CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 34315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. In relazione al primo motivo dedotto dal ricorrente, va rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta con cui si deduca, peraltro genericamente, il vizio di violazione di legge per la mancanza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della Particolare tenuità del fatto (secondo motivo di ricorso), questa Corte ha affermato che è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento fondato sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti, Rv. 267926). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere 'Sten re Il