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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28219/2026

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c.

GenCristina [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 30 marzo2026, ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, diaffidamento ex art. 94 D.P.R. 309 del 1990 e di detenzione domiciliare proposteda XXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso ilcondannato che, a mezzo del difensore, ha proposto ha dedotto i seguentimotivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione per assenza totale dellastessa o come apparente e stereotipata.

Nel primo motivo la difesa rileva che ilTribunale non avrebbe considerato la documentazione difensiva attestantel’attività lavorativa, laddove indica i reati di cui alla condanna come recenti equesti, invece, sono stati commessi nel 2016 e nel 2018 e ciò anche senzatenere conto dell’attività di volontariato di servizio civile universale svolta nellemore, mentre era libero, e della disponibilità a continuare a svolgerla.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizioprognostico, del tutto carente e alla mancanza di motivazione sulla detenzionedomiciliare.2.3.

Totale carenza di motivazione in ordine alla richiesta presentata diaffidamento c.d. terapeutico per cui era stato depositato il programma del SERT2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso esame dielementi decisivi e inosservanza di poteri istruttori.2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla finalitàrieducativa della pena.3.

In data 12 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che l’accoglimento del primomotivo di ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.4.

In data 18 giugno 2026 è pervenuta una memoria con cui l’avv.[OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso e richiede che la Corte,dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 125 cod.proc. pen., disponga l’immediata liberazione del ricorrente ex art. 626 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione io ordine alla mancata considerazione degli elementi in atti edella documentazione difensiva relativa all’attività lavorativa e all’attività divolontariato.La doglianza è fondata.2.1.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fareriferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicanonel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, neiprecedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia maanche, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiareoperata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmentesignificativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione dellasanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanerenell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 –01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiutouna completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2.

Con specifico riferimento all'applicazione dell’affidamento in prova alservizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del1990, art. 94, poi, si deve ricordare che i presupposti in ordine ai quali si devepronunciare il Tribunale, come più volte ribadito da questa Corte, sono di duplicenatura:a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94,comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n.4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontaree dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamentostesso.L'attualità dello stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità diun idoneo programma di recupero, d’altro canto, devono essere valutati anche inriferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, perl'esclusione del requisito, il fatto che l'interessato non assuma più sostanzestupefacenti da un determinato periodo se permane l'esigenza di unmantenimento terapeutico e di un supporto psicologico (Sez. 1, n. 11575 del05/02/2013, Sansonna, Rv. 255159 – 01; Sez. 1, n. 20564 del 23/04/2012,Magnolfi, Rv. 253343 - 01).In una corretta prospettiva, infatti, come pure di recente ribadito «ilsoggetto che versi in una condizione di tossicodipendenza non può esser ritenutoclinicamente guarito, in base alla mera constatazione di un dato empirico,rappresentato dalla interruzione dell'assunzione della terapia metadonica;residua, infatti, in caso del genere, la necessità di un ulteriore periodo dimantenimento terapeutico e di supporto psicologico» (Sez.

I, n. 46010 del01/06/2023, S., n.m.).Ciò in quanto, come evidenziato nella medesima pronuncia «una volta chesia venuta meno la dipendenza fisica dalle sostanze stupefacenti (comeconclamato, nel caso di specie, dall'interruzione dell'assunzione di terapiametadonica) occorre sempre verificare, infatti, se permangano problematiche ditipo psicologico, legate alla tossicodipendenza e all'astinenza dall'assunzione, chesiano tali da rendere il soggetto ancora bisognevole di un percorso comunitario».Ragione questa per cui in presenza di queste pre-condizioni lamagistratura di sorveglianza è chiamata ad effettuare una complessa valutazionecirca il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dalsoggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dalD.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenutoconto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento arealizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013,Sansonna, Rv. 255158 - 01; Sez. 1, n. 19782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Muscari, Rv.233881 - 01).In corretta prospettiva, d’altro canto, si deve anche ribadire che il giudiziodi idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitariapubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamentoin prova in casi particolari, non è vincolante nei confronti della competenteautorità giurisdizionale dovendo essere, comunque e necessariamente, posto inrelazione con gli altri due parametri oggetto di valutazione che sono costituitidalla pericolosità del condannato e dall’attitudine del trattamento a realizzare -unitamente alle esigenze terapeutiche - un suo effettivo reinserimento nellasocietà (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Magnone, Rv. 275328 – 01; Sez. 1, n.16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293 – 01; Sez. 1, n. 23343del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014,Palena, Rv. 261982 – 01).In ciò dovendosi infatti confermare che «l'affidamento in prova per finiterapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso,interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa»(Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01).2.3.

Il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.La motivazione impugnata, in cui vi è il mero e assertivo riferimento allavicinanza temporale delle condotte, all’assenza di fonti lecite di reddito, nonchéall’assoluta precarietà del lavoro e alla inadeguata dimostrazione dell’attività divolontariato indicata, infatti, non rende alcun conto di quali sono gli elementiposti a fondamento della conclusione che, peraltro, si riferisce a una pluralità dirichieste.Ciò, pertanto, non consentendo a questa Corte di procedere alla verificadella logicità del ragionamento giustificativo seguito ai fini del diniego di ognisingola istanza, impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataaffinché il Tribunale di Napoli, attenendosi ai principi applicati e libero nell’esito,proceda a un nuovo giudizio in ordine a tutte le richieste proposte dal ricorrente.2.4.

Le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono assorbite.3.

La richiesta della difesa di disporre la scarcerazione del ricorrente nonpuò essere accolta.L’art. 626 cod. proc. pen., come espressamente indicato nella norma, siapplica ai soli casi in cui l’annullamento disposto dalla Corte di cassazionedetermina la cessazione di una misura cautelare, di una pena accessoria ovverodi una misura di sicurezza.Ai procedimenti di sorveglianza, in virtù del richiamo contenuto nell’art.678 cod. proc. pen, d’altro canto, si applica quanto previsto per il procedimentodi esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4°, cod. proc. pen. per cui ladecisione del Tribunale è immediatamente esecutiva e la relativa sospensionepuò essere disposta solo ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. dallo stessogiudice che l’ha emessa, d’ufficio ovvero a richiesta di parte.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Napoli.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c. GenCristina [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 30 marzo2026, ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, diaffidamento ex art. 94 D.P.R. 309 del 1990 e di detenzione domiciliare proposteda XXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso ilcondannato che, a mezzo del difensore, ha proposto ha dedotto i seguentimotivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per assenza totale dellastessa o come apparente e stereotipata. Nel primo motivo la difesa rileva che ilTribunale non avrebbe considerato la documentazione difensiva attestantel’attività lavorativa, laddove indica i reati di cui alla condanna come recenti equesti, invece, sono stati commessi nel 2016 e nel 2018 e ciò anche senzatenere conto dell’attività di volontariato di servizio civile universale svolta nellemore, mentre era libero, e della disponibilità a continuare a svolgerla.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizioprognostico, del tutto carente e alla mancanza di motivazione sulla detenzionedomiciliare.2.3. Totale carenza di motivazione in ordine alla richiesta presentata diaffidamento c.d. terapeutico per cui era stato depositato il programma del SERT2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso esame dielementi decisivi e inosservanza di poteri istruttori.2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla finalitàrieducativa della pena.3. In data 12 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che l’accoglimento del primomotivo di ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.4. In data 18 giugno 2026 è pervenuta una memoria con cui l’avv.[OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso e richiede che la Corte,dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 125 cod.proc. pen., disponga l’immediata liberazione del ricorrente ex art. 626 cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione io ordine alla mancata considerazione degli elementi in atti edella documentazione difensiva relativa all’attività lavorativa e all’attività divolontariato.La doglianza è fondata.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fareriferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicanonel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, neiprecedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia maanche, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiareoperata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmentesignificativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione dellasanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanerenell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 –01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiutouna completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. Con specifico riferimento all'applicazione dell’affidamento in prova alservizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del1990, art. 94, poi, si deve ricordare che i presupposti in ordine ai quali si devepronunciare il Tribunale, come più volte ribadito da questa Corte, sono di duplicenatura:a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94,comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n.4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontaree dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamentostesso.L'attualità dello stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità diun idoneo programma di recupero, d’altro canto, devono essere valutati anche inriferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, perl'esclusione del requisito, il fatto che l'interessato non assuma più sostanzestupefacenti da un determinato periodo se permane l'esigenza di unmantenimento terapeutico e di un supporto psicologico (Sez. 1, n. 11575 del05/02/2013, Sansonna, Rv. 255159 – 01; Sez. 1, n. 20564 del 23/04/2012,Magnolfi, Rv. 253343 - 01).In una corretta prospettiva, infatti, come pure di recente ribadito «ilsoggetto che versi in una condizione di tossicodipendenza non può esser ritenutoclinicamente guarito, in base alla mera constatazione di un dato empirico,rappresentato dalla interruzione dell'assunzione della terapia metadonica;residua, infatti, in caso del genere, la necessità di un ulteriore periodo dimantenimento terapeutico e di supporto psicologico» (Sez. I, n. 46010 del01/06/2023, S., n.m.).Ciò in quanto, come evidenziato nella medesima pronuncia «una volta chesia venuta meno la dipendenza fisica dalle sostanze stupefacenti (comeconclamato, nel caso di specie, dall'interruzione dell'assunzione di terapiametadonica) occorre sempre verificare, infatti, se permangano problematiche ditipo psicologico, legate alla tossicodipendenza e all'astinenza dall'assunzione, chesiano tali da rendere il soggetto ancora bisognevole di un percorso comunitario».Ragione questa per cui in presenza di queste pre-condizioni lamagistratura di sorveglianza è chiamata ad effettuare una complessa valutazionecirca il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dalsoggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dalD.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenutoconto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento arealizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013,Sansonna, Rv. 255158 - 01; Sez. 1, n. 19782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Muscari, Rv.233881 - 01).In corretta prospettiva, d’altro canto, si deve anche ribadire che il giudiziodi idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitariapubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamentoin prova in casi particolari, non è vincolante nei confronti della competenteautorità giurisdizionale dovendo essere, comunque e necessariamente, posto inrelazione con gli altri due parametri oggetto di valutazione che sono costituitidalla pericolosità del condannato e dall’attitudine del trattamento a realizzare -unitamente alle esigenze terapeutiche - un suo effettivo reinserimento nellasocietà (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Magnone, Rv. 275328 – 01; Sez. 1, n.16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293 – 01; Sez. 1, n. 23343del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014,Palena, Rv. 261982 – 01).In ciò dovendosi infatti confermare che «l'affidamento in prova per finiterapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso,interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa»(Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01).2.3. Il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.La motivazione impugnata, in cui vi è il mero e assertivo riferimento allavicinanza temporale delle condotte, all’assenza di fonti lecite di reddito, nonchéall’assoluta precarietà del lavoro e alla inadeguata dimostrazione dell’attività divolontariato indicata, infatti, non rende alcun conto di quali sono gli elementiposti a fondamento della conclusione che, peraltro, si riferisce a una pluralità dirichieste.Ciò, pertanto, non consentendo a questa Corte di procedere alla verificadella logicità del ragionamento giustificativo seguito ai fini del diniego di ognisingola istanza, impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataaffinché il Tribunale di Napoli, attenendosi ai principi applicati e libero nell’esito,proceda a un nuovo giudizio in ordine a tutte le richieste proposte dal ricorrente.2.4. Le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono assorbite.3. La richiesta della difesa di disporre la scarcerazione del ricorrente nonpuò essere accolta.L’art. 626 cod. proc. pen., come espressamente indicato nella norma, siapplica ai soli casi in cui l’annullamento disposto dalla Corte di cassazionedetermina la cessazione di una misura cautelare, di una pena accessoria ovverodi una misura di sicurezza.Ai procedimenti di sorveglianza, in virtù del richiamo contenuto nell’art.678 cod. proc. pen, d’altro canto, si applica quanto previsto per il procedimentodi esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4°, cod. proc. pen. per cui ladecisione del Tribunale è immediatamente esecutiva e la relativa sospensionepuò essere disposta solo ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. dallo stessogiudice che l’ha emessa, d’ufficio ovvero a richiesta di parte. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Napoli.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris