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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21028/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18868/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Marsala del Fante 4 3B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ma.sa. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Torino C.[OSCURATO:PERSONA] II 117, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MA.

SA. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.721/2021 depositata il 05/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 3.000,00.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18868/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Marsala del Fante 4 3B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ma.sa. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Torino C.[OSCURATO:PERSONA] II 117, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MA. SA. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.721/2021 depositata il 05/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 3.000,00. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 21028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris