CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585 e 635, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in punto di: 1) ritenuto concorso dell'imputato nei reati, essendo egli a bordo ma non alla guida dell'autovettura con cui quelli sono stati commessi; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio; 3) omessa motivazione sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. La sua difesa ha ribadito tali doglianze con memoria scritta, depositata a seguito di ricezione dell'avviso di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. La sentenza ha dedotto l'adesione pienamente consapevole dell'imputato all'altrui condotta offensiva ed il suo contributo morale alla medesima da una serie di circostanze di fatto indiscusse: azione lesiva reiterata in due distinti momenti; presenza di indici chiaramente rivelatori di una più ampia azione delittuosa programmata anche da lui (veicolo intestato a sua sorella, accorgimenti per occultarne targa e colore, presenza di arnesi atti allo scasso). Tale ragionamento è perfettamente lineare sul piano logico, non è contraddetto da risultanze probatorie con esso inconciliabili e, quindi, non può essere qui censurato 2.2. Eguali limiti presenta il secondo motivo, avendo la sentenza persuasivamente spiegato le ragioni di un trattamento sanzionatorio superiore al minimo legale (pag. 9). 2.3. La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive era stata avanzata in appello per l'ipotesi che la pena fosse stata contenuta in un anno di reclusione (vds. verbale d'udienza). Essendo stata irrogata una pena superiore, non era dunque necessario che la mancata sostituzione fosse motivata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a. pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso