CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ( ORDINANZA sul ricorso 3978-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 211/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-Il Comune di Vasto ha proposto appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato a risarcire i danni ad [OSCURATO:PERSONA], a causa del fatto che costei era caduta mentre percorreva una strada comunale, e, per tale fatto, aveva attribuito l'incidente alla responsabilità del Comune, che non aveva mantenuto in buono stato i luoghi in cui era inciampata. Nel difendersi in giudizio il Comune ha sostanzialmente attribuito la responsabilità della caduta alla stessa danneggiata. 2.-Con l'atto d'appello il Comune di Vasto ha ribadito le ragioni della sua difesa, contestando altresì la valutazione delle prove assunta in primo grado da parte del Giudice di Pace. 3.-Il Tribunale di Vasto ha ritenuto l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi. 4.-Avverso tale decisione ricorre il Comune di Vasto con un motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita nonostante la regolarità della notifica. Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile. Sostiene il ricorrente di avere, a differenza di quanto assunto dal Tribunale, formulato un atto d'appello in cui le censure erano facilmente identificabili, e dal quale si capivano le ragioni della impugnazione, e che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di dover richiedere formalità eccessive nella formulazione dell'appello quali, ad esempio, la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza rispetto a quella impugnata. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha basato la decisione di inammissibilità, per difetto di specificità, essenzialmente su due ragioni: la prima è che l'appellante si sarebbe limitato a ripetere le difese già svolte in primo grado, senza aggiungere alcunché di nuovo; la seconda è che ha omesso di formulare un progetto alternativo di sentenza rispetto a quella impugnata. Gli argomenti usati dal Tribunale sono di per sé infondati. CQL Invero, è principio di diritto che "l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata." Cass. 21336/ 2107, Cass.4136/ 2019. Inoltre, non necessariamente l'appellante deve proporre argomenti nuovi o nuove ricostruzioni, essendo sufficiente anche che si limiti a riproporre gli argomenti difensivi fatti in primo grado purché ciò consenta una critica adeguata e sufficiente alla decisione impugnata(Cass. 23781/ 2020). Né è imposto all'appellante di redigere un progetto alternal:ivo di sentenza come invece ha ritenuto il giudice di secondo grado (Cass. 13535/ 2018;Cass.40560/2021). Il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. La Corte accoglle il ricorso. Cass la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Vasto, iner:rsti ce0:~9e, anche per le speseM eckl-; ek: Roma 25 maggio 2022 DEPOSIT