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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37782/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1659-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 629/29/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Con sentenza n. 629/29/2021 la CTR per la Regione Puglia, sez. distaccata di Taranto, accoglieva l'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla crp di Taranto, la quale aveva annullato il preavviso di fermo impugnato dal ricorrente, difettando la prova della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, fornita per mezzo di copie fotostatiche anziché in forza della documentazione originale.

In riforma della sentenza di primo grado la CTR, dopo aver dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere sulle cartelle esattoriali aventi ad oggetto i ruoli esecutivi dell'Inps e dell'Inail, aveva invero ritenuto fornita la prova della ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento.

Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso sia l'Amministrazione finanziaria, sia l'Agente della Riscossione.

La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso.

CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di Ric. 2022 n. 01659 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1659-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 629/29/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Con sentenza n. 629/29/2021 la CTR per la Regione Puglia, sez. distaccata di Taranto, accoglieva l'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla crp di Taranto, la quale aveva annullato il preavviso di fermo impugnato dal ricorrente, difettando la prova della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, fornita per mezzo di copie fotostatiche anziché in forza della documentazione originale. In riforma della sentenza di primo grado la CTR, dopo aver dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere sulle cartelle esattoriali aventi ad oggetto i ruoli esecutivi dell'Inps e dell'Inail, aveva invero ritenuto fornita la prova della ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso sia l'Amministrazione finanziaria, sia l'Agente della Riscossione. La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di Ric. 2022 n. 01659 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
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