Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:246
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CC0176
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 aprile 2016 (
1
)
Causa C‑176/15
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio)]
«Normativa tributaria — Libera circolazione dei capitali (Articolo 63, paragrafo 1, TFUE) — Imposta nazionale sul reddito — Redditi derivanti da dividendi — Imputazione della ritenuta alla fonte effettuata all’estero — Convenzione contro le doppie imposizioni — Trattamento sfavorevole di partecipazioni in società con sede in un altro Stato membro rispetto a società aventi sede in uno Stato terzo»
I –
Introduzione
1.
Il trattamento fiscale delle distribuzioni transfrontaliere di dividendi costituisce un tema di cui la Corte si è già più volte occupata. I sistemi di tassazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare le loro misure volte a prevenire le doppie imposizioni sotto il profilo giuridico ed economico, sono in parte molto complessi e si pongono talvolta in conflitto con le libertà fondamentali sancite dal Trattato.
2.
In questo contesto, la domanda di pronuncia pregiudiziale belga in esame affronta una domanda alquanto semplice, vale a dire se sia consentito ad uno Stato membro, a livello fiscale, favorire gli investimenti in società di uno Stato terzo rispetto agli investimenti in società di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In questo contesto la Corte è chiamata a chiarire due aspetti relativi alla normativa belga sull’imputazione della ritenuta alla fonte effettuata all’estero sui dividendi. Si pone, in primis, la questione fondamentale se un trattamento più sfavorevole degli investimenti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sussistente solamente in relazione a [OSCURATO:PERSONA] terzi, ma non a investimenti nazionali, possa implicare una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Eventualmente poi, in secondo luogo, nell’ambito di una fattispecie finora non ancora esaminata dalla Corte, occorre discutere del giustificabile impatto delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
II –
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE (
2
) così dispone:
«3. In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
(…)».
4.
L’articolo 49 TFUE (
3
) accorda il seguente diritto di stabilimento:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
(…)».
5.
L’articolo 56 TFUE attiene ai servizi:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
(…)».
6.
L’articolo 58 TFUE contiene disposizioni complementari sui servizi nel settore dei trasporti, delle banche e delle assicurazioni.
7.
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE disciplina i movimenti di capitali:
«1. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi».
Diritto internazionale dei trattati
8.
Il 20 agosto 2001 il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica di Polonia concludevano, a Varsavia, una convenzione contro le doppie imposizioni (in prosieguo: la «convenzione Belgio/Polonia contro le doppie imposizioni»).
9.
L’articolo 10 della suddetta convenzione concerne i redditi derivanti da dividendi:
«1. I dividendi versati da una società avente sede in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato contraente sono soggetti ad imposta in questo secondo Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono parimenti tassati nello Stato contraente nel quale la società distributrice dei dividendi ha sede, ai sensi della legislazione di detto Stato; (…)».
10.
Per quante attiene alle doppie imposizioni, l’articolo 23 della convenzione Belgio/Polonia contro le doppie imposizioni prevede la seguente disciplina:
«1. Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel seguente modo:
(…)
b)
Fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative all’imputazione all’imposta belga delle imposte assolte all’estero, qualora un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nel proprio reddito complessivo soggetto all’imposta belga e costituiti da dividendi (…), l’imposta polacca percepita su tali redditi è imputata [all’imposta belga] relativa ai predetti redditi.
(…)».
Diritto nazionale
11.
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio l’imposta sui redditi delle persone fisiche riscossa si applica ai redditi di tutti gli abitanti del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che tali redditi siano stati percepiti nel territorio nazionale o all’estero.
12.
L’articolo 285 del Code des impôts sur les revenus 1992 (Codice belga delle imposte sui redditi 1992; in prosieguo: il «CIR belga») così stabilisce:
«Per quanto riguarda i redditi di capitali (…), una percentuale forfettaria dell’imposta estera è imputata all’imposta applicabile, qualora tali redditi siano stati assoggettati all’estero a un’imposta analoga (…), e qualora i predetti capitali (…) siano destinati in Belgio all’esercizio di attività professionale.
(…)».
13.
L’articolo 286 del CIR belga, nel testo applicabile al procedimento principale, aggiunge:
«La percentuale forfettaria d’imposta estera è fissata a 15/85 del reddito netto (…)
(…)».
III –
Procedimento principale
14.
Il procedimento principale concerne l’imposta sui redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig. ra [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «contribuenti») per il 2010.
15.
I contribuenti detenevano una partecipazione nella società «[OSCURATO:PERSONA]» con sede in Polonia, dalla quale avevano ottenuto dividendi pari a circa EUR 15000. La Repubblica di Polonia riscuoteva un’imposta sul versamento di tali dividendi.
16.
Ai sensi dell’articolo 285 del CIR belga, ai contribuenti veniva negata l’imputazione dell’imposta polacca alla loro imposta sul reddito belga, data la mancata destinazione della loro partecipazione all’esercizio di un’attività professionale in Belgio. Essi, per contro, lamentavano di essere stati oggetto di discriminazione, in contrasto con il diritto dell’Unione. Nel caso dei contribuenti detentori di una partecipazione in società con sede in determinati [OSCURATO:PERSONA] terzi anziché in Polonia, sarebbe infatti parimenti possibile l’imputazione dell’imposta straniera.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
17.
Ciò premesso, in data 20 aprile 2015 Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
1)
Se la norma di cui all’articolo 285 del codice delle imposte sui redditi del 1992, che ammette implicitamente la doppia imposizione di dividendi esteri a carico di una persona fisica residente in Belgio, sia conforme ai principi del diritto [dell’Unione] sanciti dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, letto nel combinato disposto con l’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea, nella parte in cui consente al Belgio di favorire ad libitum investimenti in [OSCURATO:PERSONA] terzi ([OSCURATO:PERSONA]), a detrimento di quelli che possono essere effettuati negli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea (Polonia), conformemente alle disposizioni del diritto belga alle quali rinvia la convenzione contro le doppie imposizioni negoziata dal Belgio, ossia, in funzione del rinvio all’articolo 285, che stabilisce le condizioni d’imputazione, o all’articolo 286, che stabilisce unicamente l’aliquota d’imputazione della percentuale forfettaria d’imposta.
2)
Se l’articolo 285 del codice delle imposte sui redditi del 1992, nella parte in cui subordina la possibilità di imputare l’imposta estera all’imposta belga alla condizione che i capitali e i beni che diano origine ai redditi siano destinati, in Belgio, all’esercizio di attività professionale, sia contrario agli articoli 49, 56 e 58 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
18.
In merito a tali questioni hanno presentato osservazioni scritte, dinanzi alla Corte, i contribuenti, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, nonché la Commissione europea.
V –
Analisi
19.
Con le due questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se una normativa come quella belga, concernente l’imputazione della ritenuta alla fonte effettuata all’estero sui dividendi, sia compatibile sotto vari aspetti con le libertà fondamentali. In tale contesto, la prima questione riguarda il differente regime di imputazione a seconda l’applicazione della ritenuta alla fonte avvenga in Polonia o in uno Stato terzo. La seconda questione dev’essere interpretata, alla luce della motivazione della decisione di rinvio, nel senso che attiene al differente regime di imputazione a seconda che l’esercizio dell’attività professionale, cui la partecipazione si ricollega, avvenga sul territorio nazionale o in un altro Stato membro.
A –
Ricevibilità
20.
In primo luogo occorre esaminare la ricevibilità delle due questioni pregiudiziali. Secondo giurisprudenza costante, infatti, la Corte può rifiutarsi di rispondere a una questione pregiudiziale qualora la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione sia manifestamente irrilevante ai fini della decisione oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (
4
).
1. Ricevibilità della prima questione pregiudiziale
21.
Per quanto riguarda, anzitutto, gli elementi di diritto necessari per rispondere alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio non descrive le circostanze giuridiche esatte di una disparità di trattamento di investimenti in Polonia e in [OSCURATO:PERSONA] terzi. La decisione di rinvio non riporta il contenuto delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio con [OSCURATO:PERSONA] terzi, né descrive i loro effetti sul diritto belga applicabile al procedimento principale.
22.
A ciò si aggiunge che, nella decisione di rinvio, vengono menzionati gli [OSCURATO:PERSONA] (d’America) quale unico Stato terzo per la cui ritenuta alla fonte operata sui dividendi deve sussistere, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, un’ulteriore imputazione rispetto alla ritenuta alla fonte polacca. Tuttavia, nel procedimento dinanzi alla Corte, sia i contribuenti, sia il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio hanno validamente contestato che, a tale riguardo, si verifichi un trattamento differenziato. Una regola di imputazione più vantaggiosa rispetto alla convenzione Belgio/Polonia contro le doppie imposizioni applicabile nel procedimento principale figurerebbe non nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio con gli [OSCURATO:PERSONA] bensì, segnatamente, in quella con il Giappone.
23.
Anche gli elementi di fatto dedotti dal giudice a quo risultano lacunosi, dal momento che non forniscono alcuna informazione sull’entità della partecipazione dei contribuenti nella società polacca. Infatti, poiché l’articolo 285 del CIR belga sembra essere applicabile indipendentemente dall’entità della partecipazione, l’entità della partecipazione dei contribuenti nella società polacca è determinante per stabilire quale libertà fondamentale si applichi nel caso di specie (
5
).
24.
Malgrado quest’assenza di chiarezza del contesto di fatto e di diritto della prima questione pregiudiziale, gli elementi disponibili sono ancora sufficienti per fornire una risposta ad essa. In proposito, però, occorre muovere da due premesse che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio deve eventualmente ancora esaminare.
25.
Occorre anzitutto presumere che vi sia, quantomeno, uno Stato terzo (in prosieguo: lo «Stato terzo») la cui ritenuta alla fonte verrebbe imputata, nel caso di specie, all’imposta belga qualora la società avesse sede, invece che in Polonia, nello Stato terzo medesimo. Si deve inoltre presumere che tale imputazione derivi, sulla base di un corrispondente obbligo del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, da una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato terzo.
26.
In secondo luogo, alla luce dell’interpretazione dell’articolo 63 TFUE richiesta dal giudice del rinvio, si deve ritenere che i contribuenti non detenessero alcuna partecipazione nella società polacca che consentisse loro di esercitare un’influenza certa sulle decisioni della stessa, nonché di determinarne le attività. In tal caso, infatti, i contribuenti sarebbero tutelati solo dalla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE (
6
).
27.
Ciò premesso, la prima questione pregiudiziale risulta ricevibile.
2. Ricevibilità della seconda questione pregiudiziale
28.
Per contro, la seconda questione pregiudiziale, in base all’interpretazione che occorre darne alla luce della motivazione della decisione di rinvio, risulta irricevibile poiché, secondo gli elementi di fatto dedotti dal giudice del rinvio, è manifestamente irrilevante ai fini della decisione.
29.
Relativamente alla decisione della controversia oggetto del procedimento principale, non assume alcun rilievo la questione se il diritto dell’Unione esiga che l’imputazione della ritenuta alla fonte polacca, ai sensi dell’articolo 285 del CIR belga, debba essere concessa anche nel caso in cui l’attività professionale, collegata alla partecipazione, venga esercitata, anziché in Belgio, in un altro Stato membro. Dalla decisione di rinvio, difatti, non si evince che i contribuenti si siano avvalsi della partecipazione controversa ai fini dell’esercizio di un’attività professionale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel territorio nazionale o all’estero. Nel procedimento dinanzi alla Corte i contribuenti medesimi hanno affermato persino il contrario.
B –
Risposta alla prima questione pregiudiziale
30.
Con la prima questione pregiudiziale, unica a risultare ricevibile, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se sia compatibile con la libera circolazione dei capitali una normativa nazionale, come quella in esame, che preveda sì l’imputazione generale della ritenuta alla fonte operata all’estero sui dividendi qualora la società distributrice abbia sede nello Stato terzo, ma non nel caso in cui la società stessa abbia sede in un altro Stato membro, in particolare in Polonia.
1. Restrizione alla libera circolazione dei capitali
31.
A tal riguardo occorre anzitutto verificare la sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali. L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta, segnatamente, tutte le misure idonee a dissuadere i residenti dal fare investimenti in altri [OSCURATO:PERSONA] (
7
).
32.
La questione pregiudiziale non verte sul fatto se il diniego relativo all’imputazione della ritenuta alla fonte polacca sui dividendi
in quanto tale
– e quindi a prescindere da un confronto con le possibilità di imputazione nel caso di uno Stato terzo – costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali. A tal riguardo la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una doppia imposizione giuridica dei dividendi non costituisce, in linea di principio, alcuna restrizione ad una libertà fondamentale. Trattasi, infatti, della conseguenza dell’esercizio parallelo, da parte di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, della loro competenza fiscale (
8
). Nessuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati è, dunque, il solo responsabile dello svantaggio derivante dalla doppia imposizione giuridica. Secondo la giurisprudenza, le libertà fondamentali non possono quindi neppure obbligare, in linea di principio, lo Stato membro dell’azionista a prevenire la doppia imposizione giuridica, ad esempio attraverso l’imputazione della ritenuta alla fonte dell’altro Stato membro alle proprie imposte (
9
). Nel caso di specie, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è libero, in linea di principio, di imputare o meno la ritenuta alla fonte polacca.
33.
Ciononostante, questo diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri in ordine alla previsione ex lege di doppie imposizioni va tenuto distinto dalla questione se il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, conformemente alla libera circolazione dei capitali, possa riservare agli azionisti di società site in determinati [OSCURATO:PERSONA] l’imputazione generale di un’imposta versata sui dividendi nello Stato fonte. Un conseguente svantaggio per altri azionisti non costituisce, infatti, la conseguenza di un esercizio parallelo, da parte di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, della loro competenza fiscale, ma deriva unicamente dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio di applicare, in modo diverso, l’imputazione della ritenuta alla fonte sui dividendi a seconda dello Stato fonte (
10
). L’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della convenzione Belgio/Polonia contro le doppie imposizioni affida, infatti, al diritto belga la determinazione del regime di imputazione della ritenuta alla fonte polacca.
34.
Nella specie occorrerebbe peraltro accertare, a tal riguardo, la sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali solo laddove l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieti una disparità di trattamento tra investimenti effettuati in uno Stato membro, da un lato, e in uno Stato terzo dall’altro. La disposizione de qua, infatti, vieta in primo luogo un favor per i dividendi di società
nazionali
rispetto ai dividendi di società con sede in un altro Stato membro (
11
) o in uno Stato terzo (
12
).
35.
Circa la rilevanza di una disparità di trattamento di dividendi provenienti da diversi [OSCURATO:PERSONA] esteri, la Corte ha finora dichiarato, da un lato, che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, osta, in linea di principio, a un trattamento differenziato dei dividendi provenienti da diversi
[OSCURATO:PERSONA] membri
(
13
) e, dall’altro, che un siffatto trattamento di redditi provenienti da diversi
[OSCURATO:PERSONA] terzi
non viola la libera circolazione dei capitali (
14
). Nel caso in esame, non è necessario affrontare la situazione specifica di [OSCURATO:PERSONA] terzi che hanno preso parte all’accordo SEE.
36.
Questa differenziazione può essere spiegata soltanto con il fatto che la circolazione dei capitali con altri [OSCURATO:PERSONA] membri, nel quadro dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, gode di una maggiore tutela rispetto alla circolazione dei capitali con [OSCURATO:PERSONA] terzi. Quest’ultima gode di protezione soltanto nella misura in cui viene a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alla circolazione dei capitali a livello nazionale. La circolazione dei capitali con un altro Stato membro, invece, viene altresì tutelata anche prima che, relativamente agli investimenti, sussistano condizioni più favorevoli in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
37.
Questa diversa portata della tutela, offerta dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE per gli investimenti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, e in [OSCURATO:PERSONA] terzi, dall’altro, fa desumere quasi necessariamente che il trattamento discriminatorio dei dividendi provenienti da un altro Stato membro rispetto ai dividendi provenienti da uno Stato terzo realizzi parimenti una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Se, infatti, secondo la giurisprudenza, è vietato già, in linea di principio, il trattamento più sfavorevole della libera circolazione dei capitali con un altro Stato membro rispetto alla circolazione dei capitali con un ulteriore Stato membro, lo stesso deve valere, a fortiori, quando tale trattamento sfavorevole sussista nei confronti della circolazione dei capitali con uno Stato terzo cui l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE offre solo una tutela relativamente inferiore.
38.
A tale impostazione non osta che, alla luce della giurisprudenza, il divieto generale di discriminazioni operate in base alla nazionalità (attualmente articolo 18 TFUE), non osti, in linea di principio, in considerazione del suo limitato ambito di applicazione, al trattamento discriminatorio di cittadini di [OSCURATO:PERSONA] membri rispetto a cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi (
15
). Infatti, l’ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali, oggetto di esame in questa sede, è più ampio. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, essa trova applicazione ai movimenti di capitali non solo con altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche con [OSCURATO:PERSONA] terzi.
39.
Poiché nel caso in esame non è possibile un’imputazione della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi nella Repubblica di Polonia, come invece accadrebbe qualora la società avesse sede nello Stato terzo, la normativa in questione integra, quindi, una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
2. Giustificazione della restrizione
40.
Secondo la giurisprudenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali è compatibile con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE solo in presenza di un motivo sufficiente che giustifichi la differenza di trattamento. Ciò è ammissibile qualora la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o sia giustificata in altro modo da motivi imperativi di interesse generale (
16
).
41.
Nella specie assume rilievo, in proposito, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, alla luce di diversi obblighi previsti dal diritto internazionale, abbia deciso di applicare in modo differente l’imputazione della ritenuta alla fonte effettuata all’estero a seconda dello Stato fonte. Mentre la convenzione Belgio/Polonia contro le doppie imposizioni gli consente la scelta di imputare la ritenuta alla fonte polacca nel caso in esame, la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato terzo prevede l’obbligo di imputare la ritenuta alla fonte di detto Stato (
17
).
42.
Nella sentenza D. la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, i soggetti non residenti ivi presenti possono essere trattati in modo differente dallo Stato membro ospitante di collocamento del capitale qualora una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni determini un’agevolazione fiscale. Un’agevolazione di tal genere, infatti, applicabile solamente ai soggetti passivi residenti nello Stato membro aderente alla convenzione, non può essere separata dal resto della convenzione, ma costituisce parte integrante del suo equilibrio generale (
18
).
43.
È pur vero che, nella specie, non si discute di una restrizione alla libera circolazione dei capitali da parte dello Stato membro ospitante, bensì da parte dello Stato membro di origine di collocamento del capitale. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio riserva, infatti, un trattamento diverso ai soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] collocamento del loro capitale. Tuttavia, la decisione della Corte pronunciata nella sentenza D. è traslabile al caso di specie. Anche in questo caso, infatti, non è possibile separare le diverse disposizioni sull’imputazione della ritenuta alla fonte, di cui alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato membro ospitante di collocamento del capitale, dal resto della convenzione. Questa situazione sussiste inoltre, in pari misura, sia in caso di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con [OSCURATO:PERSONA] membri, sia in caso di siffatte convenzioni concluse con [OSCURATO:PERSONA] terzi.
44.
Generalmente la libera circolazione dei capitali non può quindi obbligare uno Stato membro a concedere agevolazioni fiscali, per le quali si sia impegnato in una convenzione contro le doppie imposizioni nell’ambito di una compensazione generale di competenze tributarie sovrapposte degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, anche in situazioni non soggette a tale convenzione e ad altri suoi vincoli. Che ciò possa valere, in termini generali, per la libera circolazione dei capitali deriva altresì dal fatto che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE consente espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri – anche se solo nell’ambito degli obblighi di cui al paragrafo 3 della disposizione in parola e della pertinente giurisprudenza (
19
) – di operare una distinzione tra i contribuenti che non si trovino nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
45.
Considerando il peso relativamente scarso assunto dalla libera circolazione dei capitali all’interno della normativa tributaria (
20
), nella specie, analogamente alla sentenza D, non occorre procedere poi ad alcun esame della proporzionalità relativa alla differenza di trattamento sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni (
21
), che costituisce invece il presupposto per la giustificazione di una restrizione alla libera circolazione dei capitali (
22
). Parimenti, quindi, anche l’obbligo di lealtà che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, vige tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il giudice del rinvio è tenuto ad affrontare nel proprio rinvio pregiudiziale, non può giustificare la regola della nazione favorita in considerazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi.
46.
Occorre tuttavia sottolineare che le menzionate convenzioni non autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a sfavorire un luogo di collocamento del capitale all’interno dell’Unione rispetto ad altri situati al di fuori di quest’ultima. Infatti, secondo giurisprudenza costante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sì ripartire, nell’ambito di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni, la loro competenza tributaria ma sono tenuti, nell’esercizio del potere impositivo così ripartito, a rispettare sia il principio della parità di trattamento, sia le libertà fondamentali (
23
). Se, dunque, in un caso come quello in esame, entrambe le convenzioni pertinenti contro le doppie imposizioni consentissero al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio la scelta di imputare la ritenuta alla fonte effettuata all’estero all’imposta belga, una differente imputazione violerebbe – salvo altra giustificazione – la libera circolazione dei capitali.
47.
Considerato peraltro che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è
obbligato
, alla luce della convenzione, a prevedere nei confronti dello Stato terzo un’imputazione generale della ritenuta alla fonte sui dividendi (
24
), la vigente restrizione alla libera circolazione dei capitali risulta giustificata.
VI –
Conclusione
48.
Occorre quindi rispondere alla prima questione pregiudiziale del Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), unica ad essere ricevibile, nei seguenti termini:
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non osta a una normativa nazionale la quale, sulla base di un obbligo derivante da una convenzione contro le doppie imposizioni conclusa con uno Stato terzo, imputi in via generale la ritenuta alla fonte dello Stato terzo, operata sui dividendi di società con sede in esso, all’imposta riscossa su tali dividendi sul territorio nazionale presso gli azionisti residenti, subordinando però ad altre condizioni una siffatta imputazione in caso di dividendi distribuiti da società aventi sede in un altro Stato membro.
(
1
) Lingua originale: il tedesco.
(
2
) Trattato sull’Unione europea (
GU 2012, C 326, pag. 13
).
(
3
) Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU 2012, C 326, pag. 47
).
(
4
) V., ex multis, sentenze Kachelmann (
C‑322/98
,
EU:C:2000:495
, punto
17
); Lucchini (
C‑119/05
,
EU:C:2007:434
, punto
44
), e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑422/14
,
EU:C:2015:743
, punto
20
).
(
5
) V., ex multis, sentenza X (
C‑686/13
,
EU:C:2015:375
, punti da
16
a
23
).
(
6
) V., ex multis, sentenza X (
C‑686/13
,
EU:C:2015:375
, punti da
23
a
25
).
(
7
) V., ex multis, sentenza Beker (
C‑168/11
,
EU:C:2013:117
, punto
35
e la giurisprudenza ivi citata).
(
8
) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑436/08 e C‑437/08
,
EU:C:2011:61
, punti da
167
a
169
e la giurisprudenza ivi citata).
(
9
) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑513/04
,
EU:C:2006:713
); Block (
C‑67/08
,
EU:C:2009:92
, punto
31
), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑436/08 e C‑437/08
,
EU:C:2011:61
, punti
170
e
171
e la giurisprudenza ivi citata).
(
10
) V. anche, in questo senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (
C‑194/06
,
EU:C:2008:289
, punto
54
), e Renneberg (
C‑527/06
,
EU:C:2008:566
, punto
57
).
(
11
) V., in particolare, sentenze Manninen (
C‑319/02
,
EU:C:2004:484
, punto
20
); Meilicke e a. (
C‑292/04
,
EU:C:2007:132
, punto
22
), nonché [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (
C‑35/11
,
EU:C:2012:707
, punto
38
).
(
12
) V., ex multis, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑436/08 e C‑437/08
,
EU:C:2011:61
, punto
48
).
(
13
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
C‑194/06
,
EU:C:2008:289
, punto
56
); v. anche, in questo senso, sentenze D. (
C‑376/03
,
EU:C:2005:424
, punti da
53
a
63
), e [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (
C‑374/04
,
EU:C:2006:773
, punti
82
e
83
).
(
14
) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑436/08 e C‑437/08
,
EU:C:2011:61
, punto
48
).
(
15
) Sentenza Vatsouras e Koupatantze (
C‑22/08 e C‑23/08
,
EU:C:2009:344
, punto
52
).
(
16
) V, ex multis, sentenze Commissione/Belgio (
C‑387/11
,
EU:C:2012:670
, punto
45
); K (
C‑322/11
,
EU:C:2013:716
, punto
36
), nonché Miljoen e a. (
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
64
).
(
17
) V. supra, paragrafo 25.
(
18
) Sentenza D. (
C‑376/03
,
EU:C:2005:424
, punti
61
e
62
); v. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (
C‑374/04
,
EU:C:2006:773
, punto
88
) con riguardo alla libertà di stabilimento.
(
19
) V., ex multis, sentenza Miljoen e a. (
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punti da
62
a
64
e la giurisprudenza ivi citata).
(
20
) V. anche, al riguardo, le mie conclusioni nella causa Q (
C‑133/13
,
EU:C:2014:2255
, paragrafo
48
).
(
21
) Sentenza D. (
C‑376/03
,
EU:C:2005:424
, punti da
58
a
63
), tuttavia senza alcun riferimento all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE; v., a contrario, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (
C‑374/04
,
EU:C:2006:773
, punto
87
) in cui la Corte, nel quadro della libertà di stabilimento, esamina la proporzionalità sotto il profilo sostanziale.
(
22
) V., ex multis, sentenza Commissione/Germania (
C‑211/13
,
EU:C:2014:2148
, punto
47
).
(
23
) V., in particolare, sentenze de Groot (
C‑385/00
,
EU:C:2002:750
, punti
93
e
94
); Renneberg (
C‑527/06
,
EU:C:2008:566
, punti
50
e
51
), e Bukovansky (
C‑241/14
,
EU:C:2015:766
, punto
37
).
(
24
) V. supra paragrafo 25.