Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13294/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZA IP L Sul ricorso iscritto al numero 3658 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di socio legale rappresentante della C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 81; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1924/05/17, depositata in data 16 giugno 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socio di C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n. 640/01/2016 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale socio della suddetta società, maggiore reddito da partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, per l'anno di imposta 2009; -il contribuente resiste con controricorso; - in data 16 aprile 2019 il contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, disposta con ordinanza interlocutoria del 3.6.2019; -l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione della udienza di discussione a seguito di diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 notificato al contribuente il 24.7.2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - alla luce della memoria depositata dal controricorrente, appare opportuna la trattazione congiunta con il procedimento RG 25259/2017 riguardante il socio [OSCURATO:PERSONA], pendente dinanzi alla sezione ordinaria (essendo stato l'altro procedimento RG 13804/2017, concernente la società e i soci Camellini e Cavallari, già definito, come dedotto dal ricorrente, con decreto n. 7326/22 del 7.3.22 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata); P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione congiunta con il procedimento RG 25259/2017.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 v ib>asfr Al #k t "ririik Clegi, 2 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA IP L Sul ricorso iscritto al numero 3658 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di socio legale rappresentante della C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 81; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1924/05/17, depositata in data 16 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socio di C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n. 640/01/2016 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale socio della suddetta società, maggiore reddito da partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, per l'anno di imposta 2009; -il contribuente resiste con controricorso; - in data 16 aprile 2019 il contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, disposta con ordinanza interlocutoria del 3.6.2019; -l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione della udienza di discussione a seguito di diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 notificato al contribuente il 24.7.2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - alla luce della memoria depositata dal controricorrente, appare opportuna la trattazione congiunta con il procedimento RG 25259/2017 riguardante il socio [OSCURATO:PERSONA], pendente dinanzi alla sezione ordinaria (essendo stato l'altro procedimento RG 13804/2017, concernente la società e i soci Camellini e Cavallari, già definito, come dedotto dal ricorrente, con decreto n. 7326/22 del 7.3.22 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata); P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione congiunta con il procedimento RG 25259/2017. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 v ib>asfr Al #k t "ririik Clegi, 2 8
Sentenza Cassazione n. 13294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris