Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 39800/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più furti pluriaggravat i , consumati e tentati,la pena concordata con il Pubblico Ministero.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo con il quale ha lamentato l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli, con riferimento sia alla determinazione della pena base, fissata in misura sensibilmente superiore rispetto al minimo edittaledel più grave dei reati posti in continuazione, sia al quantumdegli aumenti della pena medesima irrogatigli per ciascuno dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La pena applicata al ricorrente non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base sulla quale è stato effettuato il calcolo della pena complessiva irrogatagli, nel rispetto del limite edittale stabilito per la più grave delle fattispecie di furto contestategli, poste in continuazione(In tal senso, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).

Ne viene cheoccorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509).

2. Poiché il motivo di ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), l’inammissibilità del ricorso medesimo deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più furti pluriaggravat i , consumati e tentati,la pena concordata con il Pubblico Ministero. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo con il quale ha lamentato l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli, con riferimento sia alla determinazione della pena base, fissata in misura sensibilmente superiore rispetto al minimo edittaledel più grave dei reati posti in continuazione, sia al quantumdegli aumenti della pena medesima irrogatigli per ciascuno dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La pena applicata al ricorrente non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base sulla quale è stato effettuato il calcolo della pena complessiva irrogatagli, nel rispetto del limite edittale stabilito per la più grave delle fattispecie di furto contestategli, poste in continuazione(In tal senso, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01). Ne viene cheoccorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). 2. Poiché il motivo di ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), l’inammissibilità del ricorso medesimo deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
Sentenza Cassazione n. 39800/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris