CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27861/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 10724 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA] 1 e 2), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore ; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procur a in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procur a in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza n.25/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,pubblicata il giorno 11 gennaio 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 5 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. nel 2010 la società A gricola [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e l ’ [OSCURATO:PERSONA] L ocale di Caserta dinanzi al Tribunale di N apoli , chi e dendone la condanna solidale al pagamentod ella somma di oltre 50 milioni di Euro, a titolo di risarcimento delle conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali deriva tele dalla impossibilità di proseguire l’attività imprenditrice e dalla conseguente chiusura dell’ impianto aziendale , nonché dalla lesionedel diritto all’immagine imprenditoriale, imputabili alledistinte condotte omissive delle convenute ; l’omissione illecita dannosa imputabile allo Stato italiano, in persona della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] , sarebbe consistita nell’omessa tempestiva tr a sposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/201/CEdel 27 novembre 2001, da attuarsi entro il 1° luglio 2002, la quale, modificando la precedente Direttiva 1999/29/CE, in vista dell’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di diossina negli alimenti soprattutto di origine animale, aveva stabilito limiti massimi di concentrazione di diossina nei componenti dei mangimi di origine vegetale utilizzati da essa società per l’allevamento dei bovini da cui ricavava il latte e le carni offerte in vendita alle aziende rivenditrici; l’omissione illecita dannosa imputabile allaASL di Caserta sarebbe invece consistita nell’omessa comunicazione dei risultati delle analisi effettuate il 9 agosto 2002 sui campioni di latte bovino e foraggio prelevati presso l’azienda, nonché di quelle effettuate il 2 dicembre successivosul letame in essa prodotto; in seguito a tali analisi l’azienda sanitaria aveva riscontrato una elevata presenza di diossina sia sul suolo aziendale che sul latte e , verificato il superamento dei limiti massimi di sostanze contaminanti stabiliti dalle norme comunitarieper le derrate alimentari, aveva notiziato di ciò l’autorità giudiziaria, la quale, dopo aver sottoposto a sequestro sia i bovini presentiin azi e nda (11 marzo 2003) che il letame (16 giugno 2003),aveva ordinato ( tra il novembre e il dicembre2003) l’abbattimento dell’intera mandria, così provocando la cessazione dell’attività imprenditrice e la definitiva chiusura dell’azienda; a fondamento della pretesa risarcitoria, l ’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pose, da un lato, l’assunto che la tempestiva attuazione della direttiva, imponendo l’utilizzazione, per i bovini allevati in azi e nda, di mangimi aventi una minore concentrazione di diossina, avrebbe consentito di ricondurre entro i limiti normativi anche la contaminazione presente nel latte in essa prodotto; dall’altro lato, la considerazione che la tempestivacomunicazione dei risultati delle analisi del 9 agosto 2002 (del tutto omessa) e di quelle del 2 dicembre 2002 (effettuata, con ritardo, soltanto il 24 e 25 marzo 2003) aveva indotto il ragionevole affidamento circa la regolarità dei risultati delle stesse ela supposizione che non sarebbero stati assunti provvedimenti pregiudizievoli per la mandriae per l’azienda; 2.si costituirono in giudizio le convenute , invocando il rigetto della domanda; la P residenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] eccepì preliminarmenteil proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio; 3. i l Tribunale di Napoli , con sentenza n. 9831/2013, rigettate le eccezioni preliminari, in accoglimento della domanda , condannò la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e la ASL di Caserta, in sol ido tra loro, al pagamento, in favore dell’ [OSCURATO:PERSONA] i s.p.a. , a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 36. 412.897,00, oltre rivalutazione e interessi; 4.la Corte d’appello di Napoli – adìta con impugnazione principale dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale tardiva dalla ASL di Caserta – ha accolto la prima e ha dichiarato inammissibilela seconda; I-quanto all’appello principale della P residenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA],rinnovato il rigetto delle preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, nel merito la Corte territoriale ha svoltoi seguenti rilievi : a)a l di là della formale attuazione della D irettiva 2001/102 (avvenuta solo con d.lgs . n. 149/2004) i nuovi limiti in essa fissati per la diossinanei mangimi dovevano essere conosciuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , quale azienda di rilievo nazionale, la quale, nella consapevolezza della to ssicità della diossina , avrebbedovuto tenere un a condotta improntata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza , somministrando a i propri animali mangimi contenenti sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimo consentito; b)l a condotta serbata dall’appellata, invece, lungi dal conformarsi ai criteri di maggior diligenzada essa esigibili, era stata ancheformalmente illecita, in quanto era culminata nella violazione del Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio 2002,recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinate all’alimentazioneumana; inoltre, l’apertura del procedimento penale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovini e la susseg uente necessità di interrompere definitivamente l’attività imprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale erano state determinat e da questa violazione; pertanto, per un verso, a prescinderedalla trasposizioneo meno dell a Direttiva del 2001, l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di somministrareai propri animali mangimi aventi un limitato contenuto di diossina sussisteva già in ragione della necessità di rispettare i limiti vigenti per il latte da essi prodotto, «essendo già scientificamente nota la trasmissione della diossina contenuta nei mangimi da questi al latte prodotto dagli animali che quei mangimi contaminatiavevano ingerito»; per altro verso, la condotta comunque illecita della [OSCURATO:SOCIETA] costituiva causa esclusiva dei dannisofferti, essendo imputabile unicamente ad essa l’evento lesivo che aveva poi determinato le conseguenzepregiudizievoli lamentate ; c) i nfine, al di là del rilievo di responsabilità « esclusiva » dell’appellata, comunque il nesso ca u sale non era stato da essa provato, dal momentoche, alla luce delle risultanze delle indagini tecniche espletate in primo grado , non era possibile dimostrare che il tempestivo recepimento della Direttiva 2001/101 avrebbeconsentito « di far rientrare il latte prodotto dall’azienda [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti stabiliti dalla delibera di G . R . Campanian. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»; del resto, avuto riguardoalla circostanza che le prime analisi erano state eseguite nell’agosto 2002, era agevole osservare che il tempestivorecepimento della direttiva a ridosso del termine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultatidelle stesse ; II- quanto all’impugnazione incidentale della A SL , la Corte di merito,richiamata Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, ha ritenuto che l’impugnazione incidentale tardiva , mentre « va sempre concessa contro le sentenze di coobbligati solida li », invece « resta inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli diversi, p oiché in tal caso l’impugnazione del debitore principale non ha alcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, come avviene,ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidale del debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore per contestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da lui prestata»; evidenziata,dunque, la diversità dei titoli di responsabilità delle du e convenute, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibilel’appello incidentale tardivo proposto dalla ASL; 5.avverso la sentenza della Corte partenopea , con atto notificato il 13 aprile 2021 ha proposto ricorso per cassazione (che assume oggettivamente la natura di ricorso principale) la ASL di Caserta, sulla base di due motivi; a questo ricorso hanno ri s posto, con distinti controricorsi, sia l’[OSCURATO:SOCIETA]. , sia la Presi denza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha anche proposto ricorso incidentalecondizionato, anche questo articolato indue motivi; un ricorso successivo (oggettivamente incidentale) è stato proposto, con atto notificato l’11 giugno 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,sempre sulla base di due motivi ; a questo ricorso ha risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]; 6.la trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; in vista dell’adunanza camerale hanno depositato memoria l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’ [OSCURATO:PERSONA] di Caserta; 7.quest’ultima, in oltre , ha fatto pervenire , in data 17 settembre 2025, un’istanza di rinvio della trattazione , sul presupposto che « il nuovo management aziendale, insediato il 9 agosto 2025», avrebbe «necessità di approfondire le complesse dinamiche oggetto della controversia al fine di poter valutare in maniera consapevole la proposta transattiva formulata da controparte»; all’istanza non si sono associate le altre parti; l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dichiarato, al riguardo , di “rimettersi” alla decisione della Corte, facendo presente che il nuovo Direttore Generale della ASL ha già avuto uno spazio temporale di oltre 45 giorni per decidere in ordine alla proposta transattiva ricevuta; Considerato che: 1.preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, proposti, rispettivamente, dalla ASL di Caserta e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto diretti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.; 2.l’istanza di rinvio proposta dalla ASL di Caserta va rigettata, dal momento che, in mancanza di unanime richiesta delle parti, l’esigenza di una di esse di valutare una proposta transattiva non costituisce ragione di differimento della trattazione del ricorso per cassazione; 3.ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso principale proposto dalla ASL (diretto a censurare la statuizione di inammissibilità,emessa dalla Corte d’appello, dell’impugnazione incidentale tardiva proposta avverso la sentenza di primo grado ) i n volge questioni processuali di particolarerilievo processuale, le quali, ad avviso del C ollegio , devono essere trattat e in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA]