CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13320/22 proposto da: -) Kuehne+[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze 19 aprile 2022 n. 1126; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Oggetto: sentenza declinatoria di giurisdizione a favore di arbitri stranieri -impugnabilità con regolamento di competenza - esclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Kuehne+[OSCURATO:PERSONA] B.V. (d’ora innanzi, “la KN”), società di diritto olandese, convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la [OSCURATO:PERSONA] B.V., anch’essa società di diritto olandese (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] B.V.; d’ora innanzi, per brevità “la Raben”), chiedendone la condanna al risarcimento del danno. A fondamento della domanda dedusse: -) di avere affidato alla BAS una partita di merce, affinché fosse trasportata dall’Olanda ad Empoli; -) che la merce durante il trasporto venne trafugata; -) che il furto era stato agevolato dal vettore, il quale non aveva adeguatamente sorvegliato la merce. La società attrice, infine, dichiarò espressamente di avere individuato il Tribunale di Firenze quale giudice competente ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera (b), della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (CMR). 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che il contratto di trasporto prevedeva una clausola compromissoria la quale demandava ad un arbitrato estero la soluzione delle controversie insorte fra le parti. 3. Con sentenza 19 aprile 2022 n. 1126 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. A fondamento della decisione il Tribunale ha adottato una motivazione così riassumibile: -) la Raben in tutte le fatture e nella corrispondenza inviate alla KN inseriva immancabilmente la dichiarazione secondo cui “tutte le nostre attività”erano soggette a determinate condizioni generali di contratto, le quali prevedevano le devoluzione delle controversie ad arbitri olandesi; -) la suddetta previsione conteneva infatti il rinvio a tre gruppi di condizioni generali: i) le “condizioni BAS”; ii) le “Condizioni di [OSCURATO:PERSONA] (LSV) 2014”; iii) le “[OSCURATO:PERSONA] di Spedizione”; -) dal combinato disposto di tali clausolari emergeva che le controversie tra BAS e clienti erano devolute al Tribunale di Rotterdam se di valore inferiore a 25.000 euro, e ad arbitri olandesi negli altri casi; -) i suddetti clausolari, inoltre, stabilivano che l’arbitrato sarebbe stato soggetto ai regolamenti arbitrali TAMARA ed alla disciplina della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR); -) la KN aveva nel tempo ricevuto ed accettato le fatture e la corrispondenza senza nulla obiettare circa la suddetta dicitura; -) nel settore del trasporto di merci, costituisce “uso normativo” la conclusione di accordi mediante tacita adesione a clausole unilateralmente predisposte; -) non era rilevante la circostanza che nelle “istruzioni” impartite dal mittente (KN) al vettore (BAS) fosse inserita una clausola che accordava alla prima la facoltà di rinunciare all’arbitrato, in quanto: i) tale clausola doveva applicarsi ai soli contratti in virtù dei quali KN prestava servizi a terzi, e non ai contratti in virtù dei quali KN riceveva servizi da terzi; ii) la clausola era stata interlineata, e dunque annullata; iii) la BAS nelle proprie fatture prevedeva espressamente che “le vostre condizioni non si applicano”; iv) la clausola BAS era successiva, e quindi derogatoria, rispetto alla clausola che accordava a KN la facoltà di rinunciare all’arbitrato. 4. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente con regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 819 ter c.p.c., con ricorso fondato su sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vi è eccezione preliminare di tardività della memoria difensiva depositata dalla Raben. Essa è fondata in quanto: -) il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato il 17.5.2022; -) il termine di 20 gg. ex art. 47 c.p.c. è scaduto il 6.6.2022; -) la Raben ha notificato la propria memoria difensiva alla KN il 22.6.2022, per poi depositarla il 13.7.2022. Pertanto, anche a voler equiparare la notifica (prevista per il controricorso) al deposito in cancelleria (previsto invece dall’art. 47, ultimo comma, c.p.c., per la memoria intesa a contrastare un regolamento di competenza), in ogni caso quella memoria sarebbe tardiva, e la tardività comporta che il suddetto scritto difensivo non possa essere preso in considerazione, neppure ai fini delle spese, quando come nella specie vi sia stata opposizione della controparte (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 17/02/1984, Rv. 433337 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 09/08/1973, Rv. 365656 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2680 del 11/08/1972, Rv. 360281 -01). 2. Il Procuratore Generale, come accennato, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'eccezione è fondata su una motivazione così riassumibile: -) se le parti controvertono sulla devoluzione della lite al giudice nazionale piuttostoche ad un arbitro italiano, la sentenza che decide tale controversia va impugnata ai sensi dell'articolo 819 ter c.p.c., e quindi con regolamento di competenza; -) se invece le parti controvertono sulla devoluzione della lite al giudice nazionale o ad un arbitro straniero, la sentenza che decide tale controversia, avendo ad oggetto una questione di giurisdizione, può essere impugnata solo con l'appello. 2.1. Tale richiesta è fondata. Da tempo infatti questa Corte ha stabilito che l’eccezione di compromesso per arbitri esteri sottopone al giudice una questione non di merito, ma di giurisdizione. La decisione capostipite in tal senso fu quella pronunciata da Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, la quale aveva ad oggetto una fattispecie identica a quella oggi in esame (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società straniera, che contestualmente solleva un’eccezione di compromesso per arbitri esteri). In quel caso le SS.UU. ritennero ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione: ma è evidente che se l’eccezione di compromesso per arbitrato estero pone una questione di giurisdizione e non di competenza, il rimedio avverso la sentenza che accoglie la suddetta eccezione non può che essere l’appello, e non il regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c.. 2.2. Il suddetto principio da allora in poi è rimasto saldissimo: da ultimo, nello stesso senso, si vedano: -) Sez. U, Sentenza n. 17244 del 27.5.2022, ove si legge (§ 2 dei “Motivi della decisione”): “che integri questione di giurisdizione, quella scaturente dalla presenza di una convenzione di arbitrato estero, è un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite”; -) Sez. U, Ordinanza n. 15713 del 17.5.2022, ove si legge (p. 5): “in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale (…) deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito, dando così luogo a una questione di giurisdizione”; -) Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13.6.2017 (come la precedente). 2.3. Deve dunque concludersi che inammissibilmente la KN ha proposto un regolamento di competenza, consentito dall’art. 819 terc.p.c. soltanto se il giudice “affermi o neghi la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato” che preveda un arbitro italiano. Infatti la sentenza impugnata fu una sentenza negatoria non di competenza, ma di giurisdizione, e si sarebbe perciò dovuta impugnare con l’appello. 3. Gli sforzi compiuti dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. non valgono a superare il principio appena esposto. La già ricordata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 24153/13, infatti, al § 6.6. dei “Motivi della decisione” espressamente stabilì che “l'eccezione di arbitrato estero deve restare a pieno titolo nel novero delle eccezioni di rito, e quindi, in base al combinato disposto degli artt. 4 comma 2, e 11 della legge n. 218 del 1995 e dell'art. 41 cod. proc. civ., potrà "essere sottoposta alla Cassazione mediante regolamento preventivo di giurisdizione" (non essendo ipotizzabile nei confronti dell'arbitro estero una questione di competenza, che invece è ipotizzabile solo tra giudice ordinario ed arbitro italiano)”. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto, come accennato, nel caso di rigetto dell'istanza di regolamento di competenza non spetta il rimborso delle spese alla parte contro la quale l'istanza è stata proposta, quando abbia depositato la propria memoria difensiva dopo trascorso il termine di venti giorni di cui all’art 47, ultimo comma, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 1108 del 21/02/1979, Rv. 397316 -01). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r