CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 33369/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28441/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] ora D ’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'AURIA ITALIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domic iliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 1080/2019 depositata il 18/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società Alcol D, in concordato preventivo omologato dal tribunale di Chietiin data 31-3-2016, ha proposto opposizione alla cartella di pagamento con la quale Equitalia, agente della riscossione per conto d ella Banca del Mezzogiorno, le avevaintimato (a novembre 2016) il pagamento dell’importo di 355.274,41 EUR in conseguenza dell’escussione di una garanzia pubblica prestata in favore della medesima società ai sensi della l. n. 662 del 1996. Per quanto in questa sede ancora rileva, ha chiesto che fosse accertata la natura chirografaria del creditosiccome originante da due finanziamenti che, per quantoassistiti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2 della l. n. 662 del 1996, erano tuttavia stati concessi negli anni 2011 e 2012, e quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015. Nella resistenza delle particonvenute l’adito tribunale di Chieti ha respinto l’opposizione, asserendo che nelle procedure concorsuali l’introduzione di un nuovo privilegio quale quello di cui all’art. 8-bis del d.l.n. 3 del 2015, convertito con modificazioni in l. n. 33 del 2015, deve trovare applicazione anche in relazioni ai crediti originariamenteammessi come chirografari, purché non si sia ancora proceduto alla ripartizione dell’attivo.La decisione, gravata dalla società Alcol D in correlazione al principio di irretroattività delle norme sui privilegi, attesa la natura sostanziale delle medesime norme (v. Cass. Sez. U n. 5685-15), è stata confermata dalla corte d’appello de L’Aquila con la motivazione che segue: (i) il Fondo di garanzia istituitopresso il Ministero dello sviluppo economico e gestito dalla Banca del Mezzogiorno, è finalizzato ad assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dal sistema bancario alle piccole e medie imprese; (ii) in caso di inadempimento del beneficiario il Fondo rimborsa la banca creditrice e si surroga nei diritti di questa verso il garantito; (iii) il credito del garante sorge quindi, ai sensi dell’art. 1203 cod. civ., nel momento di cui mediante il pagamento interviene la surroga, cosa nella specie verificatasi in data successiva all’entrata in vigore della l. n. 33 del 2015- la quale , mediante l’art. 8-bis, hastabilito che il diritto alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo di garanzia costituisce un credito privilegiato di rango poziore, salvi i privilegi per spese di giustizia e per crediti di lavoro. Contro la sentenza, depositata il 18-6-2019 e non notificata, la società Alcol D ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno non ha svolto difese. Ha depositato una memoria la D’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviter, DD E)in qualità di incorporante di Alcol D. Ragioni della decisione I. -Non va dato corso all’istanza presentata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 236, l. 29 dicembre 2022, n. 197, per l’ asserita avvenuta presentazione – da parte dell’incorporante DD E – della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. La questione oggetto del ricorso attiene invero alla sola collocazione del credito restitutorio (non tributario) al chirografo o al privilegio, così da non essere influenzata affatto dalla presentazione o meno della dichiarazione anzidetta.II. –Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 11 delle preleggi e la falsa applicazione dell’art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, perché codesto, attribuendo natura privilegiata al credito restitutorio del Fondo di garanzianei confronti del beneficiario finale, non poteva trovare applicazione in rapporto a garanzie prestate prima dell’entrata in vigore della norma. Col secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 e dell’art. 2475 cod. civ.per avere la corte d’appello svolto considerazioni a proposito dell’applicabilità anche di tale norma al caso di specie, nonostante non vi fosse stata una revoca del finanziamento. Col terzo motivo, infine, denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 7 del d.lgs. n. 123 del 1998 e 14 delle preleggi per avere la sentenza conseguentemente attribuito natura privilegiata a un credito non derivante da “finanziamento”. III. -È rilievo preliminare che l’impugnata sentenza non contiene altro che una ratio decidendi. Questa involge esclusivamente l’ambito applicativo del privilegio di cui all’art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015 come convertito. Gli assunti aggiuntivi, che si leggono nella motivazione e che sono dalla ricorrente censurati coi motivi secondo e terzo- a proposito dell’applicabilità del privilegio previsto dall’art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 123 del 1998 al credito restitutorio del Fondo di garanziaindipendentemente dalla revoca del beneficio -, risultano spes i alla stregua di un complessivo (e ininfluente) obiter dictum , come chiaramente emerge dall’incipitdell’afferente periodo motivante in ordine al dover rimanere “ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte”. Le “considerazioni sopra esposte” attengono, in vero, nella motivazione della corte d’appello, al riconoscimento della natura privilegiata del credito in base al sopravvenuto art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 di conversione del d.l. citato. La esplicita duplice affermazione circa la rilevanza “assorbente” delle ripetute esposte “considerazioni” e la volontà del giudice di mantenerle in ogni caso “ferme” chiarisconoche solo a queste è stato affidato il rigetto del gravame di Alcol D.In ciò la fattispecie si differenzia dall’ipotesi, altrimenti intesa dalla giurisprudenza di questa Corte, nella quale il giudice del merito, dopo aver aderito a una prima ragione di decisione, esamini e accolga anche una seconda ragione al fine di sostenere la decisione stessa per il caso in cui la prima possa risultare erronea(Cass. Sez. 1 n. 17182-20, Cass. Sez. 3 n. 10815-19). Ne segue che i motivi secondo e terzo dell’’attualericorso per cassazione debbono essere dichiarati inammissibili pereccentricità all’unica ratio decidendi della sentenza impugnata. IV. -Il primo motivo invece è infondato. L’art. 8-bisdella l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, ha disciplinato il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma). Lo ha fatto innanzi tutto modificando l'art . 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il riferimento del limite alla garanzia " diretta ” , ai sensi dell'art.2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte del Fondo “ alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione”,escludendo la possibilità “ di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo”. Dopodiché ha stabilito che “ i l diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”. Ha aggiunto che “la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti” e che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. V. -Questa Corte, a sezioni unite, in tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che tale norma laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti" non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ. (Cass. Sez. U n. 5685-15). Nel dire questo, le Sezioni Unite hanno osservato che le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri. Per cui trova applicazione, in questi casi, “e salva l’espressa deroga normativa”, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive; cosicché l’eventuale modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche a uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore. Da qui il duplice corollario: (a) che la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valeree (b) che non trattandosi di norme processuali le norme sui privilegi non sono suscettibili di applicazione come ius superveniensai giudizi in corso. VI. - Simile criterio di giudizio è del tutto consolidato ed è stato replicato da questa Sezione a proposito di distinte fattispecie di crediti privilegiati: quella di cui all’art. 2783-ter cod. civ., introdotto dall'art. 9, terzo comma, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, che ha accordato ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per l’Iva (Cass. Sez. 1 n. 36755-21); quella di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. a proposito del riconoscimento della natura privilegiata alla rivalsa dell’Iva e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali(Cass. Sez. 6-1 n. 6906-22); quella di cui all'art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 504 del 1995, in materia di accise, che si è detto assistere soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore dellal. n. 221 del 2012 che, in sede di conversione del d.l. n. 179 del 2012, ha introdotto il privilegio in questione (Cass. Sez. 1 n. 17738-22). Sennonché non è errata, rispetto a tutto ciò, la decisione assunta dalla corte d’appello dell’Aquila, anche se va corretta la motivazione. VII. - La corte d’appello ha affermato che il credito azionato mediante la cartella èsorto dopo l’entrata in vigore della l. n. 33 del 2015, allorché a seguito dell’inadempimento di Alcol D vi è stata l’escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice. Dopodiché ha fatto riferimento (in tal caso erroneamente) all’art. 1203,n. 1,cod. civ. Ha detto che “il credito della Banca del Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 1203 n. 1) c.c. sorge pertanto non nel momento della prestazione della garanzia, bensì nel momento in cui, mediante il pagamento, quest’ultima è surrogata nelle ragioni dell’originario creditore”. Questa affermazione va corretta perché i l credito supposto dalla surrogazione non ha titolo in questa, visto che dalla surrogazione non sorge un credito nuovo.La surrogazione è fenomeno successorio rispetto al diritto basato sul titolooriginario. In altre parole, l’art. 1203, n. 1, cod. civ. (al quale la corte d’appello ha fatto riferimento) integra una successione a titolo particolare, e quindi presuppone l 'esistenza d el diritto secondo la disciplina propria di esso al momento della surrogazione. VIII. - Tuttavia , è esatta l’altra affermazione, incentrata sulla l. n. 33 del 2015 istitutiva del privilegio.Invero diversamente da quanto obiettato dalla ricorrente la disciplina rilevante in causa non è quella del finanziamento assistito da garanziapubblica, ma quella del credito restitutorio conseguente all’escussione. Ciò esplicitamente deriva dalla citata l. n. 33 del 2015, la quale ha stabilito che la natura privilegiata attiene a l “ credito ” corrispondente al “ diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia”. Questo credito nasce dal pagamento fatto in adempimento della garanzia prestata per legge. In tale formulazione è rinvenibile il nesso con la causa del creditoanche in deroga alla correlazione col titolo al quale la garanzia è associata. Cosaperaltro legittima,perché costituente una delle possibili eccezioni al criterio generale in ordine all’applicabilità delle norme in materia di privilegiriconosciuta dalle stesse Sezioni Unite(v. appunto Cass. Sez. U n. 5685-15, in motivazione). Si tratta, cioè, di una disciplina speciale la cui portata derogatoria è espressa nel momento stesso in cui non può essere intesa altrimenti la norma istitutivadel (nuovo) privilegio , giacché la legge ha affermato che possiede la detta natura “il credito” nel quale si concretizza il “ diritto alla restituzione (..) delle somme liquidate”; di quelle somme che necessariamente sono da rapportare a garanzie già in essere a fronte di finanziamenti accordati secondo le previsioni della l. n. 662 del 1996, art. 2, comma 100, lettera a). Va pertantoaffermato il seguente principio: -in base all’art. 8-bis della l. n. 33 del 2015, i crediti restitutori , in ragione della loro causariferita a lle “ somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia”, possiedono natura privilegiata in base all’espressa previsione normativa, alla condizione che la liquidazione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge detta. IX. –Il ricorso è rigettato. La novità della questioneinduce a compensare le spese processuali. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per