CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22258/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;considerato che è generico e, comunque, manifestamente infondato il primo motivo diricorso, con il quale deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,sicuramente ravvisabile nella specie, per la loro omogeneità (violazioni della legislazionesugli stupefacenti) e il modus operandi, attribuendo soverchia importanza alla distanzatemporale, non particolarmente ampia tra i fatti; ribadito in proposito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita erigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che le condotteinerenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti erano distanti di anni tra loro (si trattadi fatti commessi nel 2006, nel 2010-2011, infine nel 2019) e che non era (né dalla letturadelle sentenze di merito, né con allegazioni difensive) alcuna evidenza di una unitaria eanticipata deliberazione; ritenuto che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione si appalesa perfettamentein linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessiadistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che lacommissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia,Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato che analoghe considerazioni in punto di aspecificità devono essere svolteriguardo al secondo e il terzo motivo, poiché l’istante invoca il riconoscimento di unacontinuazione “per gruppi” tra i reati commessi nel 2006 e quelli commessi nel 2010-2011,per i quali il Giudice dell’esecuzione ha espressamente escluso l’unitaria e anticipataideazione sulla scorta della frattura temporale (di ben cinque anni);considerato che neppure è pertinente il richiamo alla condivisa giurisprudenza di quellaCorte secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di pienalibertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai finidella ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cuiinterno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suoesame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo conriguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice dellacognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergentidai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele,Rv. 271903), poiché nel caso in esame la continuazione è stata riconosciuta tra fatticommessi negli anni 2010 e 2011, mentre le altre sentenze riguardano reati non maturati inepoca temporalmente prossima ovvero nello stesso arco temporale dei fatti ritenuti unficatoai sensi dell'art. 81 cod. pen.;ritenuto dunque che, a cospetto delle argomentazioni logiche e plausibili del giudicedell'esecuzione, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]