CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della Corte Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2020, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Sesta Francesca era stata ritenuta responsabile del reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi del 625 n.5 e 61 n. 5 cod.pen., perché, simulando la qualifica di impiegata comunale e con il pretesto di dover effettuare controlli sulle banconote dal taglio di 50 euro, si introduceva nell'abitazione della settantenne [OSCURATO:PERSONA] e si impossessava di alcune banconote di quell'importo. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione dell'istanza di differimento dell'udienza di primo grado del 20 dicembre 2017, pur inviata dal difensore, ed il travisamento delle risultanze processuali laddove la Corte territoriale ha sostenuto che non sussiste la prova dell'avvenuto deposito della suddetta istanza presso la cancelleria. Il difensore nei motivi di appello aveva affermato di aver trasmesso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo fax, intendendo però riferirsi all'invio a mezzo pec, come poi dimostrato nel giudizio di appello con il deposito della ricevuta di consegna. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia l'inosservanza e falsa applicazione degli articoli 511, 514 e 526, comma 1, cod.proc.pen. in relazione alla lettura di atti per i quali il difensore non aveva prestato il consenso. Nel corso del giudizio di primo grado, stante il mutamento del Giudice persona fisica, la difesa acconsentiva alla rinnovazione degli atti fino a quel momento assunti, ad eccezione del riconoscimento operato dalla persona offesa non acquisito e del verbale di udienza nella quale era stata sentita la persona offesa; atti, però, di cui era stata data lettura. È denunciata, quindi, l'inutilizzabilità del riconoscimento su cui poi è stata fondata la decisione di colpevolezza dell'imputata e, inoltre, si lamenta la mancata considerazione della dichiarazione della persona offesa, la quale, riascoltata, ha sostenuto di non essere in grado, data l'età, di riconoscere la persona indicatale. Deduce la difesa ricorrente che non sarebbe vero quanto affermato dalla Corte territoriale, che ha rigettato le analoghe eccezioni proposte con l'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla valutazione di attendibilità del riconoscimento fotografico, comunque inutilizzabile, effettuato in udienza dalla persona offesa. La difesa lamenta la mancata acquisizione dell'album impiegato per il suddetto riconoscimento, sicché non può sostenersi la congruenza del dato probatorio posto quale fondamento della responsabilità penale, dovendo ritenersi che vi sia stata solo una "individuazione" fotografica. La ricorrente denunzia altresì la carenza di motivazione in ordine alle incongruenze e contraddizioni rilevate sul riconoscimento, nonché sulle dichiarazioni della persona offesa e del maresciallo Notarangelo. 2.3. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l'impedimento del difensore non era stato ritualmente portato a conoscenza del giudice di primo grado, atteso che non vi è prova in atti dell'avvenuto deposito presso la cancelleria dell'istanza di rinvio. In effetti, la consultazione degli atti (consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della doglianza difensiva) ha evidenziato la presenza nel fascicolo del giudizio di primo grado solo di una copia della predetta istanza, priva di un timbro di deposito ovvero di attestazione dell'invio della stessa a mezzo fax o a mezzo posta certificata.Peraltro, la difesa si è limitata solo a dedurre di aver inviato l'istanza a mezzo pec, omettendo di allegare al ricorso documentazione attestante la relativa circostanza. Va inoltre rammentato, anche se in via ultronea per quanto sopra evidenziato, che, con specifico riguardo alle istanze di rinvio per legittimo impedimento, l'idoneità di strumenti di comunicazione "atipici", ovvero di quelli non riconducibili al "deposito in cancelleria" previsto in via generale dall'art. 121 cod. proc. pen., comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame dell'istanza, di accertarsi dell'arrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (si veda in tal senso e in motivazione, Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, Rv. 280520; si vedano anche Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Rv. 279664; Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314). 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per genericità, giacché le doglianze difensive, pedissequamente reiterative di quelle proposte in appello, non si confrontano con le corrette argomentazioni della sentenza impugnata, che va letta in un unico complesso motivazionale con la conforme sentenza di primo grado. In particolare, va rilevato che l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla convergenza dei numerosi elementi indicati dalla Corte territoriale, tra i quali, in particolare, la conferma in dibattimento dell'individuazione fotografica da parte della persona offesa, che riconosceva pure l'imputata presente in aula, nonché la videoregistrazione delle telecamere di sicurezza, anche in relazione all'auto sulla quale era stato registrato l'allontanamento di una donna corrispondente alla descrizione della vittima (pag. 3 della sentenza impugnata). 4. Inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza è il quarto motivo. Le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. Del tutto generica è la censura relativa all'applicazione della recidiva, potendo comunque affermarsi, tenuto conto anche della motivazione della sentenza di primo grado, che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. peri., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali