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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19319/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03RGSNF ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede ( si trattava di quattro paia di scarpe sottratti dagli scaffali di un centro commerciale a seguito della rottura della placche antitaccheggio).

2. Con i motivi di ricorso, lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede.

3. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

4. La motivazione della Corte territoriale è infatti pienamente rispettosa dei consolidati principi giurisprudenziali correttamente richiamati, che riconoscono la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010 Ud.

Rv. 246159 - 01).

Inoltre, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Rv. 248168 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv. 265808 - 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03RGSNF ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede ( si trattava di quattro paia di scarpe sottratti dagli scaffali di un centro commerciale a seguito della rottura della placche antitaccheggio). 2. Con i motivi di ricorso, lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede. 3. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). 4. La motivazione della Corte territoriale è infatti pienamente rispettosa dei consolidati principi giurisprudenziali correttamente richiamati, che riconoscono la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010 Ud. Rv. 246159 - 01). Inoltre, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Rv. 248168 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv. 265808 - 01). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 april
Sentenza Cassazione n. 19319/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris