CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto la valutazione della sussistenza della detta causa di non punibilità è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), sicché la censura si risolve si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto (precluso a questa Corte), logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che tale motivo è comunque manifestamente infondato, in quanto alla luce della contestazione suppletiva della recidiva specifica (intervenuta in primo grado), il minimo edittale diviene incompatibile con l'applicazione dell'invocata disposizione normativa; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M11 FuneGiudiziario 1.- M a De