CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché afferente a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sulla tardività della richiesta di rinvio della difesa per legittimo impedimento (in ogni caso, in sede di conclusioni in appello, la difesa non ha insistito nell'eccezione, riportandosi all'atto di impugnazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, comma secondo, e 133 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); che tale ultimo motivo, oltre reiterativo, risulta essere anche manifestamente infondato poiché concerne un asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il C