CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2022
Cassazione n. 46887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al reato di omicidio premeditato e commesso, con sevizie e crudeltà, il 27 giugno 2006 ad Alessandria. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che il provvedimento impugnato, negando l'acquisizione di elementi nuovi idonei a superare il precedente giudicato cautelare in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, ha citato in modo inapibropriato principi giurisprudenziali in materia di effetti devolutivi dell'appello cautelare, mancando di considerare le pronunce di legittimità che avevano riconosciuto, in tale materia, al Tribunale il potere di porre alla base della decisione altre valutazioni cautelari. In ragione di ciò, i Giudici di merito non avrebbero potuto omettere di considerare i rilievi in sede di discussione fondati sulla consulenza del dottor [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo all'esclusione di quelle condizioni di efferatezza del delitto che avevano condotto a suo tempo a ritenere il pericolo di reiterazione della condotta. Inoltre, le dichiarazioni dei testi Brozzoni e [OSCURATO:PERSONA], introdotte a sostegno delle tesi difensive, sono state svalutate puntando l'attenzione solamente su espressioni colorite che risultano in sé del tutto prive di valenza indicativa. Né poteva escludersi la rilevanza delle dichiarazioni dei testi Lunghi e Suzzi. E' stata illogicamente negata l'attendibilità delle indagini che consentivano di rilevare solo undici contatti online del ricorrente con prostitute in ben due anni. Sulla base di tale erroneo percorso si è giunti a formulare le conclusioni circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari seppure con "braccialetto elettronico". 3. Con successiva memoria in data 28 maggio 2022, comprendente motivi nuovi, la difesa ribadisce le doglianze mosse nel ricorso, censurando in particolare i ragionamenti svolti dal Tribunale in ordine ai limiti delle deduzioni devolvibili nel giudizio di appello cautelare, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia. Rileva che l'erroneità di tali ragionamenti ha condotto i Giudici di merito ad incorrere in violazione di legge e vizi della motivazione, laddove sono rimaste non considerate le deduzioni difensive fondate sulla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto risultava idoneo a smentire la medesimezza del quadro cautelare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che gli scritti difensivi pervenuti dopo il deposito del ricorso potranno rilevare solo quale memoria, in quando intempestivi quali motivi nuovi, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 586, comma 4, cod. proc. pen. 3. L'articolata motivazione del provvedimento impugnato ha dato correttamente conto della necessità di considerare: le deduzioni nuove confrontandole con le ragioni poste a fondamento del precedente giudicato cautelare; l'operatività, nel caso di specie, della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anche con riguardo all'adeguatezza della custodia in carcere; l'inammissibilità delle questioni poste laddove afferenti ai gravi indizi di colpevolezza, a fronte di una decisione sulla sostituzione della misura davanti al G.i.p. che non poteva che riguardare unicamente il quadro cautelare. Il Tribunale, facendo applicazione di tali direttive, ha esaminato criticamente le questioni ancora riproposte dalla difesa in questa sede, soffermandosi sulle stesse dichiarazioni citate nel ricorso, per spiegare ragionevolmente l'inidoneità di ciascuna di essa ai fini della rivalutazione del quadro, quanto alla gravità del pericolo di recidiva, delineato all'esito del precedente giudizio cautelare sulla base di ragionamenti che andavano ben al di là della costatazione del non superamento delle presunzioni relative derivanti dal titolo di reato contestato a Casarin. Erano stati, infatti, congiuntamente valutati i seguenti elementi: la gravità dei fatti apprezzabile anche alla luce dell'efferatezza delle modalità consumative; le condizioni di debolezza della vittima di cui aveva approfittato Casarin per ucciderla; la personalità violenta dallo stesso dimostrata anche in altre occasioni e negli anni successivi, secondo quanto emerso da precedenti, da testimonianze e da intercettazioni; il suo coinvolgimento, fra l'altro, in un importante traffico di stupefacenti; le emergenze, confermate dalle intercettazioni del giugno del 2020, indicative dell'abitudine di Casarin a contattare, con modalità compulsive, donne dal profilo assimilabile a quello della vittima dell'omicidio per il quale si procedeva. Quanto alla consulenza del dottor [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di merito non si sono soffermati a rilevare la sua tardiva deduzione nel giudizio di appello, ma hanno precisamente spiegato che le argomentazioni difensive, fondate sulla stessa, erano ricollegabili prima ancora che al quadro cautelare, alla sfera delle inammissibili rivisitazioni del quadro indiziario, tendendo esse ad accreditare l'omicidio colposo. In forza di tutto quanto sopra, il Tribunale ha rassegnato le conclusioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'impugnazione, ribadendo, dunque, conformemente alle valutazioni intervenute nel precedente giudizio cautelare, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari pur con braccialetto elettronico. 4. Le doglianze mosse in questa sede, nei motivi del ricorso e nella memoria in seguito pervenuta, nel censurare i ragionamenti svolti nel provvedimento impugnato con riguardo ai limiti delle deduzioni nel giudizio di appello cautelare, finiscono per citare la sola mancata considerazione della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], senza rapportarsi con le altre precisazione in ordine al conseguente sconfinamento nella sfera della rivalutazione dei gravi indizi non ammissibile in sede di appello. In ragione dell'impossibilità di tale sconfinamento da parte delle deduzioni, detta consulenza, di cui vengono citate osservazioni su certi tratti esecutivi, non può comunque ribaltare l'accusa di omicidio doloso, così da poter venire in considerazione solo aspetti non confrontabili con l'intero iter ricostruttivo che ha portato ad apprezzare il più ampio contesto in cui fu commesso il delitto come indicativo della manifestazione di una spregiudicata e violenta indole criminale. I rilievi sul tema risultano, dunque, radicalmente privi di ogni idoneità a porre in crisi la tenuta degli apprezzamenti motivazionali cui possono riferirsi; sicché le connesse deduzioni della violazione di norme processuali risultano inammissibili. Le critiche difensive introducono, inoltre, percorsi che intendono contrapporsi alle confutazioni ragionevolmente svolte dal Tribunale nel rilevare l'inidoneità delle dichiarazioni dedotte dalla difesa al fine di superare gli elementi posti a supporto del precedente giudizio de libertate e, dunque, di smentire l'immutata sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte della vigenza del regime di presunzione relativa. Si tratta di un approccio meramente rivalutativo che si concentra su singoli passaggi delle rappresentazioni di merito, per rileggerne il significato ignorando l'intero contesto valutativo in cui sono stati collocati e trovano, di volta in volta, ragionevole significato i dati informativi, motivatamente delineati e valorizzati. Lo stesso iter può cogliersi quando il ricorso intende ridimensionare la valenza di alcuni degli elementi ritenuti indicativi - già nel primo giudizio cautelare - di allarmanti contatti con donne ai quali il ricorrente si mostrava ancora interessato, mettendo in atto anomale modalità di approccio che potevano favorire il ripetersi di nuovi fatti delittuosi, in un contesto assimilabile a quello dell'omicidio contestato e in sé in grado di manifestare inclinazioni radicate e perciò ancora da prevenire. Assolutamente generiche risultano, inoltre, le restanti doglianze che, nonostante quanto sopra, continuano ad asserire l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari citando l'utilizzabilità del braccialetto elettronico già ritenuta inidonea a tutelare nel caso di specie le gravi esigenze cautelari ravvisabili.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure mosse nel ricorso, stante la loro aspecificità o natura meramente rivalutativa, e comunque per la manifesta infondatezza, risultano tutte prive dei requisiti di ammissibilità. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim