Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1997

Cassazione n. 27512/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1997 avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di inosservanza dell'ordine questorile di allontanamento dal territorio nazionale, conseguente ad espulsione, e il primo motivo ripropone, con argomenti di puro merito, il tema del giustificato motivo (da impossidenza economica), già negativamente vagliato dal giudice a quo; che il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, adeguatamente giustificato, con logiche argomentazioni, dal giudice stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1997 avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di inosservanza dell'ordine questorile di allontanamento dal territorio nazionale, conseguente ad espulsione, e il primo motivo ripropone, con argomenti di puro merito, il tema del giustificato motivo (da impossidenza economica), già negativamente vagliato dal giudice a quo; che il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, adeguatamente giustificato, con logiche argomentazioni, dal giudice stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 27512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris