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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03382/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16739-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 447/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16739 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 16739/2020 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] cella Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di estratto di ruolo e sottostante cartella di pagamento, asseritamente non notificata, per IIDD anno 2007, ha accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, in quanto consegnata al portiere senza che sia stata prodotta la raccomandata informativa, il cui invio è attestato solo sull'avviso di ricevimento, con conseguente decadenza dell'azione accertativa e prescrizione. [OSCURATO:SOCIETA], già Vacar holding srl, è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo dei ricorso si deduce violazione di legge, stante la regolarità della notifica della cartella sottesa all'estratto di ruolo impugnato, essendo stata prodotta la relata di notifica della cartella notificata dal messo presso la sede della società e consegnata in busta sigillata, ex art. 139 c.p.c., al portiere dello stabile e la notifica integrata con raccomandata inviata il 28/7/2011 e depositata in atti.

2. Il motivo va accolto, sulla rilevata inammissibilità dell'originario ricorso presentato dalla società contribuen:e.

3. Nella presente controversia viene in rilievo il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 26283 del 2022 (cfr. anche, fra le altre, Cass. n. 33532 del 2022), all'esito dell'intervento legislativo attuato con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che" L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art,, 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

3.1. [OSCURATO:PERSONA].Un. hanno altresì precisato che "La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. r7• 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili", osservando che "Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti i credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.

Cass. n. 31240/19)".

3.2. Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che la norma trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

4. Alla luce dei suesposti principi, l'originario ric:orso proposto dalla ricorrente era inammissibile, in quanto avente ad oggetto atto non impugnabile; va pertanto va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso della società contribuente.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio, ex art. 382 comma 3, c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta.

Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione dell'applicazione di giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 comma 3 .p.c.

Compensa le spese.

Roma, 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16739-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 447/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16739 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 16739/2020 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] cella Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di estratto di ruolo e sottostante cartella di pagamento, asseritamente non notificata, per IIDD anno 2007, ha accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, in quanto consegnata al portiere senza che sia stata prodotta la raccomandata informativa, il cui invio è attestato solo sull'avviso di ricevimento, con conseguente decadenza dell'azione accertativa e prescrizione. [OSCURATO:SOCIETA], già Vacar holding srl, è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l'unico motivo dei ricorso si deduce violazione di legge, stante la regolarità della notifica della cartella sottesa all'estratto di ruolo impugnato, essendo stata prodotta la relata di notifica della cartella notificata dal messo presso la sede della società e consegnata in busta sigillata, ex art. 139 c.p.c., al portiere dello stabile e la notifica integrata con raccomandata inviata il 28/7/2011 e depositata in atti. 2. Il motivo va accolto, sulla rilevata inammissibilità dell'originario ricorso presentato dalla società contribuen:e. 3. Nella presente controversia viene in rilievo il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 26283 del 2022 (cfr. anche, fra le altre, Cass. n. 33532 del 2022), all'esito dell'intervento legislativo attuato con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che" L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art,, 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 3.1. [OSCURATO:PERSONA].Un. hanno altresì precisato che "La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. r7• 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili", osservando che "Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti i credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)". 3.2. Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che la norma trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. 4. Alla luce dei suesposti principi, l'originario ric:orso proposto dalla ricorrente era inammissibile, in quanto avente ad oggetto atto non impugnabile; va pertanto va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso della società contribuente. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio, ex art. 382 comma 3, c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione dell'applicazione di giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso introduttivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 comma 3 .p.c. Compensa le spese. Roma, 19
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