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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 24714/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5733-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' 122 CATANIA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1259/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. I condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano una delibera dell’assemblea di Condominio dinanzi al Tribunale di Catania chiedendone l’annullamento per via della loro mancata convocazione. [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 623 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso e annullava la delibera adottata in data 20/06/2014.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Catania il Condominio proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Catania, e nel relativo giudizio si costituivano i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva invece contumace in grado di appello.

3. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1259 del 16/07/2020, accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere in quanto la delibera del 20/06/2014 era stata sostituita con delibera assembleare del 04/10/2014.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione il Condominio di Viale della Libertà n. 22, Catania sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 e si contesta che la Corte di appello è incorsa in errore nell’aver condannato il Condominio – parte appellante – alle spese del giudizio, nonostante abbia riconosciuto la fondatezza dell’appello. 1.

1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l’individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. 29/11/2016 n. 24234).

Nel caso di specie la Corte di appello, applicando detto principio, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e di quello di appello.

La valutazione della Corte di appello non merita censura.

La sentenza impugnata ha dichiarato infondato il primo motivo di gravame proposto dal Condominio; ha accolto il secondo, dichiarando cessata la materia del contendere per via della sostituzione della delibera condominiale viziata.

La delibera adottata in occasione dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata annullata dal giudice di primo grado per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. stante la mancata convocazione dei condomini aventi diritto a parteciparvi.

Tale ragione di invalidità non è stata attinta dai motivi di appello, di conseguenza può affermarsi la correttezza sostanziale della decisione.

Deve dunque rilevarsi che in un giudizio prognostico, basato su un’indagine di delibazione nel merito qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere, il Condominio – benché vittorioso sul secondo motivo di appello – in una valutazione complessiva della controversia, risulta soccombente e perciò tenuto al pagamento delle spese di giudizio.

Inoltre, come ripetutamente affermato da questa Corte la denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 31/08/2020 n. 18128 «In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimitàà trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale») e tanto non è dato cogliere nel caso in esame.

Il ricorso omette poi di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass.24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).

2. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della parte controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5733-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' 122 CATANIA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1259/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. I condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano una delibera dell’assemblea di Condominio dinanzi al Tribunale di Catania chiedendone l’annullamento per via della loro mancata convocazione. [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 623 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso e annullava la delibera adottata in data 20/06/2014. 2. Avverso la decisione del Tribunale di Catania il Condominio proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Catania, e nel relativo giudizio si costituivano i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva invece contumace in grado di appello. 3. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1259 del 16/07/2020, accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere in quanto la delibera del 20/06/2014 era stata sostituita con delibera assembleare del 04/10/2014. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione il Condominio di Viale della Libertà n. 22, Catania sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 e si contesta che la Corte di appello è incorsa in errore nell’aver condannato il Condominio – parte appellante – alle spese del giudizio, nonostante abbia riconosciuto la fondatezza dell’appello. 1. 1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l’individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. 29/11/2016 n. 24234). Nel caso di specie la Corte di appello, applicando detto principio, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e di quello di appello. La valutazione della Corte di appello non merita censura. La sentenza impugnata ha dichiarato infondato il primo motivo di gravame proposto dal Condominio; ha accolto il secondo, dichiarando cessata la materia del contendere per via della sostituzione della delibera condominiale viziata. La delibera adottata in occasione dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata annullata dal giudice di primo grado per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. stante la mancata convocazione dei condomini aventi diritto a parteciparvi. Tale ragione di invalidità non è stata attinta dai motivi di appello, di conseguenza può affermarsi la correttezza sostanziale della decisione. Deve dunque rilevarsi che in un giudizio prognostico, basato su un’indagine di delibazione nel merito qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere, il Condominio – benché vittorioso sul secondo motivo di appello – in una valutazione complessiva della controversia, risulta soccombente e perciò tenuto al pagamento delle spese di giudizio. Inoltre, come ripetutamente affermato da questa Corte la denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 31/08/2020 n. 18128 «In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimitàà trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale») e tanto non è dato cogliere nel caso in esame. Il ricorso omette poi di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass.24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744). 2. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della parte controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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