CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36707/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia, formatosi in relazione alla mancata risposta alla richiesta di revoca anticipata del decreto di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., al quale il ricorrente risultava sottoposto a far data dal 19 gennaio 2017. 2. Avverso tale ordinanza il Gualtieri, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso denunciando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 41-bis Ord. pen. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione apparente. Difetta il necessario accertamento in ordine all'attualità della pericolosità sociale; la valutazione di persistenza dei collegamenti con il crimine è fondata non su nuove indagini, bensì o su dati conoscitivi generici o su fatti accertati in epoca assai risalente o, infine, su presunzioni ancorate ad un'unica circostanza, il ruolo apicale del Gualtieri prima del suo arresto, considerata decisiva nonostante l'assenza di prove in merito all'attuale esistenza del sodalizio criminale e alla pericolosità del condannato. L'esercizio da parte del condannato della funzione direttiva anche durante la detenzione è stato desunto da una fonte di conoscenza imprecisata ed è stato, comunque, smentito dall'accertata regolarità della condotta inframuraria. Non è stato adeguatamente valutato l'ottimo percorso di risocializzazione del detenuto, che gli ha consentito di fruire di più benefici penitenziari in netta contrapposizione all'applicazione del regime differenziato, come i permessi premio e la remissione del debito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema di regime detentivo differenziato, è impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza - stante il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei detenuti - il rigetto, perfezionatosi a seguito di silenzio-rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.» (Sez. 5, n. 47568 del 20/09/2016, Mancuso, Rv. 268416-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 47919 del 09/11/2012, Attanasio, Rv. 253856-01). Si tratta, del resto, di un orientamento ermeneutico consolidato, dovendosi evidenziare che, anche a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, sussiste il diritto del detenuto sottoposto al regime differenziato di chiedere la revoca anticipata del provvedimento di sottoposizione alla misura ex art. 41-bis Ord. pen., alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2010, n. 190. Ne consegue che permane la facoltà di impugnare il provvedimento di diniego formatosi per effetto del silenzio- rifiuto del Ministro della Giustizia, al quale il detenuto si è rivolto, che deriva dai principi generali di tutela della sua condizione (Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magrì, Rv. 272288-01; Sez. 1, n. 47919 del 09/11/2012, Attanasio, Rv. 253856-01). Tale orientamento, come detto, si è formato sulla scorta dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2010, che ha affermato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata q( dell'istituto in esame e la possibilità di dare ingresso al reclamo mediante l'applicazione del rimedio generale previsto dall'art. 14-ter Ord. pen. a garanzia dei diritti dei detenuti, pur in assenza di una norma specificamente dedicata alla revoca anticipata. Ne consegue che, nonostante l'intervenuta abrogazione del comma 2-ter dell'art. 41-bis Ord. pen. ad opera dell'art. 2, comma 2, legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma è comunque demandata la cognizione sulle controversie che sorgono a seguito delle richieste non accolte dei detenuti, finalizzate a ottenere la cessazione del regime di detentivo speciale in esame (Corte cost., sent. n. 190 del 2010, cit.). 2. Il provvedimento di diniego formatosi per effetto del silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia costituisce provvedimento profondamente diverso da quelli che applicano il regime speciale o che lo prorogano. Per questi ultimi sussiste a carico dell'Amministrazione l'obbligo di indicare i positivi elementi che fondano il pericolo di collegamenti con l'associazione mafiosa di provenienza e il dovere, per il Giudice della sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare sulla sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento senza possibilità di inversione dell'onere della prova. Nel caso di richiesta di revoca anticipata, sia pure rigettata con le forme del silenzio - rifiuto, l'onere di dimostrare che le condizioni per la applicazione o la proroga sono venute meno incombe invece su chi, sottoposto al trattamento differenziato con provvedimento non impugnato o divenuto definitivo a seguito d'impugnazione, agisce per la rimozione del provvedimento, secondo la regola che assiste ogni azione o domanda. (Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048, in materia di decisioni sulla richiesta di revoca anticipata del regime speciale in epoca antecedente alla legge n. 94 del 2009). 3. L'ordinanza impugnata, in linea con gli esposti principi, ha rilevato che gli elementi prospettati dal Gualtieri o erano già stati valutati in sede di ricorso avverso il decreto genetico del regime speciale o non potevano considerarsi nuovi, come tali indicativi del sopravvenuto venir meno delle condizioni poste a fondamento di detto provvedimento prima della sua scadenza naturale. Tanto la regolarità della condotta inframuraria quanto lo svolgimento continuativo di attività lavorativa non incidevano, infatti, sulla capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il contesto criminale di provenienza. L'asserito distacco dalle logiche delinquenziali e l'inizio di un percorso di collaborazione non avevano trovato alcun riscontro. Risultava, anzi, dagli agli atti che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto l'istanza di accertamento incidentale della inesigibilità o impossibilità della collaborazione e che il magistrato di sorveglianza di Novara aveva dichiarato inammissibile l'istanz di permesso premio.obb Il Tribunale ha, altrettanto, plausibilmente aggiunto che dimostravano la permanente capacità criminale dell'organizzazione di appartenenza del Gualtieri il recente passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a carico dello stesso Gualtieri e di altri imputati per associazione mafiosa. La motivazione non è dunque mancante né apparente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.