CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4/- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 3 giugno 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di violenza privata unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con la quale sono stati rigettati i rilievi difensivi volti a sostenere che i fatti integravano mere minacce, non essendo stata limitata la capacità delle persone offese di autodeterminarsi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato rigettato il motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che esso risulta generico in quanto non attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui ricostruisce i fatti evidenziando che le minacce dell'Oddo erano dirette a costringere le persone offese ad allontanarsi dal suo terreno e che tale risultato è stato in effetti raggiunto e che egli, non pago, incontrando le persone offese sulla pubblica via, ha posizionato il suo veicolo in modo da impedire loro il passaggio ed è tornato a minacciarli brandendo una vanga, cosicché le persone offese erano state costrette a restare a bordo della loro automobile senza potersi allontanare con la stessa, sino all'arrivo delle forze dell'ordine. 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. In ordine al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha diffusamente motivato sul punto facendo riferimento alla gravità del fatto ed ai plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato e le ragioni addotte sul punto non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]=1-1 4:1_, \ DEPOSITATO