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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13514/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 07/06/2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 commi 1 e 2 ( nella qualità di datore di lavoro) cod. pen. commesso in Lainate il 3010.2018.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale fra la condotta e l'evento, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente vagliata dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo rispettoso dei principi di diritto affermati nella materia della sicurezza sul lavoro ( pagg.9 e 10 della sentenza impugnata), a cui il ricorrente contrappone una censura aspecifica.

La Corte ha spiegato le ragioni per cui il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato abnorme, rilevando che l'infortunio si era verificato nel momento in chi stava espletando le sue mansioni, a causa di condotta colposa imputabile all'imputato.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, è inammissibile in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza così come correttamente richiamati nella sentenza impugnata ( pag. 12 ).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 07/06/2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 commi 1 e 2 ( nella qualità di datore di lavoro) cod. pen. commesso in Lainate il 3010.2018. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale fra la condotta e l'evento, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente vagliata dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo rispettoso dei principi di diritto affermati nella materia della sicurezza sul lavoro ( pagg.9 e 10 della sentenza impugnata), a cui il ricorrente contrappone una censura aspecifica. La Corte ha spiegato le ragioni per cui il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato abnorme, rilevando che l'infortunio si era verificato nel momento in chi stava espletando le sue mansioni, a causa di condotta colposa imputabile all'imputato. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, è inammissibile in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza così come correttamente richiamati nella sentenza impugnata ( pag. 12 ). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 13514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris