CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. cGt1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale militare di Napoli in data 13 febbraio 2025, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Formia, colpevole del reato di collusione continuata del militare della Guardia di Finanza, aggravata dal grado rivestito, di cui agli artt. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, 81 cpv. cod. pen. e 47, n. 2 cod. pen. mil . di pace, per essersi accordato sin dall'ottobre 2013 e continuativamente negli anni successivi sino al 2022, con la propria consorte [OSCURATO:PERSONA], con la quale si era sposato in data 23 settembre 2013, per simulare con la stessa, un solo mese dopo il matrimonio, una fittizia separazione, poi omologata dal Tribunale di Bari in data 4 marzo 2014, pure a fronte del mantenimento della dimora abituale con la predetta in Bitonto e di normali rapporti patrimoniali, separazione finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale per ambedue le parti dell'accordo, ai danni dell'amministrazione finanziaria, consistente nel versare apparentemente alla [OSCURATO:PERSONA] un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili, con rivalutazione Istat, ma successivamente portato dal 2020 ad euro 2.500,00, che la consorte immediatamente prelevava in contanti e restituiva al marito, versando la somma sul di lui conto corrente bancario, sul quale aveva la delega ad operare; così creando in favore di [OSCURATO:PERSONA] le premesse per una infedele dichiarazione annuale di una illecita deducibilità fiscale degli assegni periodici dovuti al coniuge nel periodo di imposta dal 2014 al 2022, quantificata e culminata in un indebito rimborso Irpef, per gli anni in contestazione, pari ad euro 74.832,69. Detto Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, quantificava la pena, muovendo dalla pena base di anni 2 di reclusione, in relazione al versamento nel 2022 dell'ultimo assegno di mantenimento e aumentandola di anni 2 e mesi 3 di reclusione per gli altri accordi mensili nel periodo in contestazione, riducendola, poi, per il rito alla pena finale di anni 2 e mesi 10 di reclusione. La Corte militare di appello, diversamente dal primo Giudice che riteneva integrato il reato ogni mese in cui l'imputato maturava un illecito profitto dalla conclusione dell'accordo, muovendo dalla natura di reato istantaneo della collusione militare prevista dal summenzionato art. 3, sa;)che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo tra il militare e l'estraneo, ha ritenuto che due fossero stati gli accordi collusivi e precisamente: un primo conclusosi al momento dell'omologa del Tribunale civile di Bari, con decreto del 4 marzo 2014, del ricorso congiunto dei coniugi, con il quale si regolava la separazione e si disponeva l'assegno di mantenimento a favore della [OSCURATO:PERSONA]; e un secondo, che rinnova e sostituisce il primo, con effetto "novativo", conclusosi nel 2020, quando i due coniugi depositavano in data 21 gennaio 2020 ricorso congiunto per modificare l'importo dell'assegno, che fu quasi raddoppiato, accolto dal Tribunale civile di Bari con provvedimento del 18 febbraio 2020. Ha, quindi, ritenuto integrate due collusioni, commesse in tali due occasioni, legate dal vincolo della continuazione, in quanto espressive di un medesimo disegno criminoso in considerazione dell'omogeneità di contenuto dell'accordo collusivo (fatta eccezione dell'importo dell'assegno). E ha considerato fondato l'appello in ragione della mancata valutazione da parte del primo Giudice del reato quale fattispecie istantanea, tale da non necessitare per il perfezionamento del successivo illecito profitto; ma non in ordine alla richiesta di escludere la continuazione, ritenendo integrati due episodi di reato, da considerarsi commessi in continuazione. Ha, inoltre, escluso la prescrizione di detti reati, considerato il termine massimo, in ragione delle accertate cause interruttive, di 12 anni e 6 mesi. Ha, infine, rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione (pena base di anni 2 di reclusione, aumentata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per la continuazione e ridotta come sopra per il rito), sostituita con la reclusione militare ex art. 27 cod. pen. mil . di pace, pena sospesa. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'epoca di commissione del delitto contestato. La difesa rileva che la Corte militare di appello, pur condividendo la prospettazione sulla natura istantanea del delitto di cui all'art. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, a consumazione anticipata e di pericolo, ha illogicamente ancorato il momento consunnativo ad un atto processuale (omologa della separazione) che di per sé rappresenta solamente una 2disposizione di ratifica di un accordo già raggiunto con il deposito del ricorso congiunto per separazione consensuale. Osserva che il decreto di omologa riconosce la vincolatività delle prescrizioni a far data dalla domanda giudiziale. Rileva che anche il capo di imputazione parla di accordo già raggiunto dall'ottobre 2013, costituendo, quindi, l'omologa un mero riconoscimento postumo. Lamenta che, riconoscendo all'omologa il carattere di accordo, si arriverebbe al paradosso giuridico della non configurabilità del delitto per mancata omologazione della separazione e si finirebbe per creare una condizione di punibilità (la ratifica giudiziale) non prevista dalla norma. Attraverso, invece, un corretto inquadramento della fattispecie, ancorando il momento iniziale del termine di prescrizione al perfezionamento del reato con il deposito del ricorso per separazione e quindi all'ottobre 2013, il reato dovrebbe ritenersi prescritto - guardando al termine di fase e considerando che non è intervenuto durante le indagini preliminari alcun atto interruttivo - nell'ottobre 2023, prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (del 2 gennaio 2024) e della richiesta di rinvio a giudizio (primo atto interruttivo) di oltre un mese dopo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato continuato ex art. 81 cod. pen., con riferimento alla modifica delle condizioni di separazione omologata nel 2020. Lamenta la difesa che l'argomento della continuazione tra due accordi collusivi è distonico rispetto alla ricostruzione giuridica compiuta in ordine alla natura del delitto contestato. Rileva che sia il ricorso per la separazione consensuale dei 17.10.13 che il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione del 18.02.20 sono espedienti attuativi di un accordo originario, che si colloca nell'ottobre 2013, da intendersi quale unico elemento integrativo della fattispecie penale contestata. Conclude per la non applicabilità della disciplina del reato continuato, in ragione del fatto che la condotta del 2020 deve ritenersi assorbita, sotto il profilo della specifica rilevanza penale, nella condotta iniziata nell'ottobre 2013. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi ex art. 192 cod. proc. pen. Osserva la difesa che l'attività investigativa della Guardia di Finanza si è sviluppata tra il 20.3.2023 e il 21.7.2023 e che risultano acquisiti i tabulati telefonici relativi al periodo 18.4.21 - 21.3.23, mentre nessun 3elemento è stato acquisito in relazione al periodo compreso tra il 17 ottobre 2013 e il 18 aprile 2021 e, quindi, rispetto alla maggior parte del periodo in contestazione. Lamenta che la Corte militare ha attribuito agli elementi indizianti ricostruiti nell'ultimo periodo investigativo una rilevanza assoluta ed assorbente, aggirando l'ostacolo valutativo posto dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (sui reciproci rapporti di dare/avere con l'ex marito), sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, qualificandola come apodittica, senza specificarne le ragioni, e non confermata da altri elementi in atti, trascurando che le dichiarazioni rese dal testimone non necessitano di riscontri estrinseci. Si duole che, in tal modo, la Corte abbia selezionato i soli indizi favorevoli alla ricostruzione accusatoria. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383 e vizio di motivazione in ordine all'individuazione della natura del reato di collusione e dei suoi elementi costitutivi. Evidenzia il difensore come detto articolo punisca con la stessa pena il militare della Guardia di Finanza che commetta una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto e quello che, invece, collude con estranei per frodare la finanza. Rileva che nel caso di specie si censura la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un comportamento maturato in una prospettiva utilitaristica propria ed esclusiva sotto il profilo del beneficio, tanto che nel capo di imputazione' si contesta di avere ottenuto egli stesso il rimborso Irpef; e che per la [OSCURATO:PERSONA] non vi è stata alcuna utilità, avendo dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite a titolo di assegno di mantenimento, soggiacendo al relativo tributo. Osserva che proprio per l'assenza di un interesse del privato e per l'interesse esclusivo del finanziere dovrebbe ravvisarsi un concorso del privato nel reato proprio descritto nella prima parte del summenzionato articolo, con la conseguenza che, non costituendo la violazione di legge finanziaria delitto, il fatto sarebbe privo di rilevanza penale. Si duole il difensore che su detto specifico punto, di cui al secondo motivo di appello, la Corte militare non si sia pronunciata. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo della pena.Rileva il difensore che il Tribunale militare giunge a ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche, in ragione della pregressa condotta militare, nulla argomentando in ordine alla condotta riparatoria posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], che, invece, la Corte militare di appello valorizza non ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno (non risultando lo stesso essere stato integrale), ma ai fini delle circostanze generiche. Lamenta che detta Corte omette immotivatamente ogni riferimento all'elemento della pregressa condotta militare, che, invece, le avrebbe consentito, in uno col risarcimento parziale, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata anche alla luce dell'unicità motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado. Rileva, a tale riguardo, che la ratio sottesa all'aggravante del grado rivestito è da rinvenirsi nel maggiore disvalore che il legislatore intende attribuire al militare che, abusando della propria autorità o del prestigio derivanti dal proprio grado, commette un reato; considerazione avulsa dal contesto accusatorio mosso nei confronti dell'imputato. Il difensore, alla luce delle suddette censure, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. L'art. 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, al primo comma, prevede che «il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza [...] soggiace alle pene stabilite dal Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali». Ai fini dell'integrazione del reato di collusione tra l'appartenente alla Guardia di Finanza e l'estraneo occorre un accordo avente ad oggetto la frode alla finanza, che può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria (Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Caracciolo, Rv. 279050). Come, poi, specificato da questa Corte (si vedano Sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, dep. 2006, Moscuzza, Rv. 234010 e Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260135), il delitto de quo si perfeziona con ilr-t9I 5solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, accordo che deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasiène di imposta che all'elusione di un accertamento attivato ex post. Ne consegue che non è configurabile il tentativo in relazione al reato di collusione con estranei per frodare la finanza, previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con il mero raggiungimento di un accordo tra il militare ed altro soggetto in frode alla finanza (Sez. 1, n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840 - 02). Duplice è, in effetti, l'oggettività giuridica del reato, tutelando l'incriminazione, in modo pregnante, l'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale e, insieme, l'obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all'Istituzione e alla disciplina del Corpo (come evidenziato, altresì, dalla pronuncia in ultimo richiamata). Tanto premesso e così inquadrata la fattispecie incriminatrice in oggetto, correttamente la Corte territoriale sottolinea (a p. 13 e 14) che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il reato di collusione dell'appartenente alla Guardia di Finanza con estranei per frodare la finanza è un reato di pura condotta, che si consuma con il solo perfezionamento dell'accordo fraudolento, in deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod. pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili, se non sono seguiti dal compimento di atti che raggiungano almeno la soglia del tentativo rilevante a norma di legge, come tale nella specie non configurabile stante l'anticipazione di tutela voluta dal legislatore. Ciò posto, però detta Corte, pur evidenziando (a p. 19) che un primo .accordo collusivo rilevante sia intervenuto all'atto dell'accordo tra i coniugi in ordine alla corresponsione dell'assegno di mantenimento che, invero, si è concretizzato con la presentazione del ricorso congiunto, in data 17 ottobre 2013, conformemente alla stessa impostazione accusatoria (nel capo di imputazione si parla di accordo sin dall'ottobre 2023), poi ancora detto momento al decreto di omologa del Tribunale civile di Bari, intervenuto il 4 marzo 2014, quando, invece, già era stata 6simulata la separazione e concordato l'assegno di mantenimento, limitandosi detto decreto a recepire un accordo già raggiunto e a riconoscere difatti, come sottolineato dal ricorrente, la vincolatività delle prescrizioni a far data dalla domanda giudiziale. Ne consegue che per il primo reato di collusione in frode alla finanza, consumato in detta data, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione ordinario di dieci anni (corrispondente alla pena edittale massima prevista per il reato), già nel corso delle indagini preliminari, in data 17 ottobre 2023, considerato che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari risulta emesso in data 2 gennaio 2024 e la richiesta di rinvio a giudizio (primo atto interruttivo) oltre un mese dopo. Pertanto, non risultando, per quanto si dirà in seguito, dagli atti elementi per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., limitatamente al reato consumato in data 17 ottobre 2023 perché estinto per prescrizione (mentre per il secondo reato, commesso il 21 gennaio 2020, va calcolato il termine di improcedibilità, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., che risulta scadere il 19 febbraio 2027). Dovrà, quindi, essere rideterminata la pena, considerato che fatto più grave è stato ritenuto il secondo accordo collusivo e sulla pena.1)ase di anni due di reclusione per lo stesso è stato applicato l'aumento di mesi sei per la continuazione con il primo accordo collusivo. Va, quindi, escluso detto aumento di pena, per la prescrizione del relativo reato, e applicata la diminuente per il rito sulla pena base di anni due di reclusione, giungendo alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione, fermi i benefici di legge. 2. Il secondo motivo di impugnazione è, invece, infondato. Correttamente la Corte militare di appello configura due accordi collusivi, considerata la maggiore potenzialità lesiva del secondo accordo, che senza dubbio è diverso e non può definirsi attuativo del primo accordo, ma sostitutivo dello stesso. Invero, evidenzia come il primo accordo «sia stato successivamente rinnovato e sostituito - con un effetto "novativo", per utilizzare una dizione civilistica - dal diverso accordo concluso nel 2020, quando i due coniugi depositarono in data 21.1.2020 ricorso congiunto per modificare l'importo dell'assegno (che fu quasi raddoppiato), accolto dal Tribunale civile di Bari con provvedimento assunto in data 18.2.2020». Sottolinea, 7inoltre, come debba ritenersi «che il reato sia stato commesso in due occasioni, al momento della conclusione dei due diversi accordi collusivi e tali due diversi reati possono certamente essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, rappresentando due episodi un chiaro "medesimo disegno criminoso", in considerazione della omogeneità di contenuto dell'accordo collusivo (fatta eccezione dell'importo di assegno)». Proprio, in ragione del diverso importo dell'assegno di mantenimento, che passa da euro 1.500,00 ad euro 2.500,00 mensili, con più gravi conseguenze lesive per la finanza, deve ritenersi che non si tratti di un accordo originario successivamente modificato, ma di un nuovo accordo collusivo con un diverso oggetto. 3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Rileva la Corte militare di appello che il primo elemento di valutazione nella vicenda in oggetto, ai fini dell'affermazione di responsabilità penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli accordi collusivi con la moglie per frodare il Fisco, è costituito dalla circostanza che l'imputato si sia sposato il 23 settembre 2013 separandosi appena un mese dopo, essendo palese l'anormalità temporale di tale circostanza che non riesce ad essere giustificata dalle affermazioni difensive della moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], peraltro non suffragate da altri elementi di riscontro, secondo le quali il rapporto sarebbe stato in realtà da tempo deteriorato e il matrimonio sarebbe stato un tentativo non riuscito di salvarlo. "irA t-- Osserva, invero, la Corte che 0,:j affermazioni sarebbero smentite dalle indagini di polizia giudiziaria e precisamente del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, di cui a tre annotazioni, rispettivamente del 7 febbraio, del 21 luglio e del 6 settembre 2023, che riportano la persistenza di stretti rapporti tra gli ex coniugi, neppure negati dalla moglie che ha affermato di avere collaborato col marito anche nella gestione di un'attività di impresa, che il suddetto, per ragioni di salute, non riusciva a gestire di persona. Aggiunge, quindi, che sembra inverosimile che una moglie aggredita dal marito, come da denuncia richiamata dalla difesa, e che rompe il matrimonio per incompatibilità, dopo appena un mese continui, poi, a frequentarlo assiduamente per anni e a curare le sue attività commerciali. 8Evidenzia come la sentenza di primo grado abbia dato risalto alla stravaganza di determinazione dell'assegno di mantenimento a carico dell'imputato, fissato subito concordemente in una somma rilevante in raffronto al reddito di un ufficiale inferiore della Guardia di Finanza (ben 1.500,00 euro mensili), sottoposta, peraltro, all'aumento periodico in base alla rivalutazione Istat; e come altrettanto stravagante sia stato il nuovo accordo intervenuto dopo qualche anno dal primo, in base al quale l'assegno passava a ben 2.500,00 euro mensili, in assenza di un corrispettivo rilevante incremento reddituale di [OSCURATO:PERSONA] ovvero di alcuna, altrettanto rilevante, necessità della moglie separata. Rileva che altro elemento enfatizzato dalla sentenza di primo grado è rappresentato dalla circostanza, documentalmente provata, secondo la quale in diverse occasioni la moglie riscuoteva subito in contanti la maggior parte dell'importo dell'assegno di mantenimento, in uno con la circostanza che l'imputato provvedeva a versamenti o pagamenti di importo analogo all'assegno di mantenimento nella stessa data del pagamento della moglie. Conclude la Corte militare per la convergenza del quadro indiziario in una direzione univoca, dovendosi, invero, ritenere che l'imputato, peraltro dotato di specifica conoscenza del sistema giuridico-tributario proveniente dalle sue competenze professionali di Ufficiale della Guardia di Finanza, abbia progettato un sistema in base al quale, d'intesa con la moglie, simulava una subitanea separazione dopo il matrimonio, concordando un rilevante assegno di mantenimento, che egli poteva dedurre fiscalmente dal proprio reddito imponibile, con un rilevante vantaggio fiscale. E, quindi, per l'insussistenza di una ragionevole e convincente ricostruzione alternativa dei fatti, tale da incidere su quella esposta. E' evidente che le doglianze difensive circa il periodo investigativo limitato, che non considerano che la documentazione bancaria riguarda anche il periodo pregresso (come emergente da p. 8 e 9 della sentenza di primo grado), e circa la svalutazione meramente apodittica della testimonianza della moglie, a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici come quelle appena riportate, si rivelano infondate, ai limiti dell'inammissibilità in quanto in parte rivalutative. 4. Anche i rilievi di cui al quarto motivo di ricorso non colgono nel segno. 9La norma sopra riportata non prevede per la collusione con estraneo uno specifico interesse di quest'ultimo, essendo necessario, oltre alla qualità di militare della Guardia di Finanza del soggetto attivo, un accordo avente ad oggetto "la frode alla finanza", che deve consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse erariale (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 14146 del 19/02/2020, Caracciolo, Rv. 279050). Espediente che ricorre nel caso in esame, in cui, come evidenziato dalla Corte militare (a p. 17), l'attività è stata connotata da un coefficiente apprezzabile di artificiosità ed astuzia, rappresentato dall'avere simulato una separazione personale, mantenendo, invece, stretti rapporti con il coniuge, e dall'avere concordato un alto assegno di mantenimento per poter godere di importanti deduzioni fiscali per diversi anni, in frode delle norme erariali in tema di imposte sui redditi. A supporto del dato letterale, interviene la giurisprudenza di questa Corte. Si veda Sez. 1, n. 14820 del 19/02/2020, Caminiti, Rv. 279051, che, pure in assenza di interesse del terzo, ha ravvisato il reato nella condotta del militare della Guardia di .Finanza che aveva fatto intestare fittiziamente ad una persona disabile un'autovettura di grossa cilindrata, usufruendo così dell'IVA in misura agevolata, specificando, inoltre, che per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice. Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, peraltro, essendo solo simulata la separazione, il beneficio fiscale era a vantaggio effettivo dell'intero nucleo familiare. 5. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso. Invero, congrua risulta la motivazione della Corte militare di appello in ordine al concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo della pena. Rileva detta Corte che - posto che per il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è necessario il risarcimento integrale ed effettivo - il risarcimento parziale può tuttavia essere valutato per la concessione delle attenuanti generiche, in uno alle 10condivisibili argomentazioni già usate sul punto dal Giudice di primo grado, da ritenersi equivalenti rispetto alla contestata aggravante. Richiama, quindi, le argomentazioni del primo Giudice - da considerarsi con quelle di secondo grado un unicum motivazionale - che fanno leva non solo sulla pregressa condotta militare, in nessun modo, pertanto, trascurata dalla Corte militare, ma anche sulla pervicacia criminosa mostrata dall'imputato e sull'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza, ostative a un giudizio di prevalenza di dette attenuanti sulla contestata e sussistente aggravante. P. P.Q.MDepositata Roma, li .............................. I ................ licinttind2di [OSCURATO:PERSONA] 11