Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10221/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24004-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI; - intimato - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 avverso la sentenza n. 2697/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20342/2012, rigettava la domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) fosse condannata a risarcire il danno procuratogli per mancato rinnovo della sua carta di credito, violazione della privacy, minaccia di iscrizione alla Centrale di [OSCURATO:PERSONA], diffusione indebita di notizie e omesso invio degli estratti conto; nel contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla compagine convenuta, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 60.267,57, oltre interessi convenzionali, nonché il medesimo Galdieri e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla corresponsione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di € 352,07, oltre a penali e interessi convenzionali.

2. La Corte d’appello di Roma – fra l’altro e per quanto qui di interesse – condivideva i rilievi del primo giudice in merito all’insussistenza di una violazione della privacy, dato che il titolare della carta aveva espressamente consentito l’utilizzazione e la ricerca dei suoi dati anche per le attività di recupero crediti da parte di società esterne, alle quali le informazioni relative al conto avrebbero potuto essere trasmesse per il correlativo trattamento.

Rilevava, inoltre, che il generico disconoscimento delle spese non era suffragato né da una tempestiva denuncia di smarrimento o furto della Ric. 2020 n. 24004 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 carta utilizzata, né dal disconoscimento delle firme apposte in occasione dell’utilizzo della stessa.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 6 giugno 2020, ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali non ha svolto difese.

Considerato:

4. Il primo motivo di ricorso lamenta “la violazione e falsa applicazione dell’art. 21.2 delle condizioni generali di contratto in relazione al D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche”, in quanto, in presenza di “vero e proprio attacco alla vita privata” avvenuto tramite l’invio di solleciti di pagamento, oltre che all’indirizzo comunicato, anche allo studio professionale e alla casa coniugale, il giudice di prime cure aveva rigettato le richieste istruttorie volte a dimostrare quanto lamentato senza basarsi “su argomenti logici supportati da norme”, con una condotta poi ratificata dalla Corte di merito.

5. Il motivo è inammissibile.

In vero, il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, sicché non rientra in questo canone di critica la denuncia della violazione e falsa applicazione di una clausola contrattuale.

E quand’anche si intenda denunciata la violazione delle disposizioni del d. l. 196/2003, occorrerebbe comunque rilevare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, Ric. 2020 n. 24004 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

U., 23745/2020, Cass.16700/2020, Cass. 24298/2016).

Simili argomentazioni mancano del tutto all’interno della censura in esame, la quale, per di più, non si confronta in alcun modo con gli argomenti offerti dalla Corte di merito al fine di rigettare l’impugnazione.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” rispetto all’irrituale contegno tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nel contempo ne aveva chiesto la condanna, così come aveva addebitato alla mandataria l’attività di recupero del credito senza preoccuparsi di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.

Ambedue i giudici di merito – prosegue il ricorrente - hanno omesso di acclarare la mancanza di qualsiasi rilievo dell’accettazione incondizionata delle condizioni generali di contratto, “stampate in formato minuscolo e che in genere nessuno le legge”.

Inoltre, i giudici distrettuali hanno tralasciato di considerare il mancato invio del prospetto delle spese sostenute, rimanendo così preclusa ogni possibilità di contestazione o disconoscimento, e della nuova carta, che quindi non poteva essere stata utilizzata per effettuare alcuna spesa.

7. Il motivo è inammissibile.

Ric. 2020 n. 24004 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 La doglianza, infatti, si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. prima che l’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

In seguito a questa riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017).

Le carenze motivazionali denunciate non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, sia perché si appuntano non su circostanze in senso storico–naturalistico ma su questioni o argomentazioni difensive (v.

Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017), in tesi considerate in maniera non adeguata, sia perché il ricorrente ha omesso di indicare "come" e "quando" i fatti storici asseritamente trascurati (costituiti dal mancato invio del prospetto delle spese Ric. 2020 n. 24004 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sostenute e della nuova carta) siano stato oggetto di discussione processuale tra le parti e le ragioni della loro "decisività" (cfr. Cass., Sez.

U., 8053/2014).

8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24004 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24004-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PERSONALI; - intimato - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 avverso la sentenza n. 2697/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20342/2012, rigettava la domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) fosse condannata a risarcire il danno procuratogli per mancato rinnovo della sua carta di credito, violazione della privacy, minaccia di iscrizione alla Centrale di [OSCURATO:PERSONA], diffusione indebita di notizie e omesso invio degli estratti conto; nel contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla compagine convenuta, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 60.267,57, oltre interessi convenzionali, nonché il medesimo Galdieri e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla corresponsione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di € 352,07, oltre a penali e interessi convenzionali. 2. La Corte d’appello di Roma – fra l’altro e per quanto qui di interesse – condivideva i rilievi del primo giudice in merito all’insussistenza di una violazione della privacy, dato che il titolare della carta aveva espressamente consentito l’utilizzazione e la ricerca dei suoi dati anche per le attività di recupero crediti da parte di società esterne, alle quali le informazioni relative al conto avrebbero potuto essere trasmesse per il correlativo trattamento. Rilevava, inoltre, che il generico disconoscimento delle spese non era suffragato né da una tempestiva denuncia di smarrimento o furto della Ric. 2020 n. 24004 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 carta utilizzata, né dal disconoscimento delle firme apposte in occasione dell’utilizzo della stessa. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 6 giugno 2020, ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali non ha svolto difese. Considerato: 4. Il primo motivo di ricorso lamenta “la violazione e falsa applicazione dell’art. 21.2 delle condizioni generali di contratto in relazione al D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche”, in quanto, in presenza di “vero e proprio attacco alla vita privata” avvenuto tramite l’invio di solleciti di pagamento, oltre che all’indirizzo comunicato, anche allo studio professionale e alla casa coniugale, il giudice di prime cure aveva rigettato le richieste istruttorie volte a dimostrare quanto lamentato senza basarsi “su argomenti logici supportati da norme”, con una condotta poi ratificata dalla Corte di merito. 5. Il motivo è inammissibile. In vero, il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, sicché non rientra in questo canone di critica la denuncia della violazione e falsa applicazione di una clausola contrattuale. E quand’anche si intenda denunciata la violazione delle disposizioni del d. l. 196/2003, occorrerebbe comunque rilevare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, Ric. 2020 n. 24004 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U., 23745/2020, Cass.16700/2020, Cass. 24298/2016). Simili argomentazioni mancano del tutto all’interno della censura in esame, la quale, per di più, non si confronta in alcun modo con gli argomenti offerti dalla Corte di merito al fine di rigettare l’impugnazione. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” rispetto all’irrituale contegno tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nel contempo ne aveva chiesto la condanna, così come aveva addebitato alla mandataria l’attività di recupero del credito senza preoccuparsi di integrare il contraddittorio nei suoi confronti. Ambedue i giudici di merito – prosegue il ricorrente - hanno omesso di acclarare la mancanza di qualsiasi rilievo dell’accettazione incondizionata delle condizioni generali di contratto, “stampate in formato minuscolo e che in genere nessuno le legge”. Inoltre, i giudici distrettuali hanno tralasciato di considerare il mancato invio del prospetto delle spese sostenute, rimanendo così preclusa ogni possibilità di contestazione o disconoscimento, e della nuova carta, che quindi non poteva essere stata utilizzata per effettuare alcuna spesa. 7. Il motivo è inammissibile. Ric. 2020 n. 24004 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 La doglianza, infatti, si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. prima che l’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In seguito a questa riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017). Le carenze motivazionali denunciate non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, sia perché si appuntano non su circostanze in senso storico–naturalistico ma su questioni o argomentazioni difensive (v. Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017), in tesi considerate in maniera non adeguata, sia perché il ricorrente ha omesso di indicare "come" e "quando" i fatti storici asseritamente trascurati (costituiti dal mancato invio del prospetto delle spese Ric. 2020 n. 24004 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24004/2020 Numero sezionale 2324/2022 Numero di raccolta generale 10221/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sostenute e della nuova carta) siano stato oggetto di discussione processuale tra le parti e le ragioni della loro "decisività" (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014). 8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 24004 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f
Sentenza Cassazione n. 10221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris