CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 30553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20902-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 106/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 9/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20902/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha condannato l'Inps a restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto trattenuto sulla pensione goduta, al fine di recuperare le somme erogate a titolo d'indennità di disoccupazione (dal 6 marzo al 30 novembre 2002) corrisposte a seguito della mancata reintegrazione del lavoratore da parte del "[OSCURATO:PERSONA]" di Chiusi in esecuzione della pronuncia di illegittimità del licenziamento subito nel 2000; la Corte territoriale ha affermato che la trattenuta sulla pensione operata dall'INPS a titolo di recupero di quanto erogato a titolo d'indennità di disoccupazione era illegittima, essendo la stessa compatibile con l'ordine di reintegra non eseguito a seguito di declaratoria d'illegittimità del licenziamento; ha quindi accertato che, nel caso in esame, i presupposti per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione involontaria sussistevano tutti, avendo, peraltro, il lavoratore dimostrato in giudizio che la mancata reintegrazione non era attribuibile a sua colpa e di aver diligentemente esperito ogni azione predisposta dall'ordinamento per il recupero del credito derivante dalla sentenza, ottenendo un titolo esecutivo rimasto ineseguito per causa a lui non imputabile; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 45, terzo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, vigente ratione temporis, con riferimento agli artt. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo vigente ratione temporis, e 2033 cod. civ."; l'Istituto sostiene che la condizione del lavoratore illegittimamente licenziato, sotto il profilo previdenziale, non è equiparabile a quella del lavoratore che si trova in stato di disoccupazione involontaria; che il provvedimento di reintegrazione, pur non eseguito, andrebbe inteso quale riattivazione de jure e non già de facto del rapporto illegittimamente interrotto per volontà unilaterale del datore; che la tesi abbracciata dalla Corte d'appello si infrangerebbe inesorabilmente sulla corretta ricostruzione giuridica dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione; che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ascrive all'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. l'erogazione dell'indennità effettuata medio tempore dall'INPS a seguito della dichiarata illegittimità del licenziamento, ossia fino alla materiale esecuzione dell'ordine di reintegra da parte del datore obbligato; il motivo è infondato; questa Corte ha espresso un recente orientamento, al quale va data in questa sede continuità, con cui ha ritenuto legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore; ha rilevato che in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata (Cass. n.28295 del 2019; seguita da Cass. n. 17793 del 2020 e da Cass. n. 24950 del 2021); in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-