CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1974
Cassazione n. 07917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/06/1974 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava cessata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa a [OSCURATO:PERSONA], confermando la sospensione della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza. 2. Propone ricorso per cassazione il detenuto, lamentando la illogicità della motivazione, avendo il medesimo Tribunale, solo due mesi prima, Formulato una prognosi positiva sul futuro comportamento dell'imputato, concedendo 3. Il ricorso è inammissibile in quanti generico e manifestamente infondato. É principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, ove la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. I, n. 42579 del 17.9.2013, RV 256701). L'ordinanza impugnata - applicando correttamente il suddetto principio - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di dichiarare cessata la misura: in particolare! il Tribunale osservava come il condannato fosse stato colpito, il 4.5.23, da OCC relativamente a plurimi episodi di furto aggravato, autoriciclaggio, ricettazione di diversi mezzi commessi nell'arco del 2021 e che i fatti di reato di cui al citato provvedimento restrittivo dimostrassero l'inserimento del condannato in un contesto delinquenziale di ampia portata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in Favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2