CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte d'appello, si risolve nella generica prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella parte della motivazione della sentenza concernente la responsabilità dell'imputato (secondo motivo); ritenuto, quanto al primo e al terzo motivo, che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva, rimarcando la protervia esibita dall'imputato nel tentativo di addebitare ai pubblici ufficiali, verso i quali ha attuato la condotta delittuosa ex art. 337 cod. pen., comportamenti irregolari, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e dei precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/