamazione) alla base della rinuncia al ricorso, è opportuno compensare integralmente le spese del giudizio; 1.6. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.2.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
Sentenza Cassazione n. 06037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris